MOG231
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
Versione 01 del 23/02/2026
PARTE GENERALE
INDICE
- PREMESSA
- CONFIGURAZIONE GIURIDICA SOCIETARIA, ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, ORGANIZZAZIONE
2.1 Informazioni sulla Società
2.2 Struttura di governance e sistema dei controlli interni
- 2.2.1 Organi di amministrazione
- 2.2.2 Corporate governance e segregazione delle attività – Deleghe
- 2.2.3 Organi di controllo
- 2.2.4 Sistema dei controlli interni
- 2.2.5 Sistema di Gestione Integrato, Certificazioni, Iscrizioni e Rating di legalità
- QUADRO NORMATIVO: IL D.LGS. N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
3.1 L’introduzione della responsabilità amministrativa dell’ente e l’evoluzione della disciplina
3.2 Natura della responsabilità dell’ente
3.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione
3.4 Fattispecie di reato
3.5 Apparato sanzionatorio
3.6 Delitti tentati
3.7 Vicende modificative dell’ente
3.8 Reati commessi all’estero
3.9 Procedimento di accertamento dell’illecito
3.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
3.11 Codici di Comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti
3.12 Sindacato di idoneità
3.13 L’approccio di Impresa Coromano S.r.l.
- MODELLO 231 DI IMPRESA COROMANO S.R.L.
4.1 L’analisi delle attività sensibili
- 4.1.1 Metodologia di valutazione adottata
- 4.1.2 Criteri di valutazione
- 4.1.3 Risultati dell’analisi
- 4.1.4 Aree sensibili individuate
- 4.1.5 Aggiornamento dell’Analisi
4.2 Gli obiettivi del Modello
4.3 I destinatari e gli obblighi di conformità
- ORGANISMO DI VIGILANZA
5.1 Nomina, Struttura, Composizione e Requisiti
5.2 Poteri di ispezione e vigilanza
5.3 Continuità d’azione
- 5.3.1 Strumenti di funzionamento costante
- 5.3.2 Attività di impulso all’aggiornamento
- 5.3.3 Audit di vigilanza
5.4 Budget dell’OdV
5.5 Durata dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza
5.6 Regolamento dell’OdV
5.7 Flussi informativi verso e da parte dell’Organismo di Vigilanza
- 5.7.1 Flussi informativi verso l’OdV
- Flussi periodici
- Flussi “ad evento” (o ad hoc)
- 5.7.2 Flussi informativi in uscita dell’OdV
- Verso l’Organo amministrativo
- Verso l’Organo di controllo
- 5.7.3 Modalità di trasmissione, tracciabilità e riservatezza
- CODICE ETICO
6.1 Natura e funzione
6.2 Destinatari
6.3 Principi fondamentali
6.4 Integrazione con il Modello 231
6.5 Meccanismi attuativi
6.6 Violazioni e sanzioni
6.7 Aggiornamento
- ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
7.1 Formazione
- 7.1.1 Criterio della “continuità”
- 7.1.2 Criterio dell'”intensità/plurime sessioni di training”
- 7.1.3 Criterio di “specializzazione”
- 7.1.4 Criterio della “tracciabilità”
7.2 Informazione
- 7.2.1 Informazione verso soggetti esterni
- 7.2.2 Informazione verso soggetti interni
- SISTEMA DISCIPLINARE
8.1 Soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari
8.2 Apparato sanzionatorio diversamente articolato
8.3 Criteri di commisurazione della sanzione
8.4 Individuazione delle condotte rilevanti
- 8.4.1 Violazioni formali
- 8.4.2 Violazioni con conseguenze pregiudizievoli
8.5 Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- 8.5.1 Titolare dell’azione disciplinare
- 8.5.2 Garanzie a tutela dell’accusato
- 8.5.3 Funzione competente ad applicare la sanzione
8.6 Potere di accertamento disciplinare dell’OdV
- WHISTLEBLOWING
9.1 Canale di segnalazione interna
- 9.1.1 Adeguatezza ed efficacia del sistema
- 9.1.2 Individuazione e formazione del Gestore
- 9.1.3 Protocollo di gestione del canale di segnalazione interna
9.2 Canale di segnalazione esterna/Divulgazioni pubbliche/Denuncia all’Autorità giudiziaria
9.3 Misure di protezione
9.4 Trattamento dei dati personali
9.5 Sanzioni
9.6 Ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel sistema di segnalazione
- LA RESILIENZA DEL MODELLO IN SITUAZIONI STRAORDINARIE: PROCEDIMENTO 231 E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
- 11. ITER APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
11.1 Iter agile di aggiornamento
11.2 Continuo investimento sui componenti del Modello
ALLEGATI
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Analisi delle attività sensibili e mappatura dei rischi-reato
- Catalogo dei reati 231
- Politica Aziendale Anticorruzione e Trasparenza
- Organigramma e Funzionigramma aziendale (SGI)
- Politiche e Procedure del Sistema di Gestione Integrato adottate dalla Società (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000, ISO 39001, UNI/PdR 125, FPC UNI EN 13242 e UNI/PdR88);
- Procedura PMOG 06 – Gestione delle emergenze giudiziarie e del contenzioso 231
- Procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi OdV-
- Tabella Flussi informativi OdV
- PREMESSA
Il presente documento illustra la Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello” o “MOGC”) adottato da Impresa Coromano S.r.l. (di seguito per brevità “Impresa Coromano” o la “Società”), elaborato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di prevenire la commissione dei reati espressamente previsti dal decreto stesso e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.
Il Modello:
- descrive l’assetto organizzativo, i ruoli e le responsabilità rilevanti ai fini della prevenzione dei reati‑presupposto;
- espone i principi di funzionamento del sistema di controllo interno e dei presidi di conformità;
- definisce il ruolo dell’Organismo di Vigilanza (OdV);
- illustra il Codice Etico, il Sistema disciplinare, il sistema delle segnalazioni (whistleblowing) e i meccanismi di formazione e comunicazione interna;
- disciplina le modalità di aggiornamento del Modello in relazione all’evoluzione normativa e organizzativa.
La presente Parte Generale è integrata da una Parte Speciale, composta dalle seguenti sezioni:
- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione: Art. 24 – Indebita percezione erogazioni, truffa PA- Art. 25 – Corruzione e concussione
- b) 24-bis – Delitti informatici
- c) 24-ter – Criminalità organizzata
- d) 25-bis – Falsità monete e valori di bollo
- e) 25-bis.1 – Delitti contro industria e commercio
- f) 25-ter – Reati societari
- g) 25-quinquies – Delitti contro personalità individuale
- h) 25-septies – Omicidio/lesioni colpose SSL
- i) 25-octies – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio
- j) 25-octies.1 – Strumenti pagamento e trasferimento fraudolento di valori
- k) 25-novies – Violazione diritto d’autore
- l) 25-decies – Induzione false dichiarazioni AG
- m) 25-undecies – Reati ambientali
- n) 25-duodecies – Impiego stranieri irregolari
- o) 25-quinquiesdecies – Reati tributari
- p) 25-sexiesdecies – Contrabbando
- q) 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale
In ogni sezione:
- sono riportate le singole categorie di reati rilevanti nel contesto di Impresa Coromano ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sono individuate le attività aziendali sensibili e i processi coinvolti;
- sono descritti i protocolli e i controlli specifici applicabili a ciascuna area di rischio.
Costituiscono parte integrante del Modello:
- il Codice Etico (documento allegato);
- il Sistema disciplinare (documento allegato);
- la Politica Aziendale Anticorruzione e Trasparenza (documento allegato);
- il Documento di Analisi dei Rischi 231
- l’Organigramma e il Funzionigramma aziendale (come da SGI);
- le politiche e le procedure del Sistema di Gestione Integrato adottate dalla Società (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000, ISO 39001, UNI/PdR 125, FPC UNI EN 13242 e UNI/PdR88);
- Procedure e Istruzioni SGI integrate con presidi 231: PQ 06 – Gestione commesse/lavori; PQ 14 – Partecipazione gare/offerte; PQ 15 – Approvvigionamento e gestione materiali; PQ 33 – Valutazione fornitori; PQ 17 – Selezione, assunzione e comunicazioni relative al personale – Rev_1(1)(1); IST – Erogazione carburante; AC IST.02 – Gestione dei dati informatici – Rev_1(1).
- Protocolli interni 231(PMOG.01 – Procedura flussi finanziari; PMOG.02 – Procedura formazione bilancio e rapporti con revisore unico; PMOG.03 – Procedura accordi transattivi e controversie; PMOG.04 – Procedura gestione contributi pubblici e agevolazioni; PMOG.05 – Procedura gestione crediti e incassi; PMOG.06 – Procedura gestione emergenze giudiziarie e contenzioso 231; PMOG.07 – Procedura gestione flussi informativi O.d.V.- Tabella sintetica FOV; PMOG.08 – Procedura gestione ispezioni; PMOG.09 – Procedura gestione operazioni con parti correlate; PMOG.10 – Procedura gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi; PMOG.11 – Procedura salute e sicurezza.
- le procedure adottate dalla Società per la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni.
- PQ 30 Procedura whistleblowing
- Catalogo reati 231
Il Modello è concepito come un sistema integrato e coerente con i presidi organizzativi e gestionali già presenti in azienda, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, valorizzare le certificazioni e i sistemi di gestione già attivi e garantire una visione unitaria della compliance.
- CONFIGURAZIONE GIURIDICA SOCIETARIA, ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, ORGANIZZAZIONE
2.1 Informazioni sulla Società
L’Impresa Coromano ha sede in Bertinoro (FC), Fraz. Fratta Terme, Via Meldola 1316, capitale sociale euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento/00), interamente versato, C.F. e P.IVA 01972050403, R.E.A. FO – 231447, pec info@pec.coromano.it.
L’attività ha origine nel 1981 con l’operatività, in forma individuale, del fondatore Nicola Coromano.
Nel tempo, con l’ingresso di ulteriori componenti della famiglia, l’impresa ha assunto una forma collettiva, fino all’attuale assetto di società a responsabilità limitata (dal 1990).
L’oggetto sociale, inizialmente focalizzato sulla movimentazione terra, si è progressivamente ampliato fino a comprendere, in via descrittiva:
- costruzione e manutenzione di pavimentazioni stradali;
- interventi di urbanizzazione;
- sistemazione di aree verdi e parchi pubblici;
- costruzione di edifici industriali;
- realizzazione e manutenzione di acquedotti, gasdotti, fognature e relativi allacciamenti;
- esecuzione di infrastrutture, movimenti di materie, sistemazioni idrauliche e demolizioni.
La Società opera prevalentemente sul territorio regionale, con un organico stabile di circa 160 lavoratori, per la gran parte assunti a tempo indeterminato.
L’attività principale è svolta con committenza pubblica, tramite gare di appalto.
Tale operatività comporta un’interazione frequente con Pubbliche Amministrazioni e altri enti pubblici e, quindi, ciò espone maggiormente l’ente ai rischi di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. corruzione, concussione, induzione indebita) e di reati corruttivi in generale.
Per presidiare in modo strutturato questi profili, la Società ha adottato anche una Politica Aziendale Anticorruzione e Trasparenza, parte integrante del presente Modello, che:
- definisce i principi e le regole di comportamento nei rapporti con la PA e con soggetti privati;
- integra e rafforza il contenuto del Modello 231;
- costituisce riferimento operativo per l’impostazione dei controlli e dei protocolli in materia di prevenzione della corruzione.
La Politica Anticorruzione, insieme al Modello 231 e agli altri sistemi di gestione, contribuisce anche al mantenimento dell’iscrizione della Società nella White List presso il Ministero dell’Interno e al conseguimento e al consolidamento del Rating di legalità rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
2.2 Struttura di governance e sistema dei controlli interni
2.2.1 Organi di amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da quattro soci, che ricoprono le funzioni di Presidente, Vicepresidente e Consiglieri.
Il CdA, come previsto da Statuto:
- definisce gli indirizzi strategici e gli obiettivi generali della Società;
- approva le principali operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali;
- supervisiona le politiche del personale (assunzioni, licenziamenti, inquadramenti);
- approva il bilancio di esercizio;
- coordina e sovrintende le aree amministrativa, finanziaria, legale, fiscale e assicurativa.
Il CdA rappresenta l’organo di vertice cui il Modello fa riferimento nella definizione dei ruoli e delle responsabilità in materia di prevenzione dei reati‑presupposto.
2.2.2 Corporate governance e segregazione delle attività – Deleghe
Per garantire efficienza gestionale, tracciabilità delle decisioni e chiara individuazione delle responsabilità, il CdA attribuisce deleghe operative ai propri membri e conferisce procure a determinati soggetti interni.
Le deleghe:
- sono deliberate formalmente con verbali del CdA;
- contengono l’indicazione precisa dei poteri conferiti (es. firma contratti, partecipazione a gare, rappresentanza in RTI);
- possono prevedere limiti quantitativi (es. soglie di importo) o qualitativi (es. categorie di atti).
Le procure notarili:
- sono rilasciate per specifiche attività (es. gestione gare d’appalto, accesso a documentazione di gara, sopralluoghi, ritiro atti e certificazioni);
- individuano titolari e ambito oggettivo dei poteri di rappresentanza.
La chiara definizione delle deleghe e delle procure consente di ricondurre con precisione decisioni e attività ai soggetti titolati e costituisce un presidio rilevante nella prospettiva del D.Lgs. 231/2001, rispetto ai criteri di imputazione del reato all’ente e alla ricostruzione della “colpa di organizzazione”.
2.2.3 Organi di controllo
L’organo di controllo contabile di Impresa Coromano è rappresentato da un Revisore Legale unico.
Il revisore verifica la corretta tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, svolge attività di controllo che possono intercettare irregolarità o anomalie con riflessi anche in ottica 231 (es. profili di reati societari, reati tributari, riciclaggio, ecc.), ferma la distinzione tra la responsabilità del revisore e quella dell’ente.
Le risultanze delle attività del revisore, ove rilevanti, possono costituire elemento informativo per l’OdV.
2.2.4 Sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni è l’insieme delle regole, delle procedure e delle attività che consentono di gestire correttamente i processi aziendali, assicurano il rispetto delle normative applicabili e presidiano i rischi operativi, finanziari, di conformità e reputazionali.
In Impresa Coromano, i controlli interni sono:
- integrati con i sistemi di gestione certificati adottati dalla Società (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000, ISO 39001, UNI/PdR 125, FPC UNI EN 13242 e UNI/PdR88);
- coordinati tramite un Coordinatore del Sistema di Gestione Integrato (RSGI);
- supportati da un mansionario che attribuisce ai Responsabili di funzione precisi compiti.
Il Mansionario di cui al SGI individua con chiarezza i Responsabili delle diverse aree ed in particolare:
- Individuazione Datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza nella persona del Presidente del CdA (nominato con delibera del CdA)
- Responsabile Amministrativo (RAMM), che sovrintende alle funzioni amministrative e finanziarie;
- Responsabile Commerciale e Acquisti (RCA), che sovrintende alle attività commerciali, alla chiusura dei contratti con clienti e fornitori e alla contrattazione delle condizioni commerciali;
- Responsabile Tecnico Amministrativo (RTA), che sovrintende alla gestione dei contratti di appalto e sub-appalto, alla supervisione e approvazione della contabilità dei cantieri e alla supervisione dell’operato dei Tecnici di Cantiere;
- Responsabile Tecnico di Produzione (RTP), che sovrintende alle attività di cantiere ed esegue i sopralluoghi, verifica la conformità della produzione rispetto alle richieste della committenza;
- Responsabile Ambiente (RA), che sovrintende, controlla e verifica le attività attinenti agli aspetti ambientali, come la gestione dei rifiuti e il rispetto delle procedure e istruzioni previste dal Sistema di Gestione implementato e certificato ISO 14001;
- Responsabile del Sistema di Gestione Sicurezza (RS), che redige POS e controlla e verifica il rispetto delle procedure ed istruzioni previste dal Sistema di Gestione implementato e certificato ISO 45001.
- Responsabile Sicurezza Stradale (RTS), che controlla e verifica il rispetto delle procedure ed istruzioni previste dal Sistema di Gestione implementato e certificato ISO 39001.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che dirige e coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di garantire il corretto ed effettivo espletamento dei compiti ai sensi dell’art. 33 D.Lgs 81/2008;
- Responsabile delle Risorse (RR), che gestisce personale e mezzi da destinare ai cantieri;
- Responsabile ufficio Paghe (RP), che gestisce le paghe e le risorse umane con riguardo agli aspetti attinenti al contratto di lavoro;
- Responsabile FPC e Impianto Recupero e Frantumazione (RF), che sovrintende alle attività di recupero, frantumazione e stoccaggio del materiale, nonché di gestione dei rifiuti;
- Responsabile delle Attrezzature (ATT), che gestisce le attrezzature (richieste di acquisto, manutenzione, verifiche, movimentazione);
- Responsabile Formazione, Addestramento, Visite Mediche (FAV), che gestisce le attività di formazione (piano formativo), addestramento e idoneità delle risorse umane;
- Responsabile Parità di Genere (PG), che assicura il rispetto delle norme contenute nella Politica Integrata e nella Policy per la Parità di Genere, inerenti alla PdR 125 e analizza gli aspetti attinenti;
- Responsabile controllo Sistemi di Immagazzinaggio (PRSES), che verifica lo stato dei sistemi di stoccaggio installati
- Responsabile del Magazzino (RM), che gestisce il magazzino e si occupa della distribuzione del materiale ai dipendenti;
- Responsabile Officina (RO), che gestisce la manutenzione dei mezzi;
- Coordinatore Gestione Sistema Integrato – (RSGI) verifica efficacia delle procedure/istruzioni necessarie e ne garantisce l’applicazione.
Sono pertanto definite le figure responsabili per le attività rilevanti, che provvedono al controllo della corretta esecuzione degli adempimenti programmati anche mediante scadenziari.
Le procedure e le istruzioni che garantiscano il controllo dei processi societari sono individuate.
I rischi individuati dai Responsabili di funzione sono evidenziati e trasmessi al Coordinatore Gestione Sistema Integrato (RSGI) che garantisce l’efficace applicazione di procedure e istruzioni, conducendo Verifiche Ispettive Interne documentate e controlli sistematici e verificando l’applicazione delle prescrizioni di legge, raccolte nel Registro delle Prescrizioni Generali (Mod.RPG).
Il sistema si articola su diversi livelli:
- Controlli di primo livello (o controlli di linea), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, effettuati dalle stesse strutture operative;
- Controlli di secondo livello, affidati a strutture diverse da quelle operative, che concorrono alla definizione dei limiti operativi e delle metodologie di misurazione dei rischi;
- Controlli di terzo livello, attività di revisione volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.
I rischi identificati dai Responsabili di funzione sono:
- segnalati al RSGI;
- valutati e, se del caso, gestiti mediante aggiornamento di procedure, istruzioni operative e piani di controllo.
2.2.5 Sistema di Gestione Integrato, Certificazioni, Iscrizioni e Rating di legalità
Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) della Società unifica in un’unica cornice organizzativa i sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, sicurezza stradale e parità di genere, integrando il Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) secondo la norma UNI EN 13242 e i requisiti di sostenibilità previsti dalla UNI/PdR 88:2020;
Il SGI prevede processi documentati (procedure, istruzioni, registrazioni) sottoposti a audit interni e a verifiche periodiche degli enti di certificazione.
La Società ha conseguito negli anni, fra l’altro:
- certificazioni ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, SA8000, ISO 39001, UNI/PdR 125, FPC UNI EN 13242 e UNI/PdR88;
- Attestazione SOA per l’esecuzione di lavori pubblici;
- iscrizione nella Anagrafe antimafia degli esecutori e nella White List;
- un Rating di legalità attribuito dall’AGCM.
Il Modello 231 si innesta su questo SGI, integrandolo ulteriormente con presidi di controllo interno in ottica di prevenzione dei reati presupposto 231, e, utilizza, ove possibile, procedure e controlli già esistenti e si coordina con i sistemi di audit e miglioramento continuo del SGI.
- QUADRO NORMATIVO: IL D.LGS. N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
3.1 L’introduzione della responsabilità amministrativa dell’ente e l’evoluzione della disciplina
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia una forma di responsabilità a carico degli enti (società, associazioni, ecc.) per alcuni reati commessi:
- nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- da soggetti che ricoprono ruoli apicali o che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi.
Nella versione originaria il decreto riguardava:
- i reati contro la Pubblica Amministrazione, in materia di erogazioni pubbliche e alcuni reati societari (Art.24).
Successivamente, il legislatore ha ampliato il catalogo dei reati‑presupposto, includendo, in via esemplificativa:
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis)
- Reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25)
- Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false (Art. 25-bis)
- Delitti contro l’industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)
- Reati societari (Art. 25-ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)
- Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale (Art. 25-quinquies)
- Reati finanziari o abusi di mercato (Art. 25-sexies)
- Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Art. 25-octies)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1)
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea (Art. 25-octies.2)
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies)
- Reati ambientali (Art. 25-undecies)
- Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri (Art. 25-duodecies)
- Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco… a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
- Reati tributari (Art.25-quinquiesdecies)
- Contrabbando (Art.25-sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art.25-septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art.25-duodevicies)
- Delitti contro gli animali (Art.25-undevicies)
- Reati transnazionali (L. n 146/20016)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art.12 L.9/2013
L’elenco aggiornato delle fattispecie di reato 231 è riportato nel Catalogo dei reati 231 (Cfr. allegato).
3.2 Natura della responsabilità dell’ente
La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001è formalmente definita come “amministrativa”, ma è accertata dal giudice penale, regolata in parte da norme processuali penali ed è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica.
L’ente può essere condannato anche se l’autore del reato non è identificabile o non è punibile e comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive che incidono direttamente sull’attività dell’ente.
3.3 Autori del reato: soggetti apicali e sottoposti
L’ente può essere chiamato a rispondere per reati commessi:
- da soggetti in posizione apicale:
- chi esercita poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa autonoma;
- chi esercita, anche di fatto, funzioni di gestione o controllo;
- da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un apicale:
- dipendenti;
- collaboratori che operano in modo stabile o continuativo per conto dell’ente.
Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 231/2001, i reati rilevano per l’ente solo se commessi nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo.
Tali criteri operano in via alternativa:
- per interesse dell’ente si intende una proiezione finalistico‑programmatoria della condotta, valutata ex ante, in cui l’azione del soggetto agente risulti, anche solo potenzialmente, orientata al perseguimento di un’utilità per l’ente;
- per vantaggio dell’ente si intende, invece, l’utilità – anche non esclusivamente economica – concretamente conseguita o conseguibile, valutata ex post, in termini di benefici, risparmi di costi, incrementi di competitività o altre forme di utilità comunque riferibili all’ente.
Restano, in ogni caso, esclusi dall’area di operatività del D.Lgs. 231/2001 i reati commessi nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, rispetto ai quali l’ente non può essere chiamato a rispondere.
3.4 Fattispecie di reato
Le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente:
- sono elencate negli articoli da 24 a 25‑undevicies del D.Lgs. 231/2001 e nelle norme collegate (es. art. 10 L. 146/2006 sui reati transnazionali);
- comprendono reati contro la PA, reati societari, reati ambientali, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati tributari, riciclaggio, reati informatici, reati contro la personalità individuale, ecc.
La Parte Speciale del Modello seleziona le categorie di reati ritenute potenzialmente rilevanti in relazione alle attività di Impresa Coromano e descrive, per ciascuna categoria, i rischi specifici e i protocolli di prevenzione.
3.5 Apparato sanzionatorio
In caso di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice può applicare:
sanzioni pecuniarie, determinate:
- in un numero di quote (da 100 a 1000) in base a gravità del fatto, responsabilità dell’ente, attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze e per prevenire ulteriori illeciti;
- nell’importo della quota (da 258,22 a 1.549,37 euro) in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente;
sanzioni interdittive (nei casi e per i reati previsti), quali:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato (anche per equivalente);
- sequestro preventivo del prezzo o profitto del reato in fase cautelare;
- pubblicazione della sentenza di condanna.
Le sanzioni interdittive:
- sono applicate per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni (salvo casi di interdizioni definitive prevista dalla legge);
- possono essere applicate anche in sede cautelare;
- colpiscono la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito.
3.6 Delitti tentati
Quando i reati‑presupposto sono commessi nella forma del tentativo le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte e non si applicano sanzioni se l’ente impedisce volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (c.d. “recesso attivo” applicato in chiave 231).
3.7 Vicende modificative dell’ente
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina l’incidenza sulla responsabilità dell’ente e sulla sorte delle sanzioni (pecuniarie e interdittive) anche in caso di:
- trasformazioni;
- fusioni (anche per incorporazione);
- scissioni (totali o parziali);
- cessioni o conferimenti di azienda,
In sintesi, il patrimonio o fondo comune dell’ente risponde comunque delle sanzioni pecuniarie dovute e le sanzioni interdittive seguono l’attività o il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.
3.8 Reati commessi all’estero
L’ente con sede principale in Italia può essere perseguito in Italia anche se il reato‑presupposto è stato commesso all’estero, alle condizioni previste dall’art. 4 D.Lgs. 231/2001 e dagli artt. 7–10 c.p.
3.9 Procedimento di accertamento dell’illecito
L’illecito amministrativo dipendente da reato è accertato nell’ambito di un procedimento penale promosso dinanzi al giudice penale competente per il reato, di regola, in un processo riunito a quello a carico della persona fisica autrice del reato.
L’ente partecipa al procedimento per il tramite del proprio rappresentante legale (o di un soggetto appositamente individuato nei casi previsti), è assistito da difensori di fiducia o d’ufficio e gode delle garanzie proprie del processo penale.
3.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo
Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce valore potenzialmente esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo che:
- siano stati adottati ed efficacemente attuati prima della commissione del fatto;
- siano idonei, in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
prevedano:
- una mappatura delle attività a rischio reato;
- protocolli per programmare e controllare la formazione e attuazione delle decisioni;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire reati;
- obblighi di informazione verso un Organismo di Vigilanza;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure previste.
3.11 Codici di Comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti
L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede “i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
L’associazione di categoria per il settore delle costruzioni è ANCE, che in conformità alla previsione normativa richiamata ha predisposto nel 2003 un proprio codice di comportamento in materia di Modelli 231, sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia.
Pertanto, Impresa Coromano, associata a tale Ente, ha elaborato il proprio Modello 231 tenendo conto delle indicazioni contenute nel Codice di Comportamento richiamato (nelle sue versioni via via aggiornate) e si coordina con le prassi e gli standard settoriali ivi richiamati.
3.12 Sindacato di idoneità
In caso di contestazione di un illecito 231, il giudice verifica se il Modello, prima del fatto, fosse strutturato in modo tale da poter ragionevolmente prevenire reati della specie di quello verificatosi, e valuta, con giudizio ex ante ricostruito ex post, l’adeguatezza astratta del Modello rispetto all’organizzazione e all’attività dell’ente.
Questo controllo è il c.d. sindacato di idoneità o di “prognosi postuma”.
3.13 L’approccio di Impresa Coromano S.r.l.
Impresa Coromano ha scelto di dotarsi di un Modello 231 per rafforzare la cultura della legalità e della trasparenza, inserire i presidi 231 in un sistema di gestione già orientato alla certificazione e al miglioramento continuo, nonché presidiare, con strumenti strutturati, i rischi‑reato connessi ai propri processi (in particolare, gare pubbliche, gestione cantieri, ambiente, sicurezza, fiscalità).
Il Modello è stato sviluppato:
- partendo dalla mappatura dei processi e dei rischi;
- verificando i controlli già presenti;
- integrando, ove necessario, protocolli e procedure;
- formalizzando ruoli, responsabilità e flussi informativi.
- MODELLO 231 DI IMPRESA COROMANO S.R.L.
4.1 L’analisi delle attività sensibili
Per l’elaborazione del presente Modello è stata condotta un’analisi sistematica di tutte le attività aziendali, dei processi direzionali e operativi secondo una metodologia strutturata di Risk Assessment conforme alle migliori pratiche di settore.
L’analisi completa, la mappatura dei rischi-reato e i relativi presidi di controllo sono contenuti nel documento “Analisi delle attività sensibili e mappatura dei rischi-reato” (Cfr. Allegato al presente Modello), che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231.
4.1.1 Metodologia di valutazione adottata
La metodologia adottata prevede:
- Analisi preliminare della documentazione aziendale (organigrammi, procedure, deleghe, sistemi di gestione certificati, bilanci, contratti, ecc.).
- Interviste ai Responsabili di funzione per comprendere:
- flussi operativi;
- modalità decisionali;
- controlli in atto;
- Individuazione delle aree a rischio in relazione alle diverse categorie di reati 231;
- Valutazione del rischio inerente (prima dei controlli), considerando:
- frequenza delle attività;
- complessità del processo;
- valore economico;
- interazione con PA o altri soggetti sensibili;
- Ricognizione dei controlli esistenti (procedure, verifiche, autorizzazioni, registrazioni);
- Valutazione del rischio residuo (dopo l’applicazione dei controlli esistenti);
- Definizione delle priorità di intervento e dei protocolli da rafforzare o introdurre.
4.1.2 Criteri di valutazione
Per la valutazione sono stati utilizzati criteri omogenei per:
Probabilità di accadimento del rischio‑reato:
- frequenza dell’attività;
- numero di soggetti coinvolti;
- discrezionalità decisionale;
- esposizione a controparti “sensibili” (PA, autorità di controllo, ecc.);
Impatto potenziale:
- entità delle possibili sanzioni pecuniarie e interdittive;
- effetti sulla continuità aziendale;
Impatto reputazionale;
Efficacia dei controlli esistenti:
- formalizzazione (procedure scritte, istruzioni);
- effettiva applicazione e tracciabilità;
- controlli di tipo preventivo e successivo (es. controlli incrociati, segregazione delle funzioni).
4.1.3 Risultati dell’analisi
L’attività ha consentito di:
- Mappare le aree sensibili e strumentali con classificazione del livello di rischio (basso, medio, alto, critico);
- Identificare i gap tra controlli esistenti e necessari attraverso specifica gap analysis;
- Definire le priorità di intervento secondo la matrice del rischio adottata;
- Stabilire protocolli specifici per le attività a maggiore esposizione.
Le aree sensibili identificate comprendono i processi in cui potrebbe verificarsi direttamente la commissione di reati presupposto, mentre le aree strumentali gestiscono strumenti (principalmente finanziari) che potrebbero supportare indirettamente la commissione dei reati.
4.1.4 Aree sensibili individuate
In considerazione dell’attività svolta dalla Società nel settore delle costruzioni e della prevalente committenza pubblica, sono state individuate le seguenti macro-aree a rischio:
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione (partecipazione a gare, esecuzione contratti pubblici, ispezioni e controlli);
- Gestione finanziaria e contabile (ciclo attivo/passivo, tesoreria, bilancio);
- Sicurezza sul lavoro e tutela dell’incolumità (gestione cantieri, prevenzione infortuni);
- Gestione ambientale (gestione rifiuti, bonifiche, emissioni);
- Gestione risorse umane (selezione, assunzione, gestione rapporti di lavoro);
- Sistemi informativi e protezione dati (cybersecurity, privacy);
- Gestione fiscale e tributaria (dichiarazioni, adempimenti IVA e imposte dirette).
Per il dettaglio delle singole attività sensibili, della mappatura puntuale dei reati-reato applicabili, dei controlli esistenti e dei protocolli di prevenzione implementati si rinvia integralmente al documento di Analisi dei rischi allegato
4.1.5 Aggiornamento dell’Analisi
L’analisi delle attività sensibili è sottoposta a riesame periodico (almeno annuale) da parte dell’OdV e del Consiglio di amministrazione ed aggiornata in caso di:
- modifiche sostanziali dell’organizzazione;
- nuovi processi o linee di business;
- modifiche normative rilevanti;
- eventi significativi (es. infortuni gravi, contestazioni, procedimenti).
4.2 Gli obiettivi del Modello
Il Modello di Impresa Coromano persegue i seguenti obiettivi prioritari:
- Prevenire la commissione dei reati attraverso il rafforzamento del sistema di controlli interni;
- Sensibilizzare tutti i collaboratori sulle conseguenze derivanti da comportamenti illeciti;
- Garantire la correttezza operativa di tutti i soggetti che operano per la Società;
- Comunicare all’esterno i valori di etica, trasparenza e legalità che contraddistinguono Impresa Coromano
4.3 I destinatari e gli obblighi di conformità
Il Modello nel contesto della Società si applica a:
- Soggetti interni: Amministratori, Revisore legale, dirigenti, dipendenti e collaboratori
- Soggetti esterni: fornitori, consulenti e partner contrattuali
Tutti i destinatari sono tenuti a:
- rispettare il Modello e il Codice Etico;
- attenersi alle procedure e ai protocolli applicabili;
- cooperare con l’OdV, fornendo le informazioni richieste.
- ORGANISMO DI VIGILANZA
5.1 Nomina, Struttura, Composizione e Requisiti
L’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) è l’organo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231. Al fine di garantirne l’efficacia, l’Organo Amministrativo di Impresa Coromano ne ha definito la struttura assicurando i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione richiesti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.
- Requisiti di Idoneità e Onorabilità
Per ricoprire l’incarico, i membri dell’OdV devono soddisfare i seguenti criteri:
Professionalità: Comprovate competenze in diritto penale d’impresa, organizzazione aziendale, compliance e sistemi di controllo interno.
Onorabilità: Assenza di condanne penali definitive (o sentenze ex art. 444 c.p.p.) per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Autonomia e Indipendenza: Assenza di condizionamenti gerarchici, operativi o economici che possano pregiudicare l’imparzialità del giudizio.
- Cause di Ineleggibilità e Incompatibilità
Non può essere nominato membro dell’OdV chi si trova in una delle seguenti condizioni:
- Condanne penale: avere riportato condanne penali definitive, anche con sentenza di patteggiamento, per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Legami di parentela: Essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori, dirigenti o soci di Impresa Coromano S.r.l.
- Conflitto di Interessi: Avere legami economici o personali che compromettano la terzietà.
- Ruoli Gestionali: Ricoprire cariche sociali o rapporti di lavoro subordinato con la Società (o collegate) che comportino poteri di rappresentanza o gestione.
- Cessazione del Mandato
Il rapporto con l’OdV può interrompersi per:
- Cause di decadenza automatica: perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; sopravvenienza di situazioni di conflitto di interesse rilevanti; condanna definitiva per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
- Revoca per giusta causa: il Consiglio di Amministrazione può revocare l’incarico per giusta causa, con deliberazione motivata, previo contraddittorio con l’interessato secondo le previsioni del Modello 231;
- Dimissioni volontarie: l’Organismo di Vigilanza può dimettersi dall’incarico con preavviso scritto di almeno 60 giorni, salvo diverso accordo. Il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione
- La Scelta della Struttura: L’OdV Monocratico
Considerate la dimensione aziendale, la complessità dei rischi-reato mappati e la necessità di snellezza operativa, l’Organo Amministrativo ha optato per un OdV in forma monocratica.
L’incarico è conferito all’Avv. Francesco Amato, individuato in base a:
Esperienza specifica: Pluriennale competenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01).
Capacità tecnica: Solida esperienza in attività ispettive, consulenziali e analisi dei processi aziendali.
Terzietà: Piena indipendenza rispetto alle dinamiche operative della Società.
5.2 Poteri di ispezione e vigilanza
All’OdV sono attribuiti, tra gli altri:
poteri di accesso: alla documentazione e alle informazioni e ai sistemi informativi rilevanti;
poteri ispettivi: possibilità di svolgere verifiche, anche a campione, sulle aree a rischio;
poteri di proposta: facoltà di suggerire aggiornamenti del Modello e delle procedure;
poteri di richiesta informazioni: verso amministratori, revisore e Responsabili di funzione.
5.3 Continuità d’azione
5.3.1 Strumenti di funzionamento costante
Per garantire la continuità d’azione, fondamentale requisito per l’efficacia dell’OdV, sono stati individuati specifici strumenti che assicurano un funzionamento costante nel tempo ed in continua interazione con gli organismi amministrativi e di controllo:
- Programmazione delle attività di vigilanza: elaborazione di un piano annuale delle attività di vigilanza che definisce obiettivi, tempistiche e priorità delle verifiche da svolgere sulle aree a rischio-reato, assicurando un monitoraggio sistematico e continuativo;
- Report periodici: predisposizione di relazioni periodiche (almeno annuali) indirizzate all’organo amministrativo e all’organo di controllo, per informare sulle attività svolte, le verifiche effettuate, le criticità rilevate e lo stato di attuazione del Modello;
- Flussi informativi ad hoc/ad evento: definizione di un sistema strutturato di acquisizione di informazioni su eventi o situazioni che potrebbero compromettere l’efficacia del Modello o configurare violazioni dello stesso.
Tali strumenti consentono all’OdV di operare con continuità, mantenendo un presidio costante sull’efficacia del Modello e garantendo una tempestiva individuazione di eventuali criticità.
5.3.2 Attività di impulso all’aggiornamento
L’OdV ha il dovere di attivare una costante attività di impulso all’aggiornamento del Modello 231, finalizzata a garantire un adeguato livello di prestazioni preventive.
Tale attività si concretizza in:
- monitoraggio continuo dell’evoluzione normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- analisi periodica dell’adeguatezza del Modello rispetto ai mutamenti organizzativi e operativi della Società;
- valutazione dell’efficacia dei protocolli di prevenzione rispetto ai rischi-reato individuati;
- formulazione di proposte di aggiornamento del Modello all’organo amministrativo, in caso di:
- modifiche normative con introduzione di nuovi reati-presupposto;
- significativi cambiamenti nella struttura organizzativa o nei settori di attività;
- rilevazione di carenze o inefficienze del Modello esistente.
5.3.3 Audit di vigilanza
L’OdV ha il dovere di svolgere gli audit di vigilanza “in autonomia ed in sinergia con gli strumenti di controllo implementati in Società. Ciò significa che l’OdV:
- pianifica e conduce autonomamente le proprie verifiche, definendone ambito, obiettivi e metodologie;
- si coordina con le altre funzioni di controllo interno (Internal Audit, Risk Management, Compliance, etc.) per massimizzare l’efficacia delle attività di controllo ed evitare duplicazioni;
- utilizza, ove opportuno, i risultati delle verifiche svolte da altre funzioni di controllo, integrandoli con le proprie valutazioni specifiche in ottica 231;
- condivide con le altre funzioni di controllo le proprie risultanze, quando rilevanti per gli ambiti di rispettiva competenza.
Questo approccio consente di ottimizzare le risorse dedicate alle attività di controllo, massimizzando l’efficacia complessiva del sistema dei controlli interni.
5.4 Budget dell’OdV
Al fine di garantire piena autonomia e indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni, all’OdV è riconosciuta e assegnata la dotazione di un budget “proprio”, deliberato annualmente dall’organo amministrativo sulla base di una proposta formulata dallo stesso OdV.
Tale budget consente all’OdV di:
- avvalersi di consulenti esterni con competenze specialistiche;
- acquisire strumenti o servizi necessari per lo svolgimento delle proprie attività;
- effettuare trasferte o missioni funzionali all’attività di vigilanza;
- partecipare a corsi di formazione o aggiornamento;
- sostenere ogni altro costo necessario per l’efficace adempimento dei propri compiti.
L’OdV ha piena autonomia decisionale in merito all’utilizzo del budget assegnato, dovendo semplicemente rendicontare le spese sostenute all’organo amministrativo al termine di ciascun esercizio.
In caso di necessità di risorse finanziarie eccedenti il budget annuale, l’OdV può richiedere un’integrazione, motivando adeguatamente tale richiesta all’organo amministrativo.
5.5 Durata dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo determinato, stabilito di volta in volta nell’atto di nomina, nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e continuità d’azione che caratterizzano la funzione di controllo ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
La durata dell’incarico è, di regola, commisurata alla durata dell’organo amministrativo in carica al momento della nomina, fermo restando che:
- l’OdV continua ad esercitare i propri poteri e le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la continuità del presidio di vigilanza;
- l’incarico può cessare anticipatamente nei casi di decadenza, revoca per giusta causa o dimissioni, secondo quanto previsto nel presente Modello e specificato nell’atto di nomina.
La durata, la decorrenza e l’eventuale rinnovo dell’incarico dell’OdV sono formalizzati nell’atto di nomina, che dà esecuzione alla deliberazione dell’organo amministrativo in materia.
5.6 Regolamento dell’OdV
L’OdV adotta un proprio Regolamento interno che disciplina:
- modalità operative (convocazioni, riunioni, verbalizzazioni);
- criteri di gestione delle segnalazioni;
- gestione dei flussi informativi in entrata e in uscita;
- criteri di pianificazione degli audit;
- utilizzo del budget.
Il Regolamento dell’OdV, una volta adottato, deve essere comunicato all’organo amministrativo per opportuna conoscenza, ma non è soggetto ad approvazione da parte di quest’ultimo, in virtù del principio di autonomia che caratterizza l’OdV.
5.7 Flussi informativi verso e da parte dell’Organismo di Vigilanza
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. d), D.Lgs. 231/2001 in materia di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, la Società ha strutturato un sistema organico di flussi informativi che costituisce uno degli strumenti fondamentali per l’effettivo esercizio delle funzioni dell’OdV.
Tale sistema è disciplinato:
- dal presente Modello 231, che individua, in via generale, il ruolo dell’OdV, i suoi poteri e le aree di rischio presidiate;
- dal Regolamento interno dell’OdV, che dettaglia – tra l’altro – le modalità di gestione dei flussi informativi in entrata e in uscita;
- dalle procedure operative aziendali (incluse quelle afferenti al sistema di controllo interno e ai sistemi di gestione eventualmente certificati), nelle quali sono innestati specifici presìdi e obblighi informativi in ottica 231.
5.7.1 Flussi informativi verso l’OdV
Fermo quanto già previsto nei paragrafi 5.3 (continuità d’azione) e 5.5 (Regolamento dell’OdV), i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza si articolano, in linea generale, nelle seguenti categorie:
Flussi periodici
Sono le informazioni trasmesse con cadenza prestabilita (ad esempio trimestrale, semestrale o annuale, a seconda di quanto previsto dalle procedure e/o dal Regolamento OdV), inerenti, a titolo esemplificativo:
- l’andamento delle attività nelle aree a rischio‑reato rilevanti ai fini 231;
- l’esito di controlli interni su processi sensibili;
- lo stato di avanzamento di eventuali piani correttivi che incidono sui presìdi di prevenzione 231;
- le attività di formazione e informazione in materia 231 rivolte a personale dipendente e collaboratori.
Flussi “ad evento” (o ad hoc)
Sono le comunicazioni attivate ogniqualvolta si verifichino eventi, situazioni o circostanze che, per natura o gravità, possano:
- integrare o far presumere violazioni del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure rilevanti in ottica 231;
- incidere in modo significativo sui rischi‑reato mappati (es. modifiche organizzative rilevanti, acquisizioni di nuovi business, apertura di nuovi mercati/aree operative sensibili, introduzione di nuove attività a rischio);
- determinare criticità rilevanti in termini di conformità normativa (es. ispezioni, contestazioni, provvedimenti o rilievi da parte di Autorità che riguardino aree sensibili 231);
- rendere opportuna una rivalutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini 231.
Le funzioni aziendali tenute a fornire tali flussi, nonché la cadenza dei flussi periodici e le condizioni che attivano i flussi ad evento, sono individuate e regolate nelle pertinenti procedure aziendali.
Laddove un soggetto aziendale (apicale o sottoposto) si trovi nell’incertezza circa la rilevanza 231 di un evento o di un’informazione, è tenuto, secondo il principio di massima collaborazione, a rappresentare il caso all’OdV, che valuterà la riconducibilità dell’evento al perimetro informativo di propria competenza.
Resta inteso che, come già richiamato al paragrafo 5.3.1, i flussi informativi ad hoc/ad evento costituiscono presupposto essenziale per consentire all’OdV di gestire con tempestività situazioni potenzialmente critiche, integrando i controlli pianificati nel piano annuale con interventi mirati.
5.7.2 Flussi informativi in uscita dell’OdV
In coerenza con le previsioni del presente Modello e del Regolamento interno, l’OdV assicura, a sua volta, flussi informativi in uscita verso:
Organo amministrativo, mediante:
relazioni periodiche (almeno annuali) già richiamate al paragrafo 5.3.1, contenenti, in via generale:
- le attività di vigilanza svolte;
- le principali evidenze emerse dagli audit e dai controlli;
- lo stato di attuazione del Modello 231 e le eventuali criticità riscontrate;
- le proposte di miglioramento e/o aggiornamento del Modello;
comunicazioni “ad evento”, ogniqualvolta emergano fatti o situazioni di particolare rilievo, tali da richiedere un intervento tempestivo dell’organo amministrativo (ad esempio, violazioni gravi o sistematiche del Modello, ovvero eventi che possano esporre l’ente a un significativo rischio di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001).
Organo di controllo, mediante:
- l’invio delle relazioni periodiche già predisposte per l’organo amministrativo;
- eventuali informative specifiche su aspetti che impattano sul sistema di controllo interno, sui principi di corretta amministrazione e, più in generale, sul sistema dei presìdi di prevenzione dei reati‑
Come indicato al paragrafo 5.3.3, l’OdV, nel rispetto dei propri autonomi poteri di iniziativa e di controllo:
- può condividere, quando necessario e nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, le risultanze di audit e di vigilanza con altre funzioni di controllo, qualora tali risultanze siano rilevanti per i rispettivi ambiti di competenza;
- può richiedere e ricevere da tali funzioni report, analisi, esiti di verifiche, utilizzandoli nell’ambito delle proprie valutazioni in ottica 231.
Le modalità operative di tali scambi informativi – ivi compresa la periodicità delle interlocuzioni con gli organi sociali e con le altre funzioni di controllo – sono disciplinate nella procedura di controllo interno 231 – PMOG.7 Procedura Gestione flussi informativi OdV e alla tabella Flussi OdV- documenti considerati parte integrante del Modello e, ove del caso, nelle procedure aziendali di governance.
5.7.3 Modalità di trasmissione, tracciabilità e riservatezza
I flussi informativi, in entrata e in uscita sono trasmessi con modalità idonee a garantire:
- la tracciabilità delle comunicazioni;
- la conservazione della documentazione a supporto delle attività di vigilanza svolte, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento OdV e dalle policy aziendali in materia di conservazione documentale;
- sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati personali, in conformità alla normativa vigente e alle procedure interne, in particolare con riguardo:
- alle informazioni sensibili sotto il profilo reputazionale o competitivo;
- alle segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello o del Codice Etico;
- ai dati personali dei soggetti coinvolti nei fatti oggetto di segnalazione o verifica.
L’inosservanza degli obblighi informativi previsti dal presente Modello, dal Regolamento dell’OdV e dalle correlate procedure aziendali può costituire violazione rilevante ai fini del sistema disciplinare adottato dalla Società in attuazione dell’art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/2001.
- CODICE ETICO
6.1 Natura e funzione
Il Codice Etico di Impresa Coromano è allegato al presente Modello, come parte integrante e sostanziale (Cfr. Allegato), definisce i principi etici, i valori e le regole di comportamento che orientano l’attività dell’organizzazione e di tutti i suoi destinatari.
Elaborato in conformità al Codice di Comportamento ANCE, il documento assume particolare rilevanza nell’introdurre le regole di condotta necessarie per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
6.2 Destinatari
Sono destinatari del Codice:
- organi sociali;
- dipendenti e collaboratori;
- fornitori e subappaltatori;
- consulenti, progettisti, direttori lavori;
- partner in ATI, consorzi, joint venture;
- qualsiasi soggetto che agisca per conto dell’azienda.
6.3 Principi fondamentali
Il Codice Etico allegato si basa sui seguenti principi, specificamente declinati per il settore delle costruzioni:
- Integrità e legalità: rispetto rigoroso delle normative di settore e prevenzione reati 231;
- Trasparenza e anticorruzione: tolleranza zero verso corruzione nei rapporti con la PA;
- Qualità e sicurezza: standard elevati nelle opere e tutela di lavoratori e terzi;
- Sostenibilità ambientale: gestione responsabile dei rifiuti e tutela dell’ambiente;
- Responsabilità sociale: rispetto diritti umani, parità di genere e inclusione.
Per il dettaglio dei contenuti si rinvia integralmente al Codice Etico allegato.
6.4 Integrazione con il Modello 231
Il Codice Etico è richiamato dal Modello come quadro di riferimento generale e costituisce base per il sistema disciplinare in caso di violazione dei suoi principi.
E’ coerente con le politiche e procedure del Sistema di Gestione Integrato.
6.5 Meccanismi attuativi
L’efficacia del Codice è garantita attraverso:
- formazione specifica differenziata per ruolo e responsabilità;
- sistema integrato di controlli coordinato con la vigilanza del Modello 231;
- canale whistleblowing ex D.Lgs. 24/2023;
- sistema disciplinare graduato.
6.6 Violazioni e sanzioni
La violazione del Codice costituisce illecito disciplinare e può comportare, secondo i casi, l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare (Cfr. Allegato), fino alla risoluzione del rapporto di lavoro o del contratto.
6.7 Aggiornamento
Il Codice è periodicamente riesaminato, anche su impulso dell’OdV, e aggiornato dal CdA quando necessario.
- ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Un elemento essenziale per l’efficacia del Modello 231 è costituito dalla diffusione della sua conoscenza all’interno e all’esterno dell’organizzazione, attraverso attività strutturate di informazione e formazione.
7.1 Formazione
La formazione in materia di Modello 231 è programmata e documentata ed è differenziata per ruoli e responsabilità;
Il programma di formazione deve prevedere:
- formazione di base per tutti i dipendenti;
- formazione specifica per chi opera in aree a rischio;
- formazione mirata per amministratori e referenti di funzione.
7.1.1 Criterio della “continuità”
La formazione non si esaurisce in un singolo evento, ma è erogata in occasione dell’ingresso di nuovi dipendenti, a seguito di aggiornamenti del Modello e con cadenza periodica per consolidare i contenuti.
7.1.2 Criterio dell’“intensità/plurime sessioni di training”
Per i destinatari più coinvolti nei processi a rischio (es. area gare, tecnico‑amministrativa, cantieri, amministrazione, finanza) sono previste plurime sessioni di approfondimento.
7.1.3 Criterio di “specializzazione”
La formazione è “qualificata” e finalizzata a divulgare ed implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali del Modello.
Essa si caratterizza per:
- contenuti personalizzati in base alle specifiche aree di rischio presidiate dai destinatari;
- focus sui protocolli operativi e sulle modalità di gestione delle attività sensibili;
- analisi di casi pratici e simulazioni che facilitino la comprensione dell’applicazione concreta delle regole;
- aggiornamento continuo rispetto all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alle best practice di settore.
La specializzazione della formazione è garantita anche attraverso il coinvolgimento di docenti con competenze specifiche nelle diverse aree tematiche.
7.1.4 Criterio della “tracciabilità”
Tutte le attività formative sono documentate (registri presenze, attestati, test di verifica) e sono archiviate in modo da dimostrare l’avvenuta informazione dei destinatari e consentire verifiche successive.
7.2 Informazione
Parallelamente alle attività di formazione, la Società implementa un sistema strutturato di comunicazione sui contenuti del Modello 231, differenziato in base ai destinatari.
7.2.1 Informazione verso soggetti esterni
La Società:
- fornisce a fornitori, subappaltatori, consulenti e partner informazioni sintetiche sulle regole 231 (“Informativa 231”);
- inserisce nei contratti clausole che richiamano l’obbligo di rispettare il Modello e il Codice Etico e le relative conseguenze della eventuale violazione (penali, risoluzione, ecc.).
7.2.2 Informazione verso soggetti interni
Le informazioni interne sono diffuse tramite:
- piattaforma aziendale;
- comunicazioni e circolari;
- pubblicazione del Modello (o di un estratto) e del Codice Etico in luoghi accessibili;
- momenti informativi dedicati (riunioni, comunicazioni del CdA/HR).
- SISTEMA DISCIPLINARE
Il sistema disciplinare rappresenta anch’esso elemento essenziale del Modello 231, in quanto svolge una funzione deterrente rispetto a possibili comportamenti illeciti e garantisce l’effettività delle norme in esso contenute. L’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che i modelli di organizzazione e gestione debbano “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Il Sistema Disciplinare di Impresa coromano è disciplinato in modo dettagliato nel documento allegato (Allegato 2 al presente Modello), che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231.
8.1 Soggetti destinatari delle sanzioni disciplinari
Il sistema disciplinare si applica a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono tenuti al rispetto del Modello 231. In particolare, sono individuati come destinatari:
- Dipendenti (dirigenti e non dirigenti): tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal contratto applicato, dall’inquadramento o dal livello;
- Amministratori e Organo di controllo: membri dell’organo amministrativo e organo di controllo;
- Terzi: collaboratori esterni, consulenti, fornitori, partner commerciali, agenti e tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società sulla base di un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato.
L’identificazione puntuale di tutti i soggetti destinatari garantisce l’efficacia e la completezza del sistema disciplinare, evitando lacune che potrebbero comprometterne la funzione preventiva.
8.2 Apparato sanzionatorio diversamente articolato
Il sistema sanzionatorio, come dettagliato Sistema Disciplinare allegato, è articolato in modo differenziato in funzione del ruolo ricoperto dal destinatario, del tipo di rapporto che lo lega alla Società e della gravità della violazione commessa. Tale differenziazione consente di calibrare adeguatamente la risposta sanzionatoria rispetto alla posizione e alle responsabilità di ciascun soggetto.
8.3 Criteri di commisurazione della sanzione
La sanzione è determinata tenendo conto, in via descrittiva, di:
- natura e gravità della violazione;
- livello di responsabilità del soggetto;
- eventuale recidiva;
- eventuale partecipazione di più soggetti;
- effetti dannosi o potenzialmente dannosi per la Società.
8.4 Individuazione delle condotte rilevanti
Il sistema disciplinare di Impresa Coromano identifica con chiarezza le condotte rilevanti che costituiscono violazione del Modello, distinguendo tra:
8.4.1 Violazioni formali
Sono considerate violazioni formali quelle che, pur costituendo inosservanze delle prescrizioni del Modello, non hanno potenzialità lesiva diretta né espongono la Società a rischi rilevanti.
Tra queste:
- inosservanza occasionale di obblighi procedurali previsti dal Modello;
- omessa segnalazione di anomalie non rilevanti;
- violazioni di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sessioni formative relative al Modello.
8.4.2 Violazioni con conseguenze pregiudizievoli
Sono considerate violazioni con potenziali conseguenze pregiudizievoli per l’ente:
- comportamenti che integrino gli estremi dei reati presupposto;
- violazioni che espongano la Società al rischio di commissione di uno dei reati presupposto;
- ostacolo ai controlli, impedimento all’accesso a informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti al controllo, incluso l’OdV;
- violazione degli obblighi di informazione verso l’OdV;
- violazione delle misure di tutela del segnalante (whistleblower);
- segnalazioni rivelatesi infondate effettuate con dolo o colpa grave;
- atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni all’OdV.
La distinzione tra queste due categorie di violazioni è funzionale a garantire una corretta proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle condotte.
8.5 Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Il sistema disciplinare allegato prevede un dettagliato procedimento di irrogazione delle sanzioni, che garantisce il rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa:
8.5.1 Titolare dell’azione disciplinare
Il procedimento disciplinare è avviato su impulso:
- dell’OdV, che, nell’ambito della propria attività di vigilanza, rileva violazioni del Modello e le segnala all’organo/funzione titolare del potere disciplinare;
- del responsabile della funzione che rileva direttamente la violazione;
- dell’organo amministrativo o dell’organo di controllo, per le violazioni di rispettiva competenza.
8.5.2 Garanzie a tutela dell’accusato
Durante l’intero procedimento disciplinare sono assicurate all’accusato le seguenti garanzie:
- tempestiva e dettagliata contestazione dell’addebito;
- conoscenza dei fatti contestati e delle relative fonti di prova;
- facoltà di formulare giustificazioni, anche mediante audizione personale;
- adeguato termine per la preparazione della difesa;
- possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale (nel caso di dipendenti);
- obbligo di motivazione della sanzione eventualmente irrogata.
8.5.3 Funzione competente ad applicare la sanzione
La competenza ad applicare la sanzione varia in base al soggetto:
- Datore di lavoro per i dipendenti;
- CdA o assemblea dei soci per amministratori e organi di controllo;
- Funzioni competenti (es. CdA, Direzione) per soggetti terzi, secondo previsione contrattuale.
8.6 Potere di accertamento disciplinare dell’OdV
All’OdV è riconosciuto uno specifico “potere di accertamento disciplinare”, che si articola nelle seguenti facoltà:
- condurre indagini interne per verificare presunte violazioni del Modello, anche su segnalazione di terzi;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante per l’accertamento;
- ascoltare direttamente il soggetto che ha segnalato la violazione e quello presunto responsabile;
- avvalersi, se necessario, di consulenti esterni per accertamenti tecnici complessi;
- formulare all’organo/funzione competente una proposta articolata circa la sanzione ritenuta più adeguata.
Il potere di accertamento dell’OdV è limitato alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, mentre l’irrogazione della sanzione resta di competenza delle funzioni/organi indicati al punto precedente, nel rispetto del principio di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria.
Per il dettaglio delle sanzioni applicabili, dei criteri di commisurazione, delle procedure e di ogni altro aspetto attuativo si rinvia integralmente al Sistema Disciplinare (Cfr. Doc. Allegato).
- WHISTLEBLOWING
Impresa Coromano, in conformità al D.Lgd.24/2023, ha implementato un sistema strutturato per consentire la segnalazione di violazioni del Modello 231 o di condotte illecite rilevanti anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante e la sua protezione contro ritorsioni o discriminazioni.
9.1 Canale di segnalazione interna
La Società ha adottato un sistema di rilevamento delle violazioni informatizzato, caratterizzato da:
- accessibilità per tutti i dipendenti e collaboratori, nonché per soggetti terzi;
- facilità di utilizzo attraverso un’interfaccia intuitiva;
- garanzie tecniche di riservatezza dell’identità del segnalante;
- tracciabilità della segnalazione e delle successive fasi di gestione;
- sicurezza dei dati attraverso adeguate misure di protezione.
Il sistema è soggetto a verifiche periodiche di funzionalità e sicurezza, per garantirne la costante efficacia e adeguatezza rispetto all’evoluzione tecnologica e normativa.
9.1.1 Adeguatezza ed efficacia del sistema
Il sistema di segnalazione adottato:
- è accessibile a tutti i destinatari;
- consente l’invio di segnalazioni in forma scritta tramite piattaforma dedicata o altri canali previsti;
- garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante nei limiti di legge.
9.1.2 Individuazione e formazione del Gestore
La gestione operativa del canale interno di segnalazione – ai sensi del d.lgs. 24/2023 – è affidata, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale “Segnalazione di sospetti – Whistleblowing”, a un Gestore del canale individuato in un dipendente della Società dotato dei requisiti di autonomia funzionale, competenza e specifica formazione in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali.
9.1.3 Protocollo di gestione del canale di segnalazione interna
Il processo di gestione delle segnalazioni è disciplinato da un apposito protocollo, che definisce:
- modalità di invio (piattaforma, canali dedicati);
- contenuti minimi (descrizione dei fatti, luoghi, tempi, soggetti coinvolti, eventuali prove);
- fasi di istruttoria (analisi preliminare, eventuali approfondimenti, archiviazione o prosecuzione);
- coinvolgimento, se necessario, di altre funzioni (es. HR, legale, HSE, OdV), nel rispetto della riservatezza;
- feedback al segnalante nei limiti consentiti.
9.2 Canale di segnalazione esterna/Divulgazioni pubbliche/Denuncia all’Autorità giudiziaria
In aggiunta al canale di segnalazione interna, in conformità con il D.Lgs.24/2023, la Società riconosce e informa i potenziali segnalanti della possibilità di:
- la possibilità di segnalare violazioni ad Autorità esterne competenti, nei casi previsti;
- la possibilità di procedere a divulgazioni pubbliche, alle condizioni di legge;
- la facoltà di presentare denunce o querele all’Autorità giudiziaria.
9.3 Misure di protezione
Impresa Coromano si impegna a:
- proteggere la riservatezza dell’identità del segnalante, nei limiti della legge;
- vietare qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione;
- considerare nulli gli atti che abbiano natura ritorsiva in relazione alla segnalazione.
9.4 Trattamento dei dati personali
La gestione delle segnalazioni avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento dei dati personali è limitato alle finalità di gestione delle segnalazioni ed è effettuato con misure tecniche e organizzative idonee a garantire sicurezza e riservatezza.
9.5 Sanzioni
La violazione delle norme a tutela del whistleblowing è sanzionata severamente, in particolare:
- Violazione delle misure di tutela del segnalante: in caso di violazione della riservatezza o di atti discriminatori/ritorsivi nei confronti del segnalante, sono previste sanzioni disciplinari particolarmente severe, fino al licenziamento per i dipendenti e alla risoluzione del contratto per i soggetti terzi;
- Segnalazioni infondate con dolo o colpa grave: segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, sono sanzionate in quanto violano il principio di correttezza e buona fede, con sanzioni proporzionate alla gravità del comportamento.
Il sistema sanzionatorio in materia di whistleblowing è specificamente richiamato nel Sistema Disciplinare, ed è oggetto di specifiche attività di formazione e sensibilizzazione.
9.6 Ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel sistema di segnalazione
.L’Organismo di Vigilanza non svolge la funzione di Gestore del canale e non è titolare della gestione diretta delle segnalazioni; esso:
- riceve dal Gestore del canale, con cadenza periodica e/o “ad evento”, informazioni sulle segnalazioni che presentano un potenziale rilievo ai fini del d.lgs. 231/2001, in particolare con riferimento a:
- condotte astrattamente riconducibili a reati-presupposto;
- violazioni del Modello 231;
- violazioni del sistema disciplinare e delle misure di tutela del segnalante, nella parte in cui siano rilevanti per il Modello 231;
- può chiedere al Gestore, nel rispetto della procedura interna e della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, informazioni integrative strettamente necessarie all’esercizio dei propri compiti di vigilanza sul Modello 231;
- utilizza le informazioni così acquisite esclusivamente per valutare l’effettività e l’adeguatezza del Modello 231 e del relativo sistema dei controlli preventivi e per formulare all’organo dirigente e alle funzioni competenti eventuali raccomandazioni in ordine all’aggiornamento del Modello, dei protocolli e delle misure di controllo.
I flussi informativi tra Gestore del canale e OdV sono disciplinati nella procedura whistleblowing (PQ 30) sono improntati ai principi di:
- tutela della riservatezza del segnalante e dei soggetti menzionati nelle segnalazioni;
- minimizzazione dei dati (l’OdV accede solo alle informazioni necessarie ai propri fini di vigilanza);
- limitazione della finalità, in quanto l’OdV tratta i dati ricevuti unicamente per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal d.lgs. 231/2001 e dal Modello.
- LA RESILIENZA DEL MODELLO IN SITUAZIONI STRAORDINARIE: PROCEDIMENTO 231 E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Il Modello 231 deve essere in grado di mantenere la propria efficacia anche in situazioni straordinarie, quali l’avvio di un procedimento ex D.Lgs. 231/2001 a carico della Società o la sottoposizione a misure di amministrazione giudiziaria.
Il Modello di Impresa Coromano tiene conto della necessità di mantenere la propria efficacia anche in situazioni straordinarie, quali:
- avvio di procedimenti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ispezioni e sequestri da parte dell’Autorità giudiziaria;
- eventuali misure di amministrazione giudiziaria.
La Società, a tal fine la Società ha adottato una specifica procedura operativa “PMOG 06 – GESTIONE DELLE EMERGENZE GIUDIZIARIE E DEL CONTENZIOSO 231″che disciplina:
- modalità di gestione degli accessi e delle richieste degli Organi inquirenti;
- flussi informativi interni in caso di avvio di procedimenti;
- ruolo e coinvolgimento dell’OdV;
- misure volte a garantire la continuità operativa, nei limiti consentiti, e il rispetto delle prescrizioni normative.
La richiamata procedura costituisce parte integrante del presente Modello e viene sottoposta a riesame periodico da parte dell’OdV, nonché ad aggiornamento straordinario in caso di modifiche normative o organizzative rilevanti.
- ITER DI APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Il Modello 231 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione aziendale.
Data di approvazione: 23/02/2026
Il Modello 231 non rappresenta un documento statico, ma richiede un costante aggiornamento per mantenersi efficace rispetto all’evoluzione normativa, organizzativa e operativa della Società.
A tal fine, è stato definito un iter di aggiornamento caratterizzato da agilità e tempestività.
11.1 Iter agile di aggiornamento
Il Modello è oggetto di verifica periodica ed è aggiornato in caso di:
- nuove norme o modifiche legislative rilevanti (es. ampliamento del catalogo dei reati‑presupposto);
- cambiamenti organizzativi (nuove attività, ristrutturazioni, acquisizioni);
- esiti di audit, verifiche o procedimenti che evidenzino criticità.
L’iter di aggiornamento prevede:
- rilevazione delle esigenze di aggiornamento (OdV, direzione, funzioni competenti);
- proposta di modifica al CdA;
- deliberazione del CdA;
- attuazione delle modifiche (documenti, procedure, formazione, comunicazione).
Questo iter consente di mantenere il Modello costantemente aggiornato e adeguato, senza appesantire eccessivamente il processo decisionale e attuativo.
11.2 Continuo investimento sui componenti del Modello
L’aggiornamento si concentra su:
- mappatura delle attività sensibili;
- protocolli e procedure;
- formazione e informazione;
- documentazione interna (organigrammi, funzionigrammi, deleghe).
L’investimento costante su questi elementi garantisce che il Modello non sia un mero adempimento formale, ma uno strumento vivo e integrato nella gestione aziendale, realmente efficace nella prevenzione dei reati presupposto.
PARTE SPECIALE
SEZIONE A
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
Versione 1.0 DEL 23/02/2026
INDICE
1.1 Introduzione e funzione della Parte Speciale dedicata ai reati contro la P.A.
1.2 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
1.2.1 Enti della Pubblica Amministrazione
1.2.2 Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio
1.3 Fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001
1.3.1 Reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001
(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, malversazione, frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura)
- a) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 316-ter c.p.)
- b) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- c) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- f) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- g) Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)
- h) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- g) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) -trattati tra i reati corruttivi § 1.3.2- lett.f) e g)
1.3.2 Reati ex art. 25 D.Lgs. 231/2001
(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato di pubblico servizio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
- a) Peculato (art. 314 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
- b) Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- c) Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- e) Corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- f) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- g) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- h) Norme di raccordo (artt. 321, 322, 322-bis, 322-quater, 323-bis, 323-ter c.p.)
1.4 Attività Sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione
1.4.1 Aree a rischio “reato diretto”
1.4.2 Aree a rischio “strumentali”
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.6 Principi di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
1.6.1 Principi generali di comportamento
1.6.2 Principi specifici di comportamento per i reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001
1.6.3 Principi specifici di comportamento per i reati ex art. 25 D.Lgs. 231/2001
1.7 Sistema integrato di gestione e presidi di controllo 231
1.8 I compiti dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione della Parte Speciale dedicata ai reati contro la P.A.
La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Impresa Coromano S.r.l. ( di seguito per brevità “ Impresa Coromano” o anche “la Società” è dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con specifico riferimento:
- alle attività e ai processi tipici di un’impresa operante nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture;
- all’elevata incidenza della committenza pubblica sul fatturato aziendale;
- ai rischi connessi alla partecipazione ad appalti pubblici, alla gestione di lavori per la P.A., alla gestione di contributi e agevolazioni pubbliche e alle ispezioni da parte di autorità amministrative, fiscali, sanitarie e di vigilanza.
La presente Parte Speciale persegue le seguenti finalità:
- individuare e descrivere, in termini sintetici, le fattispecie di reato rilevanti per Impresa Coromano ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- identificare le Attività Sensibili e le funzioni aziendali maggiormente esposte al rischio di tali reati;
- fissare i principi di comportamento e i divieti che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- dare evidenza del sistema di controllo interno 231, delle procedure PMOG e delle procedure/istruzioni del Sistema di Gestione Integrato (SGI) già integrate con presidi 231, che costituiscono il presidio organizzativo di prevenzione;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (OdV) il quadro di riferimento per lo svolgimento delle attività di vigilanza, monitoraggio e proposta di aggiornamento del Modello.
I Destinatari della presente Parte Speciale (Amministratori, componenti degli organi sociali, dipendenti, collaboratori esterni, fornitori strategici, subappaltatori, partner, consulenti) sono tenuti a:
- conoscere e rispettare il Codice Etico, la Politica Anticorruzione aziendale, le procedure di controllo interno 231 (PMOG) e le procedure/istruzioni SGI richiamate nel presente documento;
- astenersi da qualunque comportamento che, anche solo potenzialmente, possa integrare una delle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- collaborare pienamente con l’OdV attraverso l’osservanza dei flussi informativi previsti.
- La violazione delle norme comportamentali e procedurali richiamate nella presente Parte Speciale costituisce violazione del Modello 231 ed è sanzionata secondo il sistema disciplinare descritto nella Parte Generale.
1.2 Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
1.2.1 Enti della Pubblica Amministrazione
Ai fini della presente Parte Speciale, per Pubblica Amministrazione si intendono, in via generale, tutti gli enti, organismi e istituzioni – nazionali, regionali, locali o europei – che:
- perseguono finalità di interesse pubblico;
- esercitano funzioni legislative, amministrative o giurisdizionali;
- sono disciplinati da norme di diritto pubblico o esercitano poteri autoritativi.
In via esemplificativa e non esaustiva, rientrano in tale nozione, con particolare riferimento all’operatività di Impresa Coromano:
- Ministeri e loro articolazioni territoriali (es. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ispettorato nazionale del lavoro);
- Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e relativi Uffici Tecnici, Uffici Lavori Pubblici, Urbanistica, SUAP/SUA;
- Enti ed Agenzie pubbliche (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzie regionali per le infrastrutture, Agenzia del monopolio);
- ASL e ARPA competenti per territorio;
- INPS, INAIL ed altri enti previdenziali/assistenziali pubblici;
- Stazioni appaltanti, centrali di committenza, Unioni di Comuni, consorzi pubblici che bandiscono e gestiscono gare e appalti;
- Istituzioni e organismi dell’Unione Europea, nonché enti che gestiscono fondi di provenienza unionale (fondi strutturali, PNRR, ecc.).
1.2.2 Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio
Ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.:
- è Pubblico Ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, caratterizzata dall’esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi;
- è Incaricato di Pubblico Servizio chi presta un pubblico servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, privo dei poteri tipici della pubblica funzione (deliberativi, autoritativi, certificativi) ed escluso lo svolgimento di mere mansioni d’ordine o meramente materiali.
Nel contesto operativo di Impresa Coromano, possono assumere, a titolo esemplificativo:
la qualifica di Pubblico Ufficiale:
- Sindaci, Assessori, Consiglieri quando esercitano funzioni pubbliche;
- Dirigenti e Responsabili Unici del Procedimento (RUP) delle stazioni appaltanti;
- membri delle commissioni giudicatrici;
- funzionari degli Uffici Tecnici di Comuni, Province e Regioni che rilasciano permessi, autorizzazioni e certificazioni;
- funzionari di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro in sede di controllo, verifica, certificazione o irrogazione di provvedimenti.
la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio:
- dipendenti di enti pubblici che svolgono attività di gestione o supporto priva di poteri autoritativi;
- dipendenti di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale in regime di concessione o convenzione, laddove l’attività sia disciplinata da norme pubblicistiche.
I Destinatari del Modello devono tenere in debita considerazione tali qualifiche, poiché da esse discende l’eventuale configurabilità dei reati di cui all’art. 25 D.Lgs. 231/2001 (corruzione, induzione indebita, ecc.).
1.3 Fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001
La presente Parte Speciale riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui:
all’art. 24 D.Lgs. 231/2001 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura);
all’art. 25 D.Lgs. 231/2001 (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato di pubblico servizio, traffico di influenze illecite, turbativa d’asta e turbativa del procedimento di scelta del contraente).
La presente Parte Speciale riporta tutte le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, secondo la normativa vigente alla data di aggiornamento del Modello.
Per ciascuna di esse viene indicato se, alla luce dell’analisi dei rischi effettuata da Impresa Coromano, la fattispecie sia:
“rilevante”, con individuazione di esempi di condotte astrattamente possibili e Attività Sensibili, oppure
“non rilevante” nel contesto delle attività svolte dalla Società, pur rimanendo astrattamente applicabile ai fini del D.Lgs. 231/2001 e quindi oggetto di monitoraggio in caso di mutamento dell’assetto organizzativo o dell’operatività.
1.3.1– Reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001
(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell’Unione europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, malversazione, frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura)
L’art. 24 D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente in relazione, tra gli altri, ai seguenti delitti:
- a) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 316-ter c.p.)
Descrizione della fattispecie
Il reato si configura quando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l’omissione di informazioni dovute, si ottengono indebitamente, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante. Può venire in considerazione in relazione a:
- domande di contributi per investimenti produttivi (es. macchinari, attrezzature di cantiere);
- contributi o finanziamenti per formazione del personale, innovazione tecnologica, adeguamento normativo;
- misure agevolative legate a fondi regionali, nazionali o europei.
Esempi astrattamente possibili nel contesto Coromano
Presentazione, nell’ambito di un bando regionale per contributi a fondo perduto per l’ammodernamento del parco mezzi, di una domanda contenente dati non veritieri sui costi sostenuti o da sostenere, allo scopo di superare la soglia minima di investimento richiesta dal bando.
In un progetto cofinanziato con fondi pubblici per la formazione dei lavoratori di cantiere, indicazione, nei registri di presenza, di personale che non ha effettivamente partecipato alle attività formative, al solo fine di ottenere il rimborso di ore non svolte.
Omissione di informazioni rilevanti (es. percezione di altri contributi incompatibili o cumulabili solo entro certi limiti) nella domanda di agevolazione, così da apparire in possesso dei requisiti di accesso non effettivamente posseduti.
- b) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
Descrizione della fattispecie
Il reato è integrato da chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina alle finalità previste.
Si tratta dunque di un impiego distorto delle risorse pubbliche legittimamente ottenute.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante. Può verificarsi, ad esempio, in relazione a:
- contributi per la realizzazione o ristrutturazione di insediamenti produttivi;
- finanziamenti agevolati finalizzati a specifici investimenti tecnici;
- progetti cofinanziati per interventi di efficientamento energetico o riduzione dell’impatto ambientale.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Ottenimento di un contributo pubblico per la realizzazione di un impianto fisso a servizio del magazzino aziendale e utilizzo di una quota delle somme per finalità estranee al progetto (es. pagamento di debiti verso fornitori non connessi al progetto, acquisto di beni privi di attinenza con gli obiettivi finanziati).
Destinazione, nell’ambito di un progetto finanziato per migliorare la sicurezza nei cantieri, di parte delle risorse a spese di natura amministrativa o commerciale non riconducibili alle attività approvate (es. campagne promozionali).
- c) Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
Descrizione della fattispecie
Si realizza quando taluno, mediante artifici o raggiri, induce in errore lo Stato, un ente pubblico o l’Unione europea, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. L’aggravante ricorre quando la persona offesa è lo Stato o altro ente pubblico (o l’UE).
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante sia:
- nella fase di esecuzione di contratti di appalto pubblici (contabilità, SAL, varianti),
- sia nella fase di ottenimento di erogazioni pubbliche, in concorso o in alternativa alle fattispecie di cui agli artt. 316-bis e 316-ter c.p.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Gonfiamento artificioso di un SAL relativo a lavori pubblici, attestando lavorazioni non ancora eseguite o materiali non ancora installati, così da ottenere un pagamento anticipato o maggiorato da parte della stazione appaltante.
Presentazione alla P.A. di documentazione fotografica o relazioni tecniche fuorvianti allo scopo di far apparire completata un’opera non ancora ultimata, inducendo l’ente a disporre il collaudo o il pagamento finale.
Utilizzo di metriche di misurazione alterate (es. volumi di scavo, quantità di calcestruzzo) per ottenere un indebito riconoscimento economico in sede di contabilità lavori.
- d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Descrizione della fattispecie
Ipotesi speciale di truffa aggravata che si realizza quando gli artifici o raggiri sono finalizzati a conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’UE.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante e strettamente connessa ai processi di richiesta di contributi e agevolazioni (presidiati da PMOG.04) e alla predisposizione della documentazione economico‑finanziaria di supporto.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Predisposizione di un business plan artificiosamente ottimistico (fatturati gonfiati, costi sottostimati) per ottenere un mutuo agevolato o un contributo in conto capitale, accompagnato da preventivi “pilotati” rilasciati da fornitori compiacenti.
Simulazione di contratti o ordini inesistenti a supporto di un progetto di investimento cofinanziato, allo scopo di documentare un volume di spesa artificiosamente elevato e, conseguentemente, un contributo più elevato.
- e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
Descrizione della fattispecie
Il reato si configura quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’aggravante ex art. 640-ter, comma 3, ricorre quando il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante:
- in relazione all’utilizzo di piattaforme di e-procurement (es. MEPA, piattaforme regionali di gara);
- nell’uso di portali telematici per la gestione contributi, autorizzazioni, fatturazione elettronica verso la P.A.;
- nella gestione delle credenziali di accesso a sistemi della P.A.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Alterazione, mediante uso improprio di credenziali, dei dati inseriti su una piattaforma di gara telematica, modificando, dopo la scadenza dei termini, un’offerta economica per renderla più competitiva.
Manipolazione dei dati relativi a domande di contributo presentate on‑line (es. modificando retroattivamente allegati, date o importi caricati sul portale dell’ente erogatore) al fine di ottenere un indebito riconoscimento di spesa.
- f) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
Descrizione della fattispecie
È punito chi, nelle forniture allo Stato, ad altro ente pubblico o alle Forze armate (comprese forniture di opere, lavori, servizi), commette atti di frode nella esecuzione del contratto, ad esempio:
- consegnando beni o opere di qualità inferiore o difformi da quelle pattuite;
- alterando le modalità di esecuzione dell’obbligazione con pregiudizio dell’ente pubblico;
- compiendo qualsiasi altra condotta fraudolenta in violazione del contratto.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie di primaria rilevanza, poiché direttamente collegata alla esecuzione di lavori pubblici e alla fornitura di opere e servizi a favore di enti pubblici.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Utilizzo, nella realizzazione di un’opera pubblica, di calcestruzzo o acciaio di qualità inferiore rispetto a quella prevista dal capitolato, pur certificandone la conformità, così riducendo i costi e aumentando il margine d’impresa.
Messa in opera di quantità inferiori di materiale (es. spessori di asfalto, lunghezze di condotte) rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo, mascherando la difformità nella documentazione di contabilità lavori.
Esecuzione non conforme di opere di urbanizzazione (es. mancato rispetto degli standard prestazionali richiesti per reti idriche, fognarie, illuminazione) con presentazione alla P.A. di elaborati “as built” non corrispondenti al reale stato dei luoghi.
- g) Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)
Descrizione della fattispecie
Riguarda condotte fraudolente connesse alla percezione di aiuti di mercato e integrazioni di prezzo in agricoltura, attraverso dichiarazioni mendaci o altri comportamenti fraudolenti.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie non rilevante in ragione dell’oggetto sociale e dell’operatività di Impresa Coromano, che non svolge attività in ambito agricolo o agroalimentare.
È pertanto richiamata solo in via sistematica, senza individuazione di attività sensibili.
- h) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353‑bis c.p.)
Le fattispecie di cui agli artt. 353 e 353‑bis c.p. rientrano, in base alla formulazione vigente dell’art. 24 D.Lgs. 231/2001, tra i delitti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto condotte idonee a ledere la libertà e la regolarità delle procedure di gara e di scelta del contraente.
In considerazione del loro stretto legame strutturale con la materia corruttiva in ambito di contratti pubblici, nonché del frequente intreccio con le condotte descritte dagli artt. 318 ss. c.p., la disciplina delle “Attività sensibili”, delle misure di controllo e degli obblighi comportamentali relativi a tali delitti è inserita al paragrafo che segue 1.3.2 “Reati corruttivi”, cui si rinvia integralmente.
1.3.2 – Reati ex art. 25 D.Lgs. 231/2001
(Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, corruzione di incaricato di pubblico servizio, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
La presente Parte Speciale disciplina, in un’ottica unitaria di presidio del rischio di interferenze illecite nell’attività della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con enti pubblici, sia i delitti contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ex art. 25 D.Lgs. 231/2001 (tra cui, in particolare, le fattispecie corruttive), sia ulteriori delitti che, pur rientrando formalmente nel perimetro dell’art. 24 D.Lgs. 231/2001, presentano uno stretto collegamento funzionale con le procedure di gara e di scelta del contraente (in particolare, gli artt. 353 e 353‑bis c.p.).
Per Impresa Coromano, in coerenza con l’analisi dei rischi, i delitti propri del pubblico ufficiale (peculato, indebita destinazione, concussione in senso stretto) sono considerati solo lato “P.A.”, non come reato proprio del soggetto agente interno all’ente.
Sono invece rilevanti i delitti corruttivi lato privato e le fattispecie di turbativa di gara e traffico di influenze illecite.
- a) Peculato (art. 314 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
Descrizione della fattispecie
Sono reati propri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che:
- si appropria, a danno della P.A., di denaro o altra cosa mobile di cui abbia, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso (peculato);
- destina a fini privati denaro o altra cosa mobile altrui detenuti per ragione dell’ufficio o servizio (indebita destinazione).
Rilevanza per Impresa Coromano
Alla luce dell’analisi dei ruoli interni e delle funzioni svolte, le fattispecie di peculato e indebita destinazione, in quanto reati propri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sono considerate nella presente Parte Speciale prevalentemente come condotte potenzialmente poste in essere da soggetti esterni appartenenti alla P.A., rispetto alle quali Impresa Coromano può rivestire posizione di mero soggetto danneggiato, non ai fini della responsabilità 231.”
- b) Concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Descrizione della fattispecie
Concussione: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualifica o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Induzione indebita: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In questo caso è punito anche il privato che dà o promette.
Rilevanza per Impresa Coromano
La concussione pura (costrizione) è reato proprio del pubblico ufficiale; la posizione della Società è principalmente quella di eventuale soggetto “vittima”.
L’induzione indebita può invece rilevare anche ai fini della responsabilità 231 quando soggetti interni all’ente (nella qualità di privati) danno o promettono utilità al pubblico agente induttore, nell’interesse o vantaggio della Società.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano (induzione indebita)
Un RUP o un ispettore pubblico lascia intendere che, in cambio di una utilità economica o di altra natura (es. promessa di futura assunzione di un familiare presso l’impresa), potrebbe “chiudere un occhio” su non conformità riscontrate in cantiere che comporterebbero contestazioni, sospensioni o penali. Un responsabile di commessa, pur percependo l’indebita richiesta, acconsente e promette l’utilità, ritenendo di così “tutelare” la commessa.
Un funzionario di ente erogatore di contributi fa intendere che, a fronte di regalie (es. sponsorizzazione di un evento di interesse privato, beni o servizi non dichiarati), potrà accelerare o “rendere più favorevole” la valutazione di un progetto di investimento. Un soggetto interno accetta e dispone le utilità, reputandole funzionali all’ottenimento/alla conservazione del contributo.
- c) Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
Descrizione della fattispecie
Si tratta di accordi corruttivi tra privato e pubblico agente:
Corruzione “impropria” (art. 318 c.p.): il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (anche per atti dovuti).
Corruzione “propria” (art. 319 c.p.): il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per compiere un atto contrari ai doveri di ufficio, omettere o ritardare un atto dovuto.
In entrambi i casi è punito anche il corruttore privato.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie altamente rilevanti, in quanto potenzialmente connesse a:
- partecipazione a gare;
- gestione di commesse pubbliche;
- rilascio di permessi e autorizzazioni;
- ispezioni e controlli;
- definizione di contenziosi.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Un dirigente di Impresa Coromano concorda con il RUP che, in cambio di ospitalità, viaggi o sponsorizzazioni non dichiarate, il RUP assicurerà un atteggiamento “collaborativo” nell’interpretazione di clausole contrattuali, autorizzerà varianti marginali con margini più favorevoli, o accelererà sistematicamente i pagamenti, pur senza violare manifestamente disposizioni di legge.
Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
Nel corso della partecipazione a una gara, un responsabile di area concorda con un componente della commissione giudicatrice la promessa di denaro o altre utilità affinché questi influisca sui punteggi tecnici, facendo prevalere l’offerta di Coromano su offerte oggettivamente migliori.
- d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Descrizione della fattispecie
Il reato si configura quando la corruzione è finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, influenzando un atto d’ufficio compiuto dal magistrato, dal cancelliere o da altro pubblico ufficiale coinvolto.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante in via potenziale, in relazione alla gestione di contenziosi in cui la Società è parte (es. controversie su appalti pubblici, responsabilità da appalto, contenziosi amministrativi).
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Tentativo di influenzare, mediante promessa di una utilità, il comportamento di un ausiliario del giudice (es. CTU, perito) incaricato di valutare opere eseguite da Coromano in un giudizio promosso dalla P.A., allo scopo di ottenere una relazione favorevole.
Promessa o corresponsione di una utilità a un cancelliere perché anticipi o ritardi la trattazione di un procedimento che vede coinvolta la Società in senso favorevole (es. per incidere sui termini di prescrizione, o per procrastinare l’emissione di un provvedimento sfavorevole).
- e) Corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Descrizione della fattispecie
Estende le disposizioni sulla corruzione (artt. 318 e 319 c.p.) anche agli incaricati di pubblico servizio.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante nei rapporti con:
- dipendenti di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi di interesse generale (es. multiservizi, società di gestione reti),
- personale di enti che svolgono funzioni di pubblico servizio in regime concessorio.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Promessa di utilità a un dipendente di società pubblica che gestisce una rete infrastrutturale (es. stradale), affinché agevoli senza i necessari controlli il rilascio di autorizzazioni di manomissione suolo o autorizzi – in contrasto con le regole interne – modalità di esecuzione meno onerose ma non conformi agli standard richiesti.
- f) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Descrizione della fattispecie
È punito chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio:
- si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita nei confronti di tale soggetto;
- come compenso per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o omesso/ritardato atto d’ufficio.
È punito anche chi dà o promette tali utilità al mediatore.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie rilevante soprattutto in relazione alla selezione e gestione di consulenti, intermediari o procacciatori che dichiarano di poter influenzare decisioni della P.A.; nelle fasi delicate di gara, rilascio autorizzazioni, definizione di contenziosi.
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Conferimento di un incarico di consulenza fittizio a un soggetto che si vanta di “ottime relazioni” con membri di commissioni di gara, riconoscendogli compensi sproporzionati, allo scopo di influenzare l’aggiudicazione di un appalto pubblico.
Versamento di somme a un “mediatore” che promette di far ottenere più rapidamente il rilascio di un permesso di costruire o di una autorizzazione ambientale, dichiarando di potersi “occupare” direttamente del funzionario competente.
- g) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
Le fattispecie di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353‑bis c.p.), pur essendo formalmente ricomprese – quali reati presupposto – nell’art. 24 D.Lgs. 231/2001, sono collocate nella presente Parte Speciale unitamente ai reati corruttivi:
- in ragione della comune area di rischio (interferenze illecite nelle procedure di gara e di affidamento di contratti pubblici);
- in considerazione dei frequenti rapporti di contiguità o concorso con le fattispecie di corruzione e induzione indebita (artt. 318 ss. c.p.), come evidenziato anche dalla dottrina e giurisprudenza in tema di appalti pubblici.
Descrizione delle fattispecie
Art. 353 c.p.: punisce chiunque, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba la libertà degli incanti o ne allontana gli offerenti.
Art. 353-bis c.p.: punisce chi, nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi comunque denominate (non solo incanti), turba il procedimento o ne fa deviare il risultato, cioè ne altera il corretto svolgimento.
Rilevanza per Impresa Coromano
Fattispecie centrali, stante:
- la partecipazione a gare pubbliche;
- i rapporti con altri operatori economici (concorrenti, consorziati, subappaltatori).
Esempi astrattamente possibili nel contesto di Impresa Coromano
Accordo collusivo con un’altra impresa concorrente per ripartirsi gli appalti: ad es., Coromano si impegna a non presentare un’offerta competitiva in una gara in cambio della promessa che l’altra impresa non concorrerà (o presenterà offerta di comodo) in una futura gara di interesse di Coromano.
Condivisione, prima della scadenza dei termini, di informazioni riservate su prezzi e strategie di offerta con imprese concorrenti, così che queste possano modulare le proprie offerte in modo da “aggiustare” il risultato finale, falsando la concorrenza.
Pressioni o accordi con un soggetto in posizione di fatto influente sulla stazione appaltante (es. consulente esterno) per alterare i criteri di valutazione o per inserire nel bando clausole artificiose idonee a favorire Coromano o ad escludere determinati concorrenti.
- h) Norme di raccordo (artt. 321, 322, 322-bis, 322-quater, 323-bis, 323-ter c.p.)
Descrizione sintetica
Art. 321 c.p. estende le pene previste per il pubblico agente anche al corruttore privato.
Art. 322 c.p. incrimina l’istigazione alla corruzione, anche quando l’offerta o la promessa non sia accettata.
Art. 322-bis c.p. estende le fattispecie corruttive a membri e funzionari di istituzioni europee, di Stati esteri e di organizzazioni internazionali.
Art. 322-quater, 323-bis, 323-ter c.p. disciplinano rispettivamente confisca e altre conseguenze patrimoniali, circostanze attenuanti speciali e altre disposizioni di coordinamento.
Rilevanza per Impresa Coromano
Queste norme non individuano autonome “attività sensibili” ulteriori rispetto a quelle già presidiate per i reati di corruzione e truffa:
- agiscono come cornice sanzionatoria e di estensione soggettiva;
- sono quindi presidiate mediante l’insieme di misure organizzative e procedurali (PMOG, SGI, Codice Etico, Politica anticorruzione) già descritte nei paragrafi precedenti.
1.4 Attività Sensibili relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione
In coerenza con la mappatura dei processi aziendali, le Attività Sensibili rispetto ai reati ex artt. 24 e 25 sono state classificate in:
Aree a rischio “reato diretto”: processi che implicano contatti diretti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o che comportano la predisposizione di dichiarazioni, documenti, dati e informazioni destinati alla P.A.;
Aree a rischio “strumentali”: processi che gestiscono risorse finanziarie, contratti, flussi informativi, sistemi informatici, omaggi e liberalità, e che possono essere utilizzati come supporto operativo per la realizzazione dei reati.
1.4.1 Aree a rischio reato diretto
Rientrano tra le aree a rischio diretto, in particolare:
Partecipazione a gare e appalti pubblici
- analisi bandi e decisione di partecipazione;
- predisposizione e trasmissione di offerte tecniche ed economiche;
- gestione delle comunicazioni con RUP, commissioni di gara e stazioni appaltanti;
- costituzione di RTI/ATI/Consorzi e gestione dei relativi accordi.
Presidio principale: SGI PQ 14 – Partecipazione gare offerte, integrata con presidi 231, e PMOG.10 – Sponsorizzazioni, liberalità e omaggi.
Gestione ed esecuzione di lavori e forniture per la P.A.
- gestione commesse pubbliche;
- misurazione lavori, redazione e validazione SAL;
- gestione delle varianti;
- rapporti con Direzioni Lavori e collaudatori;
- gestione della qualità di materiali e opere destinate a commesse pubbliche.
Presidi: PQ 06 – Gestione commesse/lavori, PQ 15 – Approvvigionamento e gestione materiali, PQ 33 – Valutazione fornitori, istruzioni operative di cantiere, PMOG.01 – Flussi finanziari, PMOG.05 – Gestione crediti e incassi.
Gestione di contributi, finanziamenti e agevolazioni pubbliche
- predisposizione e invio delle domande;
- gestione dei rapporti con enti erogatori;
- rendicontazione di spese e attività;
- gestione delle verifiche e ispezioni sui progetti finanziati.
Presidio: PMOG.04 – Procedura gestione contributi pubblici e agevolazioni, SGI PQ 01/06, PMOG.07 (flussi verso OdV).
Gestione rapporti autorizzativi e ispezioni
- richiesta, rinnovo e gestione di permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni ambientali, di sicurezza, ecc.;
- gestione di ispezioni e verifiche da parte di ASL, ARPA, Ispettorato del lavoro, Agenzia Entrate, INPS/INAIL, Agenzia del Monopolio, enti locali, organi di vigilanza;
- gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Presidi: PMOG.08 – Gestione ispezioni
Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi con la P.A.
- avvio e gestione di procedimenti giudiziari, arbitrali o stragiudiziali con la P.A.;
- definizione di accordi transattivi;
- rapporti con magistrati, cancellieri, ausiliari della giustizia.
Presidi: PMOG.03 – Procedura accordi transattivi e controversie, PMOG.06 – Gestione emergenze giudiziarie e contenzioso 231, PMOG.07 (flussi verso OdV).
1.4.2 Aree a rischio strumentali
Sono considerate aree a rischio strumentali, tra le altre:
Gestione flussi finanziari, crediti e incassi
(PMOG.01 – Flussi finanziari; PMOG.05 – Gestione crediti e incassi), con riferimento ai rischi di utilizzo delle risorse finanziarie per il compimento di fatti corruttivi o per il pagamento di utilità indebite a favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.
Formazione di bilancio e rapporti con il revisore
(PMOG.02 – Formazione bilancio e rapporti con revisore unico), in quanto la corretta rappresentazione contabile costituisce presidio indiretto contro condotte fraudolente in danno della P.A.
Gestione sponsorizzazioni, liberalità, omaggi
(PMOG.10 – Sponsorizzazioni, liberalità e omaggi), per il rischio di utilizzo distorto di tali strumenti a fini corruttivi o di traffico di influenze illecite.
Gestione operazioni con parti correlate
(PMOG.09 – Operazioni parti correlate), con particolare riguardo a soggetti che possano presentare legami con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.
Gestione dati informatici e accessi ai sistemi della P.A.
(IST.02 – Gestione dei dati informatici – rev. 1 integrata 231), in relazione al rischio di frode informatica o manipolazione dei sistemi telematici della P.A.
Selezione, assunzione e gestione del personale
(PQ 17 – Selezione, assunzione e comunicazioni relative al personale – rev. 1), ove possono insorgere conflitti di interessi o scambi di utilità con soggetti operanti nella P.A.
Approvvigionamento e gestione materiali / valutazione fornitori
(PQ 15 – Approvvigionamento e gestione materiali; PQ 33 – Valutazione fornitori), rilevanti per la prevenzione di frodi nelle pubbliche forniture.
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
In relazione alle Attività Sensibili sopra descritte, risultano principalmente coinvolte:
il Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione del Modello 231, del sistema di deleghe e procure, delle principali decisioni in materia di gare, investimenti, operazioni straordinarie e contenzioso con la P.A.;
la Direzione Tecnica / Responsabili di commessa e di cantiere, per la gestione operativa delle commesse pubbliche (SGI PQ 06), la contabilità lavori, la redazione/validazione dei SAL, l’interlocuzione con le Direzioni Lavori e con i tecnici della P.A.;
la Funzione Gare e Contratti, per la partecipazione alle gare pubbliche e l’applicazione della procedura PQ 14 – Partecipazione gare offerte;
la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, per la formazione del bilancio (PMOG.02), la gestione dei flussi finanziari (PMOG.01), dei crediti e incassi (PMOG.05), la fatturazione verso la P.A. e i rapporti fiscali con gli enti impositori;
la Funzione Risorse Umane e Sicurezza, per la gestione dei rapporti con INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro e ASL, in coordinamento con PMOG.11 – Salute e sicurezza e le procedure SGI di sicurezza;
la Funzione Acquisti e gestione materiali, per l’applicazione di PQ 15 e PQ 33, la gestione dei rapporti con fornitori e subappaltatori anche nei contratti riferiti a commesse pubbliche;
le funzioni responsabili della gestione sponsorizzazioni, liberalità, omaggi (PMOG.10) e delle operazioni con parti correlate (PMOG.09);
la funzione IT / sistemi informativi o il soggetto esterno incaricato, per l’applicazione di IST.02 Gestione dati informatici e la gestione sicura degli accessi alle piattaforme della P.A.;
ogni altra funzione eventualmente indicata nelle singole procedure PMOG e SGI come “responsabile” o “coinvolta” nei processi sensibili.
L’Organismo di Vigilanza:
- riceve i flussi informativi disciplinati da PMOG.07 – Procedura gestione flussi informativi OdV;
- effettua controlli periodici sull’effettiva applicazione delle procedure PMOG e delle procedure/istruzioni SGI integrate con presidi 231;
- propone eventuali modifiche e integrazioni delle procedure, in caso di evoluzione normativa, organizzativa o a seguito di criticità emerse.
Tutti i Destinatari sono tenuti ad attenersi ai principi di seguito indicati; la loro violazione comporta violazione del Modello 231 e può dar luogo alle misure previste dal sistema disciplinare adottato dalla Società.
1.6.1 Principi generali di comportamento
In ogni rapporto, diretto o indiretto, con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, soggetti assimilati ex art. 322-bis c.p. e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a rispettare i seguenti principi generali di comportamento:
Legalità, integrità e imparzialità
- rispetto rigoroso di tutte le norme vigenti, del D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione;
- divieto assoluto di porre in essere, anche per interposta persona, condotte riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 (indebita percezione, malversazione, truffa e frode informatica in danno dello Stato, frode nelle pubbliche forniture, corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, turbativa di gara e del procedimento di scelta del contraente).
Trasparenza, correttezza e buona fede
- gestione dei rapporti con la P.A. in modo leale, trasparente e documentato, evitando qualsiasi forma di opacità o ambiguità;
- interazione con la P.A. esclusivamente tramite soggetti formalmente autorizzati (in base a deleghe, procure, mansionari), nel rispetto delle procedure SGI e delle PMOG.
Tracciabilità, veridicità e completezza delle informazioni
- ogni operazione o decisione rilevante nei rapporti con la P.A. deve essere integralmente tracciata, con adeguata conservazione di documenti e comunicazioni, secondo quanto previsto dalle procedure SGI e di conservazione documentale 231;
- divieto di predisporre, utilizzare o trasmettere alla P.A. informazioni, dichiarazioni o documenti falsi, incompleti, fuorvianti o comunque idonei a indurre in errore l’ente pubblico.
Segregazione delle funzioni e controlli incrociati
- rispetto del principio di separazione dei compiti (proposta, autorizzazione, esecuzione, controllo) previsto dall’assetto organizzativo, dal SGI e dalle PMOG;
- divieto di concentrare nella stessa persona più fasi critiche di un medesimo processo (es. predisposizione, validazione, trasmissione di atti verso la P.A.) senza idonei controlli.
Gestione corretta di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni
- rigorosa osservanza dei principi di comportamento specifici in materia di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni, come definiti nel Codice Etico, nella Politica Anticorruzione e nella procedura PMOG.10 – Sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;
- divieto di utilizzare tali strumenti per finalità corruttive, di traffico di influenze o, comunque, per influenzare indebitamente decisioni, giudizi o attività della P.A.
Selezione e gestione trasparente di terzi
- scelta di consulenti, agenti, partner, subappaltatori e fornitori secondo criteri di onorabilità, affidabilità e reputazione, in applicazione di PQ 33 – Valutazione fornitori e, ove rilevante, PMOG.09 – Operazioni parti correlate;
- divieto di avvalersi di terzi per compiere o mascherare condotte che la Società non potrebbe legittimamente porre in essere direttamente.
Clausole contrattuali 231 con fornitori, subappaltatori e consulenti
Nei contratti con fornitori, subappaltatori, consulenti e altri partner che operano, anche indirettamente, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società prevede l’inserimento di specifiche clausole 231, volte a:
- richiamare l’obbligo di rispetto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione di Impresa Coromano;
- vietare espressamente condotte che possano integrare reati ex artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001;
- attribuire alla Società il diritto di risolvere il contratto e/o di recedere in caso di violazioni rilevanti di tali obblighi.
L’inserimento e l’adeguatezza di tali clausole sono assicurati mediante le procedure SGI e le procedure di controllo interno 231
Formazione e informazione del personale
La Società garantisce un programma strutturato di formazione e informazione rivolto ai Destinatari del Modello, calibrato in funzione:
- del ruolo ricoperto;
- dell’esposizione alle attività sensibili nei rapporti con la P.A. (gare, autorizzazioni, ispezioni, contenziosi, gestione contributi, ecc.).
La formazione, disciplinata da apposita procedura SGI e coordinata con l’Organismo di Vigilanza, è finalizzata a:
- diffondere la conoscenza del d.lgs. 231/2001 e del Modello di Impresa Coromano;
- illustrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001 e i comportamenti vietati;
- fornire indicazioni operative sulle procedure SGI e PMOG applicabili nelle fasi delicate (partecipazione a gare, gestione di contributi pubblici, definizione di contenziosi, ispezioni, rilascio di autorizzazioni, ecc.).
La partecipazione ai corsi è registrata e monitorata; la mancata partecipazione ingiustificata può costituire violazione del Modello 231 rilevante ai fini disciplinari.
Canale di segnalazione (whistleblowing) e tutela del segnalante
In attuazione dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 231/2001, nonché del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, D.Lgs.24/2023, la Società ha istituito uno o più canali di segnalazione interna idonei a consentire ai Destinatari di segnalare, in buona fede e sulla base di elementi circostanziati, condotte:
- potenzialmente riconducibili ai reati di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001;
- comunque tali da integrare violazioni del Modello 231, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione e delle procedure SGI/PMOG, con particolare riguardo alle fasi di gara, rilascio di autorizzazioni, definizione di contenziosi, ispezioni e verifiche della P.A.
Il mancato utilizzo del canale in presenza di situazioni evidentemente anomale o di possibili illeciti può costituire elemento valutabile ai fini disciplinari, secondo quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ferma restando la necessità di un accertamento puntuale in concreto da parte degli organi competenti.
Obbligo di informazione e collaborazione con l’Organismo di Vigilanza
- obbligo di segnalare all’OdV, secondo PMOG.07 – Gestione flussi informativi OdV, situazioni, anche solo potenzialmente, riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, nonché violazioni dei principi e delle procedure 231;
- piena collaborazione con l’OdV in sede di controlli, verifiche, richieste di chiarimento o di documentazione.
1.6.2 Principi specifici di comportamento per i reati ex art. 24 D.Lgs. 231/2001
Con particolare riferimento alle attività esposte ai reati di cui all’art. 24 D.Lgs. 231/2001, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi specifici, attuati attraverso il Sistema integrato di gestione della Società (SGI) e le procedure di controllo interno 231:
- a) Partecipazione a gare pubbliche ed esecuzione di appalti pubblici
(truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico)
applicare PQ 14 – Partecipazione gare offerte per la predisposizione delle offerte tecniche ed economiche verso la P.A., garantendo la rispondenza dei contenuti a dati verificabili e corretti e la coerenza con i requisiti di gara e con la documentazione a supporto;
applicare PQ 06 – Gestione commesse/lavori, PQ 15 – Approvvigionamento e gestione materiali, relative istruzioni operative di cantiere (IST) e controlli qualità (PQ 17), assicurando che:
- le opere e le forniture siano eseguite in conformità a capitolati, progetti, norme tecniche e prescrizioni della P.A.;
- la contabilità lavori, i SAL, i documenti di collaudo e fatturazione riflettano fedelmente le prestazioni effettivamente rese e i materiali effettivamente impiegati;
è fatto divieto di:
- rappresentare come eseguite lavorazioni non ancora effettuate o effettuate in misura inferiore;
- utilizzare consapevolmente materiali, attrezzature o soluzioni tecniche di qualità o quantità inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, mascherando tali difformità nella documentazione destinata alla P.A.;
- ogni utilizzo di piattaforme telematiche di gara o di gestione appalti deve avvenire nel rispetto di IST.02 – Gestione dei dati informatici – rev. 1, integrata con i presidi 231, e delle specifiche regole di accesso, autenticazione e tracciabilità.
- b) Gestione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche
(indebita percezione, malversazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
applicare PMOG.04 – Gestione contributi pubblici e agevolazioni, che disciplina:
- la fase di analisi dei bandi e dei requisiti di ammissibilità;
- la predisposizione e l’invio delle domande, corredate da dati e documenti veritieri e completi;
- la rendicontazione delle spese e il monitoraggio dell’utilizzo delle somme ottenute;
applicare le procedure SGI in tema di gestione documentale e contabile per assicurare:
- il collegamento tracciabile tra spese rendicontate e giustificativi;
- la corretta imputazione contabile delle erogazioni (PMOG.02 – Formazione bilancio e rapporti con revisore unico);
è fatto divieto di:
- presentare domande o rendicontazioni basate su dati gonfiati, falsi, incompleti o riferiti a costi non sostenuti o non pertinenti;
- destinare, anche solo in parte, contributi e agevolazioni a finalità diverse da quelle approvate, integrando così ipotesi di malversazione.
- c) Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti economici con la P.A.
applicare PMOG.01 – Flussi finanziari e PMOG.05 – Gestione crediti e incassi, che prevedono:
- tracciabilità completa di incassi e pagamenti;
- separazione dei ruoli tra chi dispone, autorizza, esegue e controlla le operazioni;
- evitare pagamenti non tracciati o forme di compensazione non documentate nei rapporti con la P.A. o con soggetti ad essa collegati;
- assicurare la coerenza tra i pagamenti ricevuti (es. erogazioni pubbliche, corrispettivi di appalto) e le relative prestazioni documentate nei sistemi SGI e contabili.
- d) Utilizzo dei sistemi informatici nei rapporti con la P.A.
(frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico)
osservare i presidi di IST.02 – Gestione dei dati informatici – rev. 1, con particolare riferimento a:
- gestione delle credenziali;
- profili di autorizzazione;
- log e tracciabilità delle operazioni;
- utilizzare i portali e le piattaforme della P.A. esclusivamente per gli scopi consentiti e secondo le relative regole, evitando qualsiasi alterazione dolosa del funzionamento dei sistemi o dei dati inseriti.
1.6.3 Principi specifici di comportamento per i reati ex art. 25 D.Lgs. 231/2001
Per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 25 D.Lgs. 231/2001 (corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, turbativa di gara e del procedimento di scelta del contraente, corruzione in atti giudiziari, ecc.) trovano applicazione, oltre ai principi generali di cui sopra, i seguenti principi specifici di comportamento, attuati mediante il Sistema integrato di gestione e le procedure di controllo interno 231.
- a) Divieto assoluto di corruzione attiva e passiva
è fatto divieto, a chiunque operi in nome, per conto o nell’interesse di Impresa Coromano, di:
- promettere, offrire o dare a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o soggetti a essi collegati, denaro, beni, prestazioni, utilità, vantaggi di qualsiasi natura, per ottenere o mantenere un vantaggio indebito per la Società;
- sollecitare, accettare o ricevere, per sé o per altri, utilità o vantaggi che possano anche solo apparire finalizzati a condizionare la propria imparzialità nell’ambito di rapporti con la P.A.;
ogni forma di omaggio, liberalità, spesa di rappresentanza o sponsorizzazione che coinvolga soggetti pubblici deve rispettare:
- i principi del Codice Etico e della Politica Anticorruzione;
- i limiti, le autorizzazioni e le registrazioni previste da PMOG.10 – Sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;
è vietato utilizzare tali strumenti per finalità che, anche solo in apparenza, possano integrare fenomeni corruttivi o di traffico di influenze illecite.
- b) Rapporti con la P.A. in fase di gara e affidamento
(corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)
le attività di partecipazione a gare pubbliche devono conformarsi a PQ 14 – Partecipazione gare offerte, che prevede:
- ruoli e responsabilità nella predisposizione dell’offerta;
- controlli interni sui contenuti tecnici ed economici;
- tracciabilità di comunicazioni e incontri con la stazione appaltante;
è fatto divieto di:
- accordarsi con imprese concorrenti per alterare l’esito della gara (es. spartizione dei lotti, offerte di comodo, scambi di informazioni riservate);
- intrattenere contatti occulti, non tracciati o comunque non autorizzati con membri delle commissioni di gara o con soggetti in grado di influenzare il procedimento di scelta del contraente;
l’eventuale impiego di consulenti o intermediari in relazione a gare o affidamenti pubblici deve rispettare:
- i criteri di selezione di PQ 33 – Valutazione fornitori;
- le cautele di PMOG.09 – Operazioni parti correlate e PMOG.10 quando siano in gioco situazioni di possibile conflitto di interessi o relazioni con soggetti pubblici.
- c) Utilizzo di intermediari e consulenti nei rapporti con la P.A.
(traffico di influenze illecite, corruzione mediata)
è vietato conferire incarichi a soggetti che dichiarino di poter “intervenire” presso la P.A. attraverso relazioni personali non trasparenti, o che propongano canali di influenza non compatibili con i principi di legalità e correttezza;
tutti gli incarichi a consulenti o intermediari che operano, anche indirettamente, nei confronti della P.A. devono:
- essere formalizzati in contratti scritti, con chiara indicazione delle prestazioni richieste e del corrispettivo;
- essere coerenti con il valore di mercato e adeguatamente motivati;
- essere oggetto di monitoraggio periodico in termini di effettività delle prestazioni svolte;
- i relativi flussi economici devono essere tracciati secondo PMOG.01 – Flussi finanziari e PMOG.02 – Formazione bilancio, con registrazioni chiare e verificabili.
- d) Gestione di ispezioni, verifiche, procedimenti e contenziosi con la P.A.
(corruzione, induzione indebita, corruzione in atti giudiziari)
le ispezioni e verifiche da parte di Autorità pubbliche devono essere gestite nel rispetto di PMOG.08 – Gestione ispezioni, che prevede:
- la designazione di referenti aziendali autorizzati a rapportarsi con gli ispettori;
- la registrazione delle attività ispettive e delle richieste documentali;
- la tempestiva informazione all’OdV di ispezioni di rilievo e dei relativi esiti;
- i procedimenti amministrativi o giudiziari che coinvolgano la Società devono essere gestiti secondo PMOG.03 – Accordi transattivi e controversie e PMOG.06 – Gestione emergenze giudiziarie e contenzioso 231;
è fatto divieto di:
- promettere, offrire o dare utilità a magistrati, cancellieri, ausiliari del giudice, funzionari pubblici o altri soggetti coinvolti in procedimenti che interessano la Società;
- assecondare richieste indebite provenienti da tali soggetti;
- ogni situazione di possibile induzione indebita deve essere immediatamente segnalata alla Direzione e all’OdV secondo PMOG.07 – Flussi informativi.
1.7 Sistema integrato di gestione e presidi di controllo 231
Il sistema di prevenzione dei reati ex artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 in Impresa Coromano si fonda su un Sistema Integrato di Gestione e Controllo, così articolato:
- Sistema di Gestione Integrato (SGI), che disciplina i processi aziendali (qualità, sicurezza, ambiente, gestione delle commesse, approvvigionamenti, gestione documentale, ecc.), le responsabilità operative e le modalità di registrazione e controllo, con specifiche integrazioni 231 nelle aree a rischio;
- Procedure di controllo interno 231 (PMOG), che introducono presidi specifici per:
- flussi finanziari (PMOG.01);
- formazione del bilancio e rapporti con il revisore unico (PMOG.02);
- accordi transattivi e contenzioso e gestione emergenze giudiziarie 231 (PMOG.03, PMOG.06);
- contributi pubblici e agevolazioni (PMOG.04);
- gestione crediti e incassi (PMOG.05);
- ispezioni e flussi informativi verso l’OdV (PMOG.07, PMOG.08);
- operazioni con parti correlate e sponsorizzazioni/liberalità/omaggi (PMOG.09, PMOG.10);
- Codice Etico e Politica Anticorruzione, che esprimono i principi di comportamento generali e specifici nei rapporti con la P.A.;
- Organismo di Vigilanza, che monitora costantemente l’effettività e l’adeguatezza del complesso dei presidi.
Il sistema integrato garantisce:
- coerenza tra l’assetto organizzativo, le procedure SGI e i presidi 231;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- possibilità di aggiornamento dinamico dei presidi in funzione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e organizzativa.
I comportamenti posti in essere in violazione dei principi di comportamento generali e specifici richiamati dalla presente parte speciale, dal Codice Etico, dalla Politica Anticorruzione, dalle procedure SGI integrate con presidi 231 e dalle PMOG costituiscono violazione del Modello 231.
Tali violazioni sono sanzionate secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società richiamato nella Parte Generale del Modello e allegato alla stessa quale parte integrante, con distinte previsioni per dipendenti, dirigenti, componenti degli organi sociali, collaboratori esterni, consulenti, fornitori e partner contrattuali.
1.8 I compiti dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell’Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.
Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli Artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:
- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l’Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l’Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell’ambito delle Aree Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall’altro l’effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
PARTE SPECIALE
SEZIONE C
REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(Art. 24-ter del D.Lgs. n.231/01)
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INDICE
1.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di criminalità organizzata
1.2 Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n.231/2001
1.3.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)
1.3.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)
1.3.3 Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 416-bis.1 c.p.)
1.3.4 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)
1.3.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)
1.3.6 Associazione traffico stupefacenti (Art. 74 DPR 309/1990)
1.3.7 Delitti con metodo mafioso (Art. 7 D.L. 152/1991)
1.3.8 Delitti armi da guerra (Art. 407 c.p.p.)
1.4 Le attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.6 Principi e regole di comportamento
1.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
1.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di criminalità organizzata
La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di Impresa Coromano, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner, come già definiti nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello” o “MOG”).
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto in essa prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter d.lgs. 231/2001.
In particolare, la presente Parte Speciale si propone di:
- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, con specifico riguardo ai delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24-ter d.lgs. 231/2001;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (“OdV”) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo gli strumenti informativi e documentali necessari affinché possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica di propria competenza in relazione a tali delitti.
Impresa Coromano adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne e i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti, in coerenza con l’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001 e con l’art. 24-ter del medesimo Decreto.
1.2 Criteri per la definizione dei reati di criminalità organizzata
Ai fini della presente Parte Speciale, per reati di criminalità organizzata (o “crimine organizzato”) si intendono i delitti:
- commessi da associazioni criminali strutturate in forma relativamente stabile, con una ripartizione di ruoli e un’organizzazione interna, non costituite in modo meramente occasionale per la commissione estemporanea di reati;
- caratterizzati dalla presenza di uno scopo comune (tipicamente il conseguimento di un profitto economico, ma non solo), perseguito attraverso la commissione di una pluralità di delitti;
- ovvero i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo, assoggettamento, omertà) o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, come previsto dall’art. 24-ter d.lgs. 231/2001.
Nell’accezione ampia di criminalità organizzata rientrano, quindi:
- le associazioni per delinquere “comuni” (art. 416 c.p.);
- le associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.), nonché le condotte agevolative delle stesse;
- le associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990);
- gli ulteriori delitti espressamente ricompresi nell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001 e richiamati nella presente Parte Speciale, anche quando commessi con metodo mafioso o per agevolare associazioni mafiose.
Sebbene lo scopo ultimo di tali organizzazioni sia frequentemente il profitto economico, nell’ambito del crimine organizzato rientrano anche gruppi che perseguono finalità di natura politica, ideologica o sociale, quali le organizzazioni terroristiche, nei limiti in cui ciò sia previsto dall’art. 24-ter e dalle ulteriori disposizioni richiamate dal Decreto.
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n.231/2001
La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001 (“Delitti di criminalità organizzata”), tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
- altri delitti richiamati dall’art. 24-ter, anche mediante il rinvio all’elenco di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p., ove rilevanti.
1.3.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
L’ipotesi di reato di cui all’art. 416 c.p. si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
Elementi essenziali della fattispecie, sul piano oggettivo, sono:
- la pluralità dei soggetti (almeno tre persone);
- la costituzione di una struttura associativa stabile, distinta e autonoma rispetto ai singoli reati programmati;
- lo scopo comune di commettere una serie indeterminata di delitti.
La norma prevede:
- per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione, la pena della reclusione da tre a sette anni (per il solo fatto di far parte dell’associazione e a prescindere dalla commissione dei singoli delitti programmati);
- per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena della reclusione da uno a cinque anni;
- i capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori;
- la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Nell’ambito del d.lgs. 231/2001, il delitto di cui all’art. 416 c.p. rientra tra i reati-presupposto di cui all’art. 24-ter, con conseguente applicazione all’ente delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste da tale disposizione.
Applicabilità al contesto di Impresa Coromano
Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di esponenti aziendali attraverso la creazione di reti stabili con terzi (fornitori, subappaltatori, trasportatori, funzionari) per commettere in modo sistematico e coordinato una pluralità di reati.
Nel settore costruzioni e appalti pubblici, il reato di associazione per delinquere può configurarsi attraverso condotte quali:
- A) Rete stabile per smaltimento illecito rifiuti da cantiere
Il Direttore Tecnico e il Responsabile Ambiente costituiscono un accordo stabile e duraturo con trasportatori rifiuti privi di autorizzazioni regolari, gestori di discariche abusive e consulenti ambientali compiacenti per smaltire sistematicamente i rifiuti speciali e pericolosi da cantiere presso discariche non autorizzate o con documentazione falsa (FIR contraffatti).
Pluralità reati commessi: gestione illecita rifiuti (Art. 256 D.Lgs. 152/2006), traffico illecito rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/2006), falsità materiale in FIR (Art. 483 c.p.), inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.).
Vantaggio per la Società: risparmio massivo sui costi di smaltimento regolare (50-70% in meno), ripetuto su tutti i cantieri per anni.
- B) Rete stabile per turbative d’asta e spartizione appalti PA
Il Presidente, il Responsabile Gare e alcuni competitor costituiscono un’associazione stabile per spartirsi il mercato degli appalti pubblici regionali, presentare offerte di copertura concordate, manipolare ribassi e corrompere funzionari PA.
Pluralità reati commessi: turbata libertà gara (Art. 353 c.p.), corruzione (Art. 319 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.), falsità ideologica documenti gara (Art. 479 c.p.).
- C) Rete stabile per fatturazioni false e evasione fiscale massiva
Il Responsabile Amministrativo costituisce accordo permanente con “cartiere” (società fittizie), commercialisti compiacenti e prestanome per emettere sistematicamente fatture false per costi inesistenti, abbattendo imponibile fiscale.
- D) Rete stabile per sfruttamento sistematico manodopera irregolare
Il Direttore Cantiere e alcuni Capisquadra costituiscono accordo permanente con “caporali” che forniscono lavoratori extracomunitari irregolari, cooperative spurie e consulenti del lavoro compiacenti per utilizzare sistematicamente manodopera sottopagata, senza contributi, senza tutele SSL, in condizioni di sfruttamento.
- E) ATI/Consorzi stabili come copertura per accordi illeciti permanenti
Una società costituisce formalmente ATI/Consorzio con altre imprese, ma in realtà l’aggregazione maschera un’organizzazione criminale stabile finalizzata a spartizione pilotata lotti gare, subappalti incrociati con maggiorazioni, forniture materiali da società collegate con sovrafatturazioni e corruzioni sistemiche funzionari committenti.
1.3.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà.
Applicabilità: NON APPLICABILE – RISCHIO REMOTO
L’Art. 416-bis c.p. richiede l’utilizzo del “metodo mafioso”. Impresa Coromano opera con struttura aziendale trasparente con certificazioni multiple (ISO 9001, 14001, 45001, SA8000, PDR 125), è iscritta alla White List antimafia (valida fino 11/02/2026) e dispone di Rating di legalità AGCM. La Società può configurarsi solo come vittima potenziale, non come autrice del reato.
1.3.3 Circostanze aggravanti (art. 416-bis.1 c.p.)
L’art. 416-bis.1 c.p. disciplina specifiche circostanze aggravanti e, in alcuni casi, attenuanti, connesse ai delitti di cui all’art. 416-bis c.p. e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui al medesimo articolo o al fine di agevolare l’associazione mafiosa.
Tali disposizioni hanno carattere di coordinamento e incidono sul trattamento sanzionatorio del reato base.
Ai fini della responsabilità dell’ente, esse rilevano nei limiti in cui aggravino (o attenuino) le pene previste per i delitti che costituiscono reato-presupposto ai sensi dell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001.
1.3.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
L’art. 416-ter c.p. incrimina lo scambio elettorale politico-mafioso, consistente nell’accordo tra un soggetto che promette di procurare voti, utilizzando le modalità tipiche dell’associazione mafiosa (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà), e un soggetto che offre denaro o altre utilità in cambio del sostegno elettorale.
Applicabilità: NON APPLICABILE – Reato riferito a scambio voti-favori. Impresa Coromano non svolge attività politica, non finanzia partiti/candidati, acquisisce commesse solo tramite gare pubbliche regolari.
1.3.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
L’art. 630 c.p. disciplina il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che si concretizza nel privare taluno della libertà personale al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione o come condizione per non eseguire ulteriori minacce o violenze.
Tale delitto è incluso tra i reati di criminalità organizzata ai sensi dell’art. 24-ter d.lgs. 231/2001, in quanto spesso commesso da organizzazioni criminali strutturate.
Applicabilità: NON APPLICABILE – RISCHIO NULLO – Reato incompatibile con attività impresa costruzioni.
1.3.6 Associazione traffico stupefacenti (art. 74 dpr 309/1990)
L’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o partecipa a una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Elementi essenziali sono:
- l’esistenza di un vincolo associativo stabile tra più soggetti;
- lo scopo comune di commettere una pluralità di delitti in materia di stupefacenti;
- la ripartizione di ruoli e compiti tra i partecipi.
Applicabilità: NON APPLICABILE – Reato incompatibile con attività impresa costruzioni.
1.3.7 Delitti con metodo mafioso (art. 7 d.l. 152/1991)
L’art. 24-ter d.lgs. 231/2001, in attuazione anche dell’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), ricomprende tra i reati-presupposto i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.
Applicabilità: NON APPLICABILE – CONSEGUENZIALE – Il sistema antimafia implementato (White List, due diligence fornitori, controlli OdV) previene anche l’agevolazione indiretta di eventuali organizzazioni criminali.
1.3.8 Delitti armi da guerra (art. 407 c.p.p.)
L’art. 24-ter d.lgs. 231/2001 richiama, tra i delitti di criminalità organizzata, alcune fattispecie elencate nell’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p., tra cui i delitti concernenti la fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, messa in circolazione e traffico di armi da guerra, armamenti o esplosivi.
Tali fattispecie assumono particolare rilievo in quanto riconducibili all’operatività di associazioni criminali strutturate, anche di natura mafiosa o eversivo-terroristica.
Applicabilità: NON APPLICABILE – Reato incompatibile con attività impresa costruzioni.
1.4 Le attività sensibili relative ai reati di criminalità organizzata
Nell’ambito delle attività che comportano possibili contatti, anche indiretti, con organizzazioni criminali o che possono essere strumentalizzate per il perseguimento di finalità di criminalità organizzata, sono individuate presso Impresa Coromano le seguenti Attività Sensibili:
Costituzione e gestione di ATI/Consorzi/Joint Venture: rischio di utilizzo di tali forme aggregative come copertura per assetti organizzativi illeciti o per accordi stabili in violazione della normativa di riferimento;
Gestione dei subappalti e della catena di fornitura: rischio di relazioni durature con subappaltatori e fornitori compiacenti o contigui ad associazioni criminali;
Gestione dei rifiuti da costruzione: rischio di accordi stabili con trasportatori non autorizzati e gestori di discariche abusive, nonché di partecipazione a sistemi organizzati di gestione illecita di rifiuti;
Gestione degli acquisti significativi: rischio di accordi strutturati con fornitori per fatturazioni false sistematiche o per mascherare operazioni illecite;
Vendita di inerti e noleggio mezzi: rischio di utilizzo delle operazioni commerciali come veicolo per attività ripetute e sistematiche di natura illecita;
Selezione e gestione del personale: rischio di accordi permanenti con intermediari (cd. “caporali”) o soggetti non trasparenti per la fornitura sistematica di manodopera irregolare o sfruttata;
Partecipazione a gare: rischio di accordi duraturi tra concorrenti per la spartizione programmata di aggiudicazioni o per altre forme di turbativa del confronto concorrenziale;
Erogazione di flussi finanziari: rischio che i pagamenti o gli altri trasferimenti di risorse abbiano come destinatari soggetti coinvolti, anche indirettamente, in organizzazioni criminali.
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali attività sensibili individuate sono:
- Costituzione ATI/Consorzi
- Gestione dei rapporti con fornitori e subappaltatori
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Gestione rifiuti da cantiere
- Rapporti commerciali con i grandi clienti
- Selezione e gestione del personale
- Acquisti significativi
Si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:
Funzioni coinvolte
Consiglio di amministrazione
I profili di rischio attengono alla costituzione di ATI/Consorzi, alle decisioni su fornitori/subappaltatori strategici, alle operazioni rilevanti con possibili profili di rischio criminalità organizzata.
Responsabile Commerciale/Acquisti (RCA)
L’attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione dei rapporti con i fornitori, della selezione e qualificazione degli stessi, del monitoraggio su contratti commerciali e della negoziazione con subappaltatori.
Responsabile Amministrativo (RAMM)
L’attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie, del controllo su pagamenti significativi, della tracciabilità flussi finanziari, della registrazione contabile operazioni con possibili profili sospetti.
Direttore Tecnico (DT) / Tecnico Commesse (TC)
I profili di rischio attengono alla gestione operativa dei subappalti in cantiere, al controllo prestazioni subappaltatori, alla gestione rifiuti da cantiere, ai rapporti con trasportatori rifiuti.
Responsabile Ambiente (RA)
L’attività si presenta a rischio sotto il profilo della selezione trasportatori e smaltitori rifiuti, della verifica autorizzazioni ambientali, della compilazione FIR, della tenuta registri rifiuti.
Responsabile Personale (RP/RR)
I profili di rischio riguardano la selezione e assunzione personale, la verifica documentazione lavoratori extraUE, i rapporti con cooperative/agenzie lavoro.
Organismo di Vigilanza (OdV)
Potrebbero presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nella mancata o non corretta vigilanza sulle attività svolte dall’azienda.
1.6 Principi e norme generali di comportamento
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano a regole di condotta conformi ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e tracciabilità, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata richiamati nella presente Parte Speciale.
Nell’espletamento delle attività aziendali, è espressamente vietato ai Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, considerati singolarmente o congiuntamente, possano integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, pur non integrando di per sé un reato, possano assumere rilievo penale se posti in essere in modo sistematico e coordinato nel tempo (es. comportamenti ripetuti che possano concorrere a costituire un’associazione criminale);
- promuovere, costituire od organizzare associazioni con altri soggetti allo scopo di commettere delitti in modo stabile e continuativo;
- incoraggiare, sostenere o partecipare ad associazioni per delinquere, in particolare se di tipo mafioso o a essa assimilabili;
- compiere atti diretti a procurare l’ingresso o la permanenza di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, quando tali condotte si inseriscano o possano inserirsi in contesti di criminalità organizzata;
- aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi a ricerche in contesti riconducibili ad associazioni criminali o ad attività organizzate di natura illecita.
I Destinatari del Modello sono altresì tenuti a:
- svolgere tutte le attività e operazioni aziendali nel rispetto delle leggi vigenti, dei contratti collettivi applicabili, del Codice Etico e delle procedure interne;
- non avvalersi, neppure per il tramite di soggetti terzi, di manodopera fornita da soggetti illegalmente presenti sul territorio nazionale o comunque irregolari, in violazione della normativa in materia di immigrazione e di lavoro;
- assicurare che le procedure interne dell’azienda garantiscano il rispetto delle disposizioni in tema di:
- prevenzione antimafia;
- immigrazione e lavoro;
- gestione e smaltimento rifiuti;
- partecipazione a gare e appalti;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- utilizzare il canale di segnalazione interna (whistleblowing) adottato dalla Società per comunicare, in buona fede e sulla base di elementi circostanziati, eventuali:
- tentativi di imposizione o intimidazione da parte di organizzazioni criminali;
- richieste di tangenti o contributi anomali;
- proposte di accordi illeciti, incluse quelle che possano assumere profili di criminalità organizzata.
1.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
I Destinatari hanno l’obbligo di:
- Mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all’interno della struttura aziendale;
- Approfondire la conoscenza dei fornitori, subappaltatori e partner al fine di valutare la coerenza con il loro profilo e verificare l’assenza di collegamenti con criminalità organizzata;
- Mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con fornitori/clienti/partner;
- Mantenere traccia di tutte le varie fasi dei processi aziendali, in particolare per costituzione ATI/Consorzi, selezione fornitori/subappaltatori, affidamento subappalti, pagamenti significativi, gestione rifiuti.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare:
- Il Codice Etico
Le procedure aziendali, ed in particolare:
Procedure MOG 231:
- 01 Procedura flussi finanziari: tracciabilità completa pagamenti, controlli su beneficiari, divieto pagamenti verso soggetti non legittimi;
- 02 Procedura formazione bilancio e rapporti con revisore unico;
- 03 Procedura gestione accordi transattivi e controversie: autorizzazioni formali, tracciabilità accordi;
- 04 Procedura gestione contributi pubblici e agevolazioni;
- 05 Procedura gestione crediti e incassi;
- 06 Procedura gestione emergenze giudiziarie e contenzioso 231: gestione indagini/perquisizioni;
- 07 Procedura gestione flussi informativi OdV: reporting periodico/straordinario;
- 08 Procedura gestione ispezioni;
- 09 Procedura gestione operazioni parti correlate;
- 10 Procedura gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi: tracciabilità erogazioni, limiti valore, divieto utilizzo distorto quale strumento indebita utilità;
- 11 Procedura salute e sicurezza.
Procedure e Istruzioni Sistema Gestione Integrato:
- 06 Gestione commesse lavori: tracciabilità e controllo commesse;
- 14 Partecipazione gare e offerte: trasparenza gare, divieto accordi illeciti con concorrenti;
- 15 Approvvigionamento e gestione materiali (con Integrazioni 231): controllo acquisti, verifica provenienza materiali;
- 33 Valutazione fornitori (con Integrazione 231): qualificazione preventiva fornitori con verifica antimafia (certificato antimafia per contratti >€150.000, verifica White List settori a rischio, controllo DURC valido, clausole 231 nei contratti, tracciabilità flussi finanziari, alert scadenze documenti critici, audit OdV su fornitori critici);
- 10 Criteri analisi fornitori: verifica White List fornitori settori a rischio, analisi rischio SA8000;
- 17 Gestione subappalti: verifica antimafia subappaltatori, controllo prestazioni, tracciabilità pagamenti;
- 10 Gestione documentazione rifiuti: tracciabilità rifiuti;
- 27 Gestione rifiuti sede e IST.28 Gestione rifiuti cantieri;
- 27 Gestione impianto frantumazione e recupero inerti;
- 17 Selezione, assunzione personale (con Integrazione 231): verifica regolarità lavoratori, divieto manodopera irregolare;
- 32 Gestione maestranze SA8000: tutela diritti lavoratori, divieto sfruttamento.
Per ciascuna delle Attività Sensibili, devono essere previste specifiche procedure, in forza delle quali:
- Siano ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- Non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli;
- I documenti riguardanti l’attività aziendale siano archiviati e conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva;
- L’accesso ai documenti archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente, Revisore Unico e all’OdV;
- La scelta di fornitori, subappaltatori, partner ATI/Consorzi avvenga sulla base di professionalità, competenza, affidabilità;
- Non siano corrisposti compensi a terzi in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese;
- Le condizioni stipulate con fornitori/clienti/subappaltatori siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili;
- Le condizioni stipulate siano integralmente documentate in forma cartacea e/o elettronica;
- I dati e le informazioni raccolti su fornitori/clienti/partner siano completi ed aggiornati;
- I pagamenti a fornitori/subappaltatori siano tracciabili (L. 136/2010), autorizzati formalmente, coerenti con DDT/fatture/contratti, effettuati solo verso beneficiari legittimi. DIVIETO pagamenti contanti.
Clausole Contrattuali
Nei contratti con collaboratori esterni, fornitori, subappaltatori e partner, Impresa Coromano richiede apposita dichiarazione di impegno al rispetto del d.lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico, delle politiche SA8000, delle politiche di parità di genere e delle altre politiche aziendali adottate, prevedendo che tale dichiarazione costituisca obbligazione essenziale ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’efficacia della presente Parte Speciale è supportata dai seguenti presidi trasversali:
Formazione e Sensibilizzazione: La Società attua programmi periodici di formazione rivolti a tutto il personale per diffondere la consapevolezza sui rischi di criminalità organizzata.
Obbligo di Segnalazione (Whistleblowing): Chiunque venga a conoscenza di comportamenti illeciti o di violazioni dei presidi sopra descritti è tenuto a informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite i canali di Whistleblowing adottati dalla Società, che garantiscono la riservatezza del segnalante e la protezione da ritorsioni.
Sistema Disciplinare: Qualsiasi violazione dei principi di comportamento e dei presidi operativi richiamati (es. mancata custodia della firma digitale, accesso abusivo, installazione software illeciti) costituisce un illecito disciplinare. L’applicazione delle sanzioni avviene in conformità al Sistema Disciplinare aziendale, che è parte integrante e sostanziale del Modello 231. Per i collaboratori esterni, la violazione comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.
1.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.
Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.
Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
Inoltre, i compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:
- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- Monitoraggio specifico sulle operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla società a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, etc.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
PARTE SPECIALE
SEZIONE G
REATI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE
(Art. 25-quinquies D.Lgs. n.231/01)
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INDICE
1.1 Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale
1.2 Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e
l’incolumità individuale
1.3 le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001 e dalla normativa collegata
1.3.1 riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
1.3.2 prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
1.3.3 pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
1.3.4 detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
1.3.5 pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
1.3.6 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
1.3.7 tratta di persone (art. 601 c.p.)
1.3.8 traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)
1.3.9 acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
1.3.10 intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) (art. 603-bis c.p.)
1.3.11 adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
1.3.12 tortura (art. 613-bis c.p.)
1.3.13 istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.)
1.4 Le attività sensibili
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.6 Principi e regole di comportamento
1.7 Principi e norme generali di comportamento
1.8 Principi di riferimento specifici
1.9 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati previsti dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché alle ulteriori fattispecie collegate contro la personalità individuale, la vita e l’incolumità individuale richiamate dal Decreto, nella formulazione risultante dalle successive novelle legislative.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Impresa Coromano – ossia:
- componenti degli Organi sociali;
- dirigenti e dipendenti;
- collaboratori esterni, consulenti, partner contrattuali, subappaltatori e fornitori strategici,
adottino condotte conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e alle regole interne, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all’art. 25-quinquies e delle ulteriori fattispecie contro la personalità individuale e l’incolumità personale qui richiamate.
In particolare, la presente Parte Speciale persegue le seguenti finalità:
- individuare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare ai fini della corretta applicazione del Modello 231, con specifico riferimento ai reati di cui all’art. 25‑quinquies;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (OdV) e ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte gli strumenti informativi e operativi necessari per svolgere efficacemente le attività di controllo, monitoraggio e verifica sul corretto funzionamento e sull’osservanza del Modello in relazione ai reati oggetto della presente Parte Speciale.
Impresa Coromano, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenuti nella presente Parte Speciale, adotta e mantiene adeguate procedure interne e presìdi organizzativi ai fini della prevenzione delle fattispecie delittuose di seguito descritte, in coordinamento con il proprio sistema di gestione integrato (in particolare certificazioni SA8000 e ISO 45001) e con la Parte Generale del Modello 231 e con il Codice Etico.
1.2 Criteri per la definizione dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l’incolumità individuale
L’art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (“Misure contro la tratta di persone”) ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25‑quinquies, recante la disciplina della responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale.
L’art. 25-quinquies, come risultante dalle successive modifiche legislative, prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche di sanzioni interdittive all’ente in relazione alla commissione, tra gli altri, dei seguenti delitti del codice penale:
art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile;
art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile;
art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico;
art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale;
art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
art. 601 c.p. – Tratta di persone;
art. 601-bis c.p. – Traffico di organi prelevati da persona vivente;
art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;
art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni.
L’art. 25‑quinquies stabilisce, inoltre, che:
- per i delitti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 (in particolare artt. 600, 601, 602, 603-bis, 600-bis comma 1, 600-ter commi 1 e 2, 600-quater.1, 600‑quinquies, 601-bis) si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche le sanzioni interdittive di cui all’ 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno;
- qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 25-quinquies, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001.
Successivi interventi normativi – in particolare:
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (pedopornografia anche via internet);
- la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (modifiche agli artt. 600-quater e 609-undecies c.p.);
- il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (riserva di codice e coordinamento degli artt. 601 e 601-bis c.p.);
hanno ampliato e precisato la portata delle fattispecie richiamate, includendo, tra l’altro, le ipotesi di cosiddetta “pedopornografia virtuale” (art. 600‑quater.1 c.p.) e rafforzando la disciplina di taluni reati sessuali ai danni di minori.
Al di fuori dell’art. 25-quinquies, il legislatore ha introdotto ulteriori fattispecie contro la personalità individuale e l’incolumità personale – quali la tortura (art. 613-bis c.p.) e la istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613‑ter c.p.) – che, pur non essendo direttamente richiamate come reati-presupposto dall’art. 25-quinquies, vengono qui considerate a fini di presidio organizzativo e culturale, in quanto inerenti alla tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. 231/2001 e dalla normativa collegata
La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da esponenti aziendali di Impresa Coromano (componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti), nonché da collaboratori esterni e partner contrattuali, che possano integrare o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 25‑quinquies D.Lgs. 231/2001 e alle ulteriori fattispecie sopra menzionate.
Obiettivo è che tutti i Destinatari:
- adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale, dal Modello 231 e dal Codice Etico,
- si astengano da qualsiasi comportamento che possa anche solo astrattamente agevolare forme di sfruttamento, schiavitù, tratta di persone o sfruttamento lavorativo.
In tale prospettiva, la presente Parte Speciale:
- indica i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta attuazione del Modello;
- fornisce all’OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con esso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo e monitoraggio, con particolare riguardo ai processi di reclutamento, gestione del personale, gestione dei subappalti e controlli sulle condizioni di lavoro.
Impresa Coromano, in coerenza con la propria certificazione SA8000 e con il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001), ha adottato procedure interne e presìdi organizzativi atti a prevenire:
- ogni forma di sfruttamento del lavoro,
- ogni forma di riduzione in stato di soggezione,
- qualsiasi pratica riconducibile a intermediazione illecita e a sfruttamento dei lavoratori (c.d. caporalato).
Di seguito si riportano, in chiave descrittiva, le principali fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001 e dalle norme penali collegate, unitamente alla valutazione di rilevanza nel contesto di Impresa Coromano, come risultante dalla mappatura dei rischi.
1.3.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
La fattispecie si realizza quando: si esercitano su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero si riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio, o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (inclusi, tra gli altri, sfruttamento lavorativo e obbligo al compimento di attività illecite).
La soggezione è attuata mediante, tra l’altro:
- violenza, minaccia, inganno;
- abuso di autorità o approfittamento di situazione di vulnerabilità, inferiorità fisica o psichica, necessità;
- promessa o dazione di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena base è la reclusione da otto a venti anni, con aggravamenti ove i fatti siano commessi in danno di minori o allo scopo di sfruttamento sessuale o di prelievo di organi.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano:
Applicabilità molto residuale, ma non teoricamente inesistente nel settore delle costruzioni, ove possono verificarsi, in astratto, forme estreme di sfruttamento lavorativo.
Nel caso di Impresa Coromano, la presenza di:
- certificazione SA8000;
- applicazione integrale del CCNL di settore;
- assunzioni dirette a tempo indeterminato in misura ampiamente maggioritaria;
- presìdi ISO 45001 e controlli sistematici nei cantieri,
- riduce sensibilmente il rischio di condotte riconducibili alla schiavitù o servitù.
Tuttavia, la mappatura del rischio ha individuato, in chiave prudenziale, scenari astratti collegati:
- al reclutamento e controllo del personale in condizioni di estrema vulnerabilità;
- alle condizioni lavorative e all’eventuale segregazione in cantieri isolati;
- alla gestione opaca di subappalti presso operatori che potrebbero, in ipotesi, porre in essere tali condotte.
1.3.2 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
La fattispecie concerne il reclutamento, l’induzione, il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione di persona minore di anni diciotto, nonché gli atti sessuali con minore, in cambio di denaro o altra utilità, nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla norma.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile.
Non sono emerse, in sede di mappatura, attività o processi aziendali che possano, anche solo indirettamente, essere correlati a tale fattispecie.
1.3.3 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
La norma sanziona:
- la produzione, lo sfruttamento di minori per esibizioni o materiale pornografico;
- il commercio, la distribuzione, la diffusione, la pubblicizzazione del materiale prodotto;
- nonché ulteriori condotte di distribuzione o diffusione di materiale o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile in relazione all’attività d’impresa.
Eventuali condotte individuali di soggetti che utilizzassero, in via impropria, strumenti informatici aziendali per tali scopi restano estranee a un interesse o vantaggio dell’ente e sono contrastate mediante apposite policy informatiche e controlli sul corretto utilizzo dei sistemi IT.
1.3.4 Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
Il reato, come modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, riguarda:
- la consapevole procurata detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto;
- l’accesso intenzionale, senza giustificato motivo, a tale materiale tramite internet o altri mezzi di comunicazione.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile con riferimento all’interesse o vantaggio dell’ente.
La società ha adottato regole sull’uso degli strumenti informatici che vietano espressamente l’accesso a contenuti illeciti, ma l’eventuale condotta individuale non risulterebbe razionalmente riferibile a un interesse aziendale.
1.3.5 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
La disposizione estende le incriminazioni di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. alle ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate a situazioni reali.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile rispetto all’oggetto e ai processi dell’impresa, ferma restando la rilevanza disciplinare di eventuali abusi degli strumenti informatici aziendali.
1.3.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Riguarda l’organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o che comunque comprendano tale attività.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile con riferimento alle attività di impresa, che non opera nel settore turistico né organizza viaggi con tali finalità.
1.3.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)
La norma, come coordinata dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, punisce chi:
recluta, introduce, trasferisce, trasporta, ospita o cede l’autorità su persone che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p., mediante violenza, inganno, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di vulnerabilità, allo scopo di sfruttamento lavorativo, sessuale, accattonaggio, attività illecite o prelievo di organi.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Applicabilità molto residuale.
La mappatura dei rischi ha evidenziato che Impresa Coromano non utilizza intermediari illeciti per il reclutamento: le assunzioni avvengono direttamente (procedura PQ.17), con contratti regolari;
circa il 90% del personale è assunto a tempo indeterminato;
la certificazione SA8000 e le relative procedure (PQ.17 integrata con presidi 231, PQ.32, PQ.28, audit SPT e audit di ente terzo) presiedono in modo stringente ai processi di reclutamento e gestione del personale, con particolare attenzione ai lavoratori stranieri.
Il rischio residuo è ricondotto, quasi esclusivamente, a possibili condotte illecite commesse da subappaltatori o fornitori di manodopera in violazione dei propri obblighi, che potrebbero – in ipotesi astratta – utilizzare vittime di tratta nei cantieri.
Tale rischio è fronteggiato tramite procedure specifiche (v. § 1.7).
1.3.8 Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.)
Il reato concerne il commercio, la vendita, l’acquisto, la mediazione e l’organizzazione/promozione di viaggi finalizzati al traffico di organi o parti di organi prelevati da persone viventi.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile.
La fattispecie è tipicamente connessa ad ambiti sanitari o organizzazioni criminali specifiche, e non presenta alcun collegamento con il settore delle costruzioni o con i processi aziendali di Impresa Coromano.
1.3.9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
La norma punisce chi acquista, aliena o cede persona che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile in termini realistici.
Pur essendo logicamente collegata alle fattispecie di schiavitù e tratta, nel contesto di un’impresa di costruzioni regolarmente operante, certificata SA8000 e iscritta in White List, non sono emersi processi che possano anche astrattamente ricondursi a condotte di “acquisto” o “vendita” di persone.
1.3.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) (art. 603-bis c.p.)
La fattispecie, come riformata dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, punisce:
- chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche tramite intermediari, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.
Costituiscono indici di sfruttamento, tra l’altro:
- retribuzioni palesemente difformi dai CCNL o sproporzionate;
- reiterate violazioni di orario di lavoro, riposi, ferie;
- violazioni in materia di sicurezza e igiene;
- condizioni di lavoro o alloggiative degradanti.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Applicabile
Questa è la fattispecie principale di rischio per il settore delle costruzioni e per Impresa Coromano in relazione all’art. 25‑quinquies.
La mappatura ha evidenziato che:
sebbene Impresa Coromano assuma direttamente la grande maggioranza dei lavoratori e applichi rigorosamente il CCNL, il settore è strutturalmente esposto a fenomeni di caporalato, specialmente tramite subappalti e catene di affidamento;
esistono, in astratto, scenari di rischio legati a:
- reclutamento tramite soggetti terzi non autorizzati (caporali, cooperative spurie);
- retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali o pagamenti “misti” (parte in busta, parte in contanti);
- orari di lavoro eccessivi e non registrati;
- violazioni sistematiche delle norme di sicurezza;
- condizioni degradanti nei cantieri o negli alloggi forniti da terzi.
Tali scenari sono oggetto di presidi specifici, descritti al § 1.7.
1.3.11 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
La disposizione, come modificata dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, punisce chi adesca minore di anni sedici allo scopo di commettere reati sessuali o di sfruttamento di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies.
Per “adescamento” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore mediante artifici, lusinghe o minacce, anche tramite internet o altri mezzi di comunicazione.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile rispetto all’attività aziendale, che non prevede alcuna interazione strutturata con minori.
Eventuali condotte individuali non sarebbero riconducibili a un interesse o vantaggio dell’ente. L’uso degli strumenti informatici aziendali è regolato da apposite policy che vietano qualsiasi utilizzo non attinente all’attività lavorativa.
1.3.12 Tortura (art. 613-bis c.p.)
La norma punisce chi cagiona, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, acute sofferenze fisiche o traumi psichici a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o vigilanza, a determinate condizioni.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile
Nel contesto aziendale, non risultano scenari riconducibili a tale fattispecie. La norma viene richiamata solo in chiave di contesto culturale e di tutela della persona.
1.3.13 Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter c.p.)
La fattispecie riguarda il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altro pubblico ufficiale a commettere il delitto di tortura.
Applicabilità nel contesto di Impresa Coromano: Non applicabile
Atteso il carattere pubblicistico del soggetto attivo tipico. Anche questa norma è richiamata solo a fini descrittivi.
1.4 Le attività sensibili
Alla luce della natura particolarmente grave dei reati in esame e pur tenuto conto che, per molti di essi, è difficile individuare un interesse o vantaggio concreto per l’ente nel contesto specifico di Impresa Coromano, la società ha comunque individuato, in chiave prudenziale, le seguenti Attività Sensibili:
Reclutamento, assunzione e gestione del personale aziendale, con particolare riguardo ai lavoratori stranieri o in condizioni di vulnerabilità (procedura PQ.17 Selezione, assunzione e comunicazioni relative al personale- integrata con presidi 231);
Gestione dei subappalti e dei fornitori di servizi ad alta intensità di manodopera, ove potrebbero, in astratto, verificarsi condotte di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita (procedura IST.17 e correlate);
Gestione e accesso ai sistemi informatici aziendali e reti internet, per prevenire abusi riconducibili a pornografia minorile o altre condotte lesive della dignità della persona (policy IT);
L’analisi dei rischi effettuata da Impresa Coromano ha concluso che:
- la possibilità che organi sociali o dipendenti dell’azienda commettano, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, adescamento di minorenni, traffico di organi, tortura o acquisto/vendita di schiavi è estremamente remota in concreto;
- i reati con maggior rilievo potenziale, seppur con probabilità bassa, sono quelli di cui agli artt. 600 c.p. (schiavitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 603‑bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), in particolare in relazione ai subappalti e alla gestione delle maestranze.
Il CdA, anche su proposta dell’OdV, potrà disporre eventuali integrazioni o aggiornamenti delle Attività Sensibili qualora il mutamento dell’assetto organizzativo, del mercato o delle modalità operative renda opportuno rivalutare il rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25‑quinquies.
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
In relazione alle Attività Sensibili sopra individuate, risultano in particolare coinvolti, ai fini della presente Parte Speciale, i seguenti organi e funzioni aziendali di Impresa Coromano:
Consiglio di Amministrazione (CdA)
Funzioni di indirizzo e controllo complessivo sul sistema di gestione del personale, sui subappalti e sulla conformità ai principi SA8000 e ISO 45001;
approvazione delle politiche in tema di etica del lavoro, diritti umani, condizioni di lavoro e gestione dei fornitori/subappaltatori;
vigilanza sull’attuazione del Modello 231 e sui flussi informativi dell’OdV.
Responsabile Direzione (RDD)
Supervisione operativa dei cantieri e delle scelte organizzative in tema di utilizzo di subappalti e fornitori;
presidio sul rispetto delle condizioni di lavoro e delle procedure interne nei cantieri, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità.
Responsabile del Personale (RP) e Ufficio Risorse Umane
Gestione dei processi di reclutamento, selezione, assunzione e amministrazione del personale (procedura PQ.17);
verifica dell’applicazione integrale del CCNL, delle retribuzioni, dei contributi previdenziali, degli orari di lavoro, dei riposi e delle ferie;
interlocuzione con il consulente del lavoro e verifica periodica delle buste paga.
Responsabile SA8000 (RDSA8000), Rappresentante dei Lavoratori SA8000 (RLSA8000), Social Performance Team (SPT)
Monitoraggio specifico sul rispetto dei requisiti SA8000 in tema di lavoro forzato, sfruttamento, lavoro minorile, condizioni di lavoro;
conduzione di audit interni e interviste ai lavoratori, con particolare riguardo ai lavoratori stranieri e alle condizioni di impiego da parte dei subappaltatori.
Responsabile SGI / Responsabile del Sistema di Gestione (RSGI)
Responsabile dei Cantieri (Direttore Tecnico – DT, Tecnici di Commessa – TC, Capi Cantiere – CS, Responsabili Tecnici di Area – RTA)
Gestione quotidiana delle maestranze nei cantieri;
controllo sul rispetto di orari, condizioni di lavoro, sicurezza, alloggi eventualmente messi a disposizione;
verifica delle condizioni di lavoro del personale dei subappaltatori e segnalazione di anomalie.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente (MC)
Sopralluoghi nei cantieri, verifica delle condizioni di sicurezza e igiene, che costituiscono anche indicatori di possibile sfruttamento (assenza di DPI, orari incompatibili, condizioni degradanti);
valutazione degli eventuali segnali di vulnerabilità o sfruttamento emersi in occasione della sorveglianza sanitaria.
Responsabile Acquisti / Ufficio Appalti e Subappalti (OS)
Gestione dei contratti di subappalto (procedura IST.17), con verifica formale e sostanziale della regolarità dei fornitori di manodopera;
inserimento di clausole contrattuali 231/SA8000 e valutazione della congruità economica delle offerte rispetto alla manodopera necessaria.
Consulente del Lavoro
Supporto tecnico-specialistico nella verifica della corretta applicazione del CCNL, dei contributi previdenziali, degli orari e delle maggiorazioni;
collaborazione con RP e OdV per l’analisi di eventuali anomalie retributive o contributive.
Organismo di Vigilanza (OdV)
Vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 in relazione ai reati di cui all’art. 25‑quinquies;
ricezione dei flussi informativi da RP, RDSA8000, SPT, RSPP, RR, OS, TC, CS;
svolgimento di verifiche mirate sulle aree a più elevata esposizione potenziale (in particolare art. 603‑bis c.p.).
1.6 Principi e norme generali di comportamento
L’obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui siano coinvolti nelle Attività Sensibili sopra individuate, si attengano a regole di condotta conformi:
- al D.Lgs. 231/2001, in particolare all’art. 25‑quinquies;
- al Codice Etico di Impresa Coromano;
- alle procedure interne (SA8000, ISO 45001, procedure PMOG, PQ, IST richiamate nella Parte Generale).
È fatto espresso DIVIETO ai Destinatari di:
- Porre in essere, collaborare o anche solo agevolare comportamenti che, singolarmente o collettivamente considerati, possano integrare, anche in astratto, le fattispecie di reato previste dall’art. 25‑quinquies D.Lgs. 231/2001, in particolare:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato – art. 603‑bis c.p.).
- Porre in essere comportamenti che, pur non costituendo di per sé una fattispecie penale, siano comunque:
- idonei a creare condizioni di soggezione, sfruttamento, vulnerabilità estrema dei lavoratori;
- possano agevolare condotte di reclutamento, sfruttamento o tratta da parte di terzi (fornitori, subappaltatori, intermediari).
- Instaurare o mantenere rapporti di fornitura, subappalto o collaborazione con soggetti:
- dei quali risulti, o appaia verosimile, il coinvolgimento in pratiche di sfruttamento lavorativo, caporalato, tratta di persone, lavoro forzato;
- che non forniscano adeguate garanzie di rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, dei minori e dei principi SA8000.
- Utilizzare strumenti informatici aziendali per accedere, detenere, scambiare o anche solo visionare contenuti riconducibili alla pornografia minorile o comunque lesivi della dignità della persona.
Contestualmente, sono posti a carico dei Destinatari i seguenti OBBLIGHI generali:
- Tenere, nei rapporti con il personale aziendale e con il personale dei subappaltatori, un comportamento improntato al rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona, rifiutando qualsiasi forma di sfruttamento o discriminazione.
- Rispettare scrupolosamente:
- le procedure di reclutamento e assunzione (PQ.17), verificando l’origine lecita della manodopera e l’assenza di intermediari non autorizzati;
- le regole in materia di retribuzioni, orari, riposi, sicurezza e condizioni di lavoro, segnalando ogni anomalia alle funzioni competenti e all’OdV.
- Mantenere rapporti con fornitori, partner e subappaltatori improntati a massima correttezza e trasparenza, richiedendo in sede contrattuale idonee garanzie circa il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei principi SA8000, nonché il rispetto del Modello 231 di Impresa Coromano.
- Utilizzare gli strumenti informatici aziendali in modo conforme alle policy interne, astenendosi dall’accesso a contenuti illeciti o lesivi della dignità della persona; cooperare con l’azienda nell’ambito di eventuali controlli interni legittimamente disposti.
- Segnalare tempestivamente, attraverso il canale di whistleblowing o le modalità previste da PQ.28 (gestione segnalazioni SA8000), qualsiasi situazione che possa anche solo far temere:
- pratiche di sfruttamento lavorativo (interno o presso subappaltatori);
- presenza di intermediari di manodopera non autorizzati;
- condizioni di lavoro degradanti o gravemente lesive della dignità della persona.
1.7 Principi di riferimento specifici
Pur essendo stata rilevata, in termini di probabilità, una esposizione complessivamente bassa rispetto alla maggior parte dei reati considerati dall’art. 25-quinquies, Impresa Coromano ha scelto di adottare un approccio marcatamente prudenziale e “attivo” nella prevenzione, con particolare riguardo alle fattispecie di:
riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
tratta di persone (art. 601 c.p.);
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) (art. 603‑bis c.p.).
In tale ottica, si prevedono i seguenti principi specifici e presìdi organizzativi, che si coordinano con il sistema SA8000 e con il Modello 231.
RECLUTAMENTO, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Applicazione rigorosa della procedura PQ.17 – Gestione del personale:
- assunzioni dirette, senza intervento di intermediari non autorizzati o caporali;
- tracciabilità completa del processo di selezione (colloqui, documentazione acquisita, verifica autenticità documenti, in particolare per lavoratori stranieri);
- divieto assoluto di trattenuta di passaporti, permessi di soggiorno o altri documenti personali dei lavoratori.
Applicazione integrale del CCNL di settore:
- verifica mensile, da parte del RP con il supporto del consulente del lavoro, delle retribuzioni, delle ore straordinarie, delle maggiorazioni, dei contributi (F24);
- utilizzo esclusivo di pagamenti tracciabili (bonifici) e divieto di erogare compensi “in nero”.
- Monitoraggio di orari di lavoro, riposi e ferie:
- controllo degli orari registrati (timesheet, rapportini di cantiere) e dei riposi settimanali;
- piani ferie annuali e verifiche su eventuali accumuli anomali di ferie non godute;
- segnalazione all’OdV di eventuali situazioni non compatibili con i limiti normativi e contrattuali.
Integrazione con il sistema ISO 45001:
- sopralluoghi periodici del RSPP in cantiere, con attenzione anche agli indici di possibile sfruttamento (assenza di DPI, condizioni degradanti, turni eccessivi);
- coinvolgimento del Medico Competente, sensibilizzato anche a cogliere indicatori di stress estremo, malessere o vulnerabilità connessi a potenziali situazioni di sfruttamento.
GESTIONE DEI SUBAPPALTI E DEI FORNITORI DI MANODOPERA
Applicazione della procedura IST.17 – Gestione subappalti:
- verifica preliminare (due diligence) su subappaltatori e fornitori, inclusa:
- regolarità contributiva (DURC),
- applicazione del CCNL,
- assenza di segnalazioni pubbliche o giudiziarie in tema di caporalato o sfruttamento;
- inserimento nei contratti di subappalto di clausole 231 e SA8000, che prevedano:
- l’obbligo di rispettare i diritti dei lavoratori, le norme in materia di lavoro e sicurezza;
- la facoltà per Impresa Coromano di effettuare audit e verifiche presso i cantieri;
- la possibilità di risolvere il contratto in caso di violazioni gravi o reiterate.
Verifica di congruità della manodopera:
- valutazione, in sede di offerta e di stipula del contratto, della sostenibilità economica del prezzo rispetto al fabbisogno di manodopera;
- attenzione particolare a prezzi anomali, significativamente inferiori ai valori di mercato, che possano costituire indizio di sfruttamento del lavoro.
Audit periodici presso i cantieri dei subappaltatori:
condotti dal SPT, dal RSPP, dal RR o da figure delegate, con interviste ai lavoratori (in lingua comprensibile, senza presenza di preposti del subappaltatore) per verificare:
- condizioni retributive,
- orari di lavoro,
- condizioni alloggiative eventualmente fornite dal subappaltatore.
GESTIONE E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI
Adozione di policy aziendali che regolano l’utilizzo di internet e della posta elettronica, vietando l’accesso a siti e contenuti illeciti, in particolare:
- pornografia minorile e materiale lesivo della dignità della persona;
- contenuti che possano costituire violazione di norme penali.
Possibilità di effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle policy interne, controlli periodici sul corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali.
SISTEMI DI SEGNALAZIONE E GESTIONE DELLE ANOMALIE
Utilizzo del canale di whistleblowing previsto dalla Parte Generale del Modello 231 e della procedura PQ.28 – Gestione segnalazioni SA8000, che consente anche ai lavoratori e ai fornitori di segnalare:
- condizioni di lavoro degradanti;
- sospetti di sfruttamento lavorativo;
- utilizzo di intermediari illeciti.
Obbligo per le funzioni competenti (RP, RSPP, RDSA8000, RR, TC, CS) di informare tempestivamente l’OdV in caso di segnalazioni o rilievi significativi.
CLAUSOLE CONTRATTUALI VERSO PARTNER, FORNITORI E SUBAPPALTATORI
Nei contratti con partner, fornitori e collaboratori esterni di Impresa Coromano è inserita apposita clausola 231/SA8000 che:
- rende nota l’adozione del Modello 231 e del Codice Etico da parte dell’impresa;
- impone l’osservanza dei principi ivi contenuti, in particolare il divieto di lavoro forzato, sfruttamento, caporalato e tratta di persone;
- prevede espressamente le conseguenze sanzionatorie e risolutive in caso di violazioni.
L’efficacia della presente Parte Speciale è supportata dai seguenti presidi trasversali:
- Formazione e Sensibilizzazione: La Società attua programmi periodici di formazione rivolti a tutto il personale per diffondere la consapevolezza sui rischi di criminalità organizzata.
- Obbligo di Segnalazione (Whistleblowing): Chiunque venga a conoscenza di comportamenti illeciti o di violazioni dei presidi sopra descritti è tenuto a informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono essere inoltrate tramite i canali di Whistleblowing adottati dalla Società, che garantiscono la riservatezza del segnalante e la protezione da ritorsioni.
- Sistema Disciplinare: Qualsiasi violazione dei principi di comportamento e dei presidi operativi richiamati (es. mancata custodia della firma digitale, accesso abusivo, installazione software illeciti) costituisce un illecito disciplinare. L’applicazione delle sanzioni avviene in conformità al Sistema Disciplinare aziendale, che è parte integrante e sostanziale del Modello 231. Per i collaboratori esterni, la violazione comporta la risoluzione del contratto per inadempimento.
1.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello in ordine ai poteri, ai compiti e alle modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, in relazione alla presente Parte Speciale l’OdV:
- effettua periodicamente controlli sulle Attività Sensibili individuate, al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure interne e la conformità delle condotte ai principi del Modello in relazione ai reati di cui all’art. 25‑quinquies;
- valuta l’idoneità e l’adeguatezza dei presìdi adottati rispetto al rischio di:
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- tratta di persone;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
In particolare, i compiti dell’OdV, in relazione ai reati contro la personalità individuale, comprendono:
- proporre l’aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui all’art. 25‑quinquies, qualora emergano carenze o mutamenti del contesto operativo;
- monitorare il rispetto delle procedure interne e conservare idonea documentazione delle verifiche svolte;
- esaminare ogni segnalazione specifica pervenuta dagli organi sociali, dai lavoratori, dai fornitori o da terzi, che riguardi possibili violazioni delle norme a tutela della personalità individuale e delle condizioni di lavoro, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- richiedere alle funzioni competenti informazioni, dati e report periodici strutturati, al fine di alimentare il sistema dei flussi informativi verso l’OdV stesso.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
L’OdV riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e, ove previsto, al Revisore Legale, sulle verifiche effettuate, sulle eventuali criticità riscontrate e sulle proposte di miglioramento del sistema di controllo interno in materia di reati contro la personalità individuale.
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
PARTE SPECIALE
SEZIONE H
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
(Art. 25-septies del D.Lgs.n.231/01)
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INDICE
1.1 Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche
1.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001
1.3.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
1.3.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
1.3.3 Esempio applicativo e profili di interesse/vantaggio dell’ente
1.4 Le sanzioni previste dal Decreto
1.5 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose
1.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.6 Principi e regole di comportamento
1.7 Principi e norme generali di comportamento
1.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
1.9 Attività di formazione e informazione
1.10 Istituzione di flussi informativi
1.11 Conservazione della documentazione rilevante
1.12 Contratti di appalto e clausole contrattuali
1.13 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.a Legge n. 215/2021 e art. 14 D.Lgs. 81/2008
1.b Allegato I D.Lgs. 81/2008 – Violazioni rilevanti
1.c – 1.e Provvedimenti di sospensione, revoca e ricorsi
1.1 Introduzione e funzione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche
La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.),
commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come richiamati dall’art. 25‑septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Nel contesto di Impresa Coromano, operante nel settore delle costruzioni con cantieri caratterizzati da alto rischio infortunistico, tali reati rappresentano una delle principali aree di esposizione alla responsabilità amministrativa dell’ente, in ragione:
- della gravità degli eventi (morte o lesioni gravi/gravissime a lavoratori o terzi);
- del livello elevatissimo delle sanzioni pecuniarie (fino a 1.000 quote) e delle sanzioni interdittive (incluso divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione);
- del collegamento con l’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Decreto Sicurezza”) e s.m.i.
La presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- definire principi e regole di condotta per tutti i Destinatari (organi sociali, dirigenti, preposti, lavoratori, collaboratori, fornitori e subappaltatori) al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25‑septies;
- integrare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) di Impresa Coromano, certificato ISO 45001, con il Modello 231, in coerenza con l’art. 30 D.Lgs. 81/2008;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (OdV) parametri e riferimenti per l’esercizio dei propri compiti di controllo, monitoraggio e proposta in materia di prevenzione degli infortuni.
1.2 Criteri per la definizione del reato di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche
I reati di cui all’art. 25‑septies costituiscono ipotesi aggravate dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni personali colpose (art. 590 c.p., comma 3), in quanto l’evento lesivo (morte o lesioni gravi/gravissime) è determinato da una colpa specifica consistente nella violazione:
- di norme di legge, regolamentari o tecniche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro;
- ovvero nell’omessa adozione delle misure e degli accorgimenti organizzativi, tecnici e procedurali necessari e concretamente attuabili, alla luce delle conoscenze tecnico‑scientifiche disponibili, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Rientrano nella violazione delle norme antinfortunistiche non solo l’inosservanza di specifiche prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, ma anche:
- la mancata elaborazione o l’inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- l’omessa nomina o la marginalizzazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- l’assenza o l’inidoneità delle misure di prevenzione e protezione (DPI, protezioni collettive, procedure, formazione, sorveglianza sanitaria);
- la mancata gestione dei rischi interferenziali (DUVRI, PSC, POS).
Nel settore delle costruzioni, tali inadempimenti possono concretarsi, a titolo esemplificativo:
- in assenza o inadeguatezza di parapetti, reti e sistemi anticaduta per lavori in quota;
- in mancanza di armature di sostegno per scavi profondi;
- in carenze degli impianti elettrici di cantiere (protezione contro contatti diretti e indiretti);
- in omessa manutenzione di gru, PLE, escavatori, carrelli elevatori;
- in mancanza di DPI adeguati (imbracature, elmetti, calzature, protezioni udito/occhi/vie respiratorie);
- in formazione insufficiente o formalmente attestata ma non effettivamente erogata.
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001
L’art. 25‑septies, introdotto originariamente dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e riformulato dall’art. 300 D.Lgs. 81/2008, prevede la responsabilità dell’ente per:
- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (commi 1 e 2 art. 25‑septies);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (comma 3 art. 25‑septies).
In aggiunta, l’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 individua specifiche ipotesi aggravate, rilevanti ai fini dell’art. 25‑septies, laddove l’omicidio colposo sia commesso:
- in assenza di DVR;
- in assenza di nomina del RSPP.
La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha, inoltre:
- riscritto l’art. 14 D.Lgs. 81/2008;
- introdotto un sistema di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza di gravi violazioni (Allegato I D.Lgs. 81/2008);
- aggravato indirettamente il quadro sanzionatorio e di rischio per le imprese non conformi sotto il profilo prevenzionistico.
Di seguito si richiamano, in chiave descrittiva, le due principali fattispecie di reato.
1.3.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
La fattispecie si configura nei confronti di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. Nei casi di interesse per l’art. 25‑septies, la colpa consiste nella violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ai fini 231, sono particolarmente rilevanti:
- l’ipotesi aggravata di cui all’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008 (mancata elaborazione del DVR o mancata nomina dell’RSPP), che comporta per l’ente la sanzione pecuniaria fino a 1.000 quote (comma 1 art. 25‑septies);
- le ipotesi in cui l’omicidio colposo derivi da violazione delle norme antinfortunistiche in senso ampio (comma 2 art. 25‑septies), con sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote.
Per Impresa Coromano, l’omicidio colposo in violazione delle norme SSL è astrattamente configurabile:
- in tutti i cantieri temporanei o mobili;
- nelle lavorazioni ad alto rischio (lavori in quota, scavi profondi, lavori elettrici, uso di gru e PLE, gestione di sostanze pericolose, attività di frantumazione, asfaltatura).
1.3.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
La fattispecie riguarda chiunque cagiona per colpa una lesione personale che sia:
- grave (art. 583, comma 1, c.p.) – malattia pericolosa per la vita, incapacità superiore a 40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima (art. 583, comma 2, c.p.) – malattia insanabile, perdita di senso o arto, perdita della capacità di procreare, grave difficoltà della favella, deformazione o sfregio permanente del viso.
Ai fini dell’art. 25‑septies, è richiesto che le lesioni derivino da violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. L’ente è passibile di sanzione pecuniaria fino a 250 quote (comma 3 art. 25‑septies) e di sanzioni interdittive fino a 6 mesi.
Nel contesto di Impresa Coromano, tali eventi possono verificarsi, in astratto, in tutti i casi in cui:
- dispositivi di protezione, procedure, formazione, manutenzione e coordinamento risultino inadeguati;
- si verifichino incidenti (cadute dall’alto, schiacciamenti, folgorazioni, ustioni, esposizioni a rumore/vibrazioni, incidenti stradali legati all’attività lavorativa) con esiti lesivi gravi o gravissimi.
1.3.3 Esempio applicativo e profili di interesse/vantaggio dell’ente
Si ipotizzi l’utilizzo, per le opere di movimentazione e sollevamento di materiali, di una gru di cantiere immatricolata da molti anni, priva di idonei dispositivi di sicurezza e non più rispondente allo stato dell’arte in materia di prevenzione infortuni.
L’impresa, per contenere i costi:
- decide di non sostituire l’attrezzatura con un modello più recente dotato di adeguati sistemi di sicurezza,
- non effettua le verifiche periodiche prescritte dalla normativa tecnica e non provvede alla completa manutenzione documentata;
- continua a impiegare la gru in attività di sollevamento, nonostante segnalazioni interne circa anomalie di funzionamento e usura dei componenti.
Nel corso di una manovra di sollevamento, si verifica il cedimento di un componente strutturale dell’attrezzatura, con conseguente lesione personale grave del lavoratore addetto, riconducibile a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p., richiamato dall’art. 25‑septies D.Lgs. 231/2001).
- a) Profilo dell’«interesse» dell’ente
Alla luce delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, l’interesse dell’ente costituisce un criterio di imputazione soggettivo e prognostico, valutato ex ante, esprime la direzione finalistica della condotta, ossia lo scopo di perseguire un’utilità per l’ente tramite la violazione delle regole cautelari.
Nell’esempio, la scelta consapevole di:
- non sostituire la gru ormai obsoleta,
- non effettuare investimenti in nuovi dispositivi di sicurezza,
- continuare a utilizzare l’attrezzatura in condizioni non conformi,
è orientata allo scopo di ridurre i costi aziendali connessi alla messa a norma e al rinnovo del parco attrezzature.
Tale scelta, se deliberata o comunque accettata dall’organo apicale o dai soggetti con funzioni direttive, può costituire, in astratto, un indice di reato commesso “nell’interesse” dell’ente, in quanto l’ente mira a:
- risparmiare spese di investimento e manutenzione;
- mantenere la disponibilità di un mezzo di sollevamento, evitando rallentamenti dell’attività di cantiere e possibili ritardi nell’esecuzione dei lavori.
Dottrina e giurisprudenza hanno frequentemente chiarito che, in tali situazioni, l’interesse non si misura sul verificarsi dell’infortunio (evento non voluto), ma sulla voluta violazione delle norme prevenzionistiche allo scopo di ottenere un’utilità organizzativa o economica per l’ente.
- b) Profilo del «vantaggio» dell’ente
Il vantaggio ha natura oggettiva, si valuta ex post, si concretizza nel beneficio effettivamente conseguito dall’ente in conseguenza della condotta illecita.
Nel caso prospettato, prima dell’infortunio, l’impresa:
- ha effettivamente contenuto i costi di investimento e manutenzione, non acquistando una nuova gru e non sostenendo le spese per adeguamenti strutturali;
- ha potuto mantenere o incrementare la produttività del cantiere, evitando fermi macchina, sospensioni dell’attività e possibili penali connesse a ritardi nell’esecuzione dei lavori.
Tale risparmio di spesa e la correlata massimizzazione dei tempi di produzione rappresentano, nell’ottica ricorrente in giurisprudenza e dottrina, un “vantaggio” per l’ente, inteso quale:
- risparmio di costi (ad esempio per sostituzione dell’attrezzatura, manutenzione straordinaria, adeguamenti di sicurezza, formazione aggiuntiva per l’uso di nuove macchine);
- incremento o mantenimento dei margini economici mediante una gestione dei cantieri non rallentata dall’osservanza puntuale delle prescrizioni prevenzionistiche.
- c) Collegamento con il Modello 231 e con il SGSL
In un’ottica meramente descrittiva del quadro normativo e degli standard di compliance:
il Modello 231 e il SGSL ISO 45001 dovrebbero, sul piano organizzativo, presidiare proprio le scelte in materia di gestione delle attrezzature, censimento delle macchine, verifica della marcatura CE, programmazione di manutenzioni e verifiche periodiche, formazione degli operatori; l’assenza, l’inadeguatezza o la sistematica inosservanza di tali presidi può fungere, in sede di accertamento giudiziale, da elemento sintomatico dell’orientamento dell’ente a perseguire un interesse o a realizzare un vantaggio mediante il risparmio dei costi di sicurezza.
1.4 Le sanzioni previste dal Decreto
Sulla base dell’art. 25‑septies D.Lgs. 231/2001, nel settore delle costruzioni:
Comma 1 – Omicidio colposo ex art. 589 c.p. con violazione dell’art. 55, comma 2, D.Lgs. 81/2008
Sanzione pecuniaria: 1.000 quote (massimo edittale), pari – nel range normale di valorizzazione delle quote – fino a € 1.549.370.
Si tratta dell’ipotesi più grave in assoluto (mancata elaborazione DVR o mancata nomina RSPP).
Comma 2 – Omicidio colposo ex art. 589 c.p. con violazione delle norme SSL
Sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote (circa € 387.308 – € 774.685 in base al valore quota adottato nell’analisi).
Comma 3 – Lesioni personali colpose gravi o gravissime ex art. 590, comma 3, c.p.
Sanzione pecuniaria: fino a 250 quote (fino a circa € 387.308).
In tutti i casi (commi 1, 2 e 3), in caso di condanna, possono essere applicate all’ente le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, e in particolare:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La durata è:
- da 3 mesi a 1 anno per le ipotesi di omicidio colposo (commi 1 e 2);
- fino a 6 mesi per le ipotesi di lesioni gravi/gravissime (comma 3).
Per Impresa Coromano, che realizza oltre il 90% del fatturato verso committenza pubblica, il divieto di contrattare con la PA rappresenta un rischio di impatto massimo (G = 4 nell’analisi interna).
1.5 Le attività sensibili relative ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose
In linea con quanto evidenziato nelle Linee Guida Confindustria e con la valutazione dei rischi di Impresa Coromano, i reati di cui all’art. 25‑septies possono, in astratto, essere commessi:
- in ogni fase del ciclo produttivo;
- in tutti i luoghi di lavoro, con particolare esposizione nei cantieri temporanei o mobili.
Per effetto della mappatura dei rischi e delle analisi condotte nell’ambito del DVR e delle procedure ISO 45001, sono state individuate come Attività/Processi Sensibili principali:
Valutazione dei rischi e gestione della prevenzione
Redazione, aggiornamento e attuazione del DVR;
valutazioni specifiche (rumore, vibrazioni, sostanze chimiche, rischio VDT, gravidanza, stress lavoro-correlato, frantumazione, asfaltatura, amianto);
elaborazione dei POS, PSC, DUVRI.
Organizzazione della sicurezza in cantiere
pianificazione e gestione dei lavori in quota, scavi, lavori elettrici, uso di gru/PLE/macchine;
installazione e controllo delle protezioni collettive e dei DPI;
delimitazione aree di lavoro, gestione traffico veicolare interno, segnaletica.
Gestione delle macchine, attrezzature e impianti
acquisto, messa in servizio, manutenzione programmata e straordinaria;
verifiche periodiche obbligatorie (gru, PLE, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici di cantiere);
gestione delle “fuori servizio” e dismissioni.
Gestione delle sostanze pericolose e delle lavorazioni ad alto rischio specifico
utilizzo e manipolazione di sostanze pericolose (IST.34, schede di sicurezza, stoccaggio, ventilazione, DPI);
gestione dell’amianto (PQ.16), frantumazione inerti (PQ.27), attività di asfaltatura (IST.39), saldature (IST.36/IST.40).
Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori
formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008;
addestramento pratico per attività critiche (lavori in quota, uso PLE, gru, carrelli, lavori elettrici, ambienti confinati);
gestione delle abilitazioni (patentini) ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni.
Sorveglianza sanitaria e gestione idoneità
protocolli sanitari definiti dal Medico Competente (IST.15) in funzione dei rischi individuati;
visite preventive e periodiche;
gestione dei giudizi di idoneità e delle limitazioni.
Gestione delle emergenze, primo soccorso e prevenzione incendi
predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza (sede e cantieri);
designazione e formazione degli addetti al primo soccorso e antincendio;
esercitazioni periodiche e manutenzione dei presidi (estintori, idranti, uscite di emergenza).
Gestione dei subappalti e dei rapporti con imprese terze
qualificazione tecnica e verifica di idoneità delle imprese appaltatrici/subappaltatrici (IST.17);
gestione dei rischi interferenziali (DUVRI, riunioni di coordinamento, verifiche in campo);
controllo dell’osservanza delle misure di sicurezza da parte delle imprese terze.
Gestione incidenti, near miss, non conformità e audit
registrazione, analisi e gestione degli infortuni e quasi‑incidenti (PQ.11, PQ.13, PQ.04);
programmazione ed esecuzione di audit interni (PQ.12) e audit OdV sui cantieri;
definizione e follow‑up delle azioni correttive e di miglioramento.
Tutte le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, del Modello 231, del SGSL certificato ISO 45001, delle procedure e istruzioni tecniche adottate da Impresa Coromano.
1.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte
Alla luce della mappatura dei rischi, risultano particolarmente coinvolti, ai fini della presente Parte Speciale:
Datore di Lavoro- Presidente cda
titolare degli obblighi non delegabili di valutazione dei rischi e di designazione dell’RSPP;
approvazione delle politiche e dei budget per la sicurezza;
adozione di provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme SSL.
Direzione Tecnica / Responsabili Tecnici di Produzione (DT, RTP)
programmazione e supervisione delle attività di cantiere;
verifica della corretta applicazione delle procedure di sicurezza e dei POS.
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
supporto al Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del DVR;
proposta di misure di prevenzione e protezione;
elaborazione di procedure e istruzioni operative;
partecipazione a riunioni, audit e sopralluoghi;
informazione ai lavoratori.
Medico Competente (MC)
elaborazione dei protocolli sanitari;
effettuazione della sorveglianza sanitaria;
partecipazione alla valutazione dei rischi e alle riunioni periodiche;
segnalazione di esigenze di adeguamento delle misure di prevenzione.
Preposti e Capisquadra (CS, PRS)
sovraintendere all’attività lavorativa e vigilare sul rispetto delle direttive in materia di sicurezza;
controllare l’uso dei DPI, la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità delle condizioni operative ai POS e alle procedure.
Responsabile Risorse Umane (RU)
gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento (PQ.17, IST.14);
gestione degli aspetti amministrativi relativi agli infortuni;
supporto nella gestione disciplinare.
Ufficio Acquisti / Ufficio Appalti e Subappalti (OS)
qualificazione e selezione dei fornitori e subappaltatori;
inserimento di clausole contrattuali in materia di sicurezza e Modello 231;
verifica del rispetto degli obblighi di legge da parte delle imprese terze.
Lavoratori
uso corretto di macchine, attrezzature, impianti e DPI;
osservanza delle procedure e segnalazione tempestiva delle condizioni di pericolo;
collaborazione con Datore di Lavoro, dirigenti e preposti nell’attuazione delle misure di sicurezza.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
partecipazione alla valutazione dei rischi e alla riunione periodica;
promozione di misure di prevenzione;
ricezione di informazioni e documentazione relativa alla SSL;
segnalazione dei rischi rilevati.
Responsabile SGSL / Responsabile Sistema di Gestione
mantenimento operativo del SGSL ISO 45001, in coordinamento con il Modello 231;
monitoraggio delle prestazioni di sicurezza e dei KPI;
gestione del ciclo di miglioramento continuo (riesami, audit, azioni correttive).
Organismo di Vigilanza (OdV)
vigilanza sull’efficace attuazione del Modello 231 in relazione ai reati di cui all’art. 25‑septies;
ricezione ed analisi dei flussi informativi in materia di SSL;
svolgimento di audit mirati e verifiche in cantiere.
1.7 Principi e norme generali di comportamento
La presente Parte Speciale si applica a soggetti apicali e in posizione apicale (componenti degli organi sociali, dirigenti, responsabili di funzione, direttori tecnici, preposti), a dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori e subappaltatori che operano per conto o nell’interesse di Impresa Coromano.
È fatto espresso DIVIETO ai Destinatari di:
- porre in essere o tollerare comportamenti che violino le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o che possano, anche solo potenzialmente, determinare lesioni personali o morte di lavoratori o terzi;
- eludere o rendere inefficaci i presìdi di sicurezza (DPI, protezioni collettive, sistemi di arresto di emergenza, procedure operative);
- omettere o falsificare valutazioni dei rischi, documentazione tecnica, registri di manutenzione, attestati di formazione, verbali di sopralluogo o di audit;
- comprimere, per ragioni economiche o di tempo, gli adempimenti prevenzionistici (DVR, POS, formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni) in modo tale da determinare situazioni di rischio non accettabile.
Contestualmente, i Destinatari sono tenuti a:
- rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia di SSL;
- attenersi alle procedure del SGSL ISO 45001, al DVR, ai POS, alle istruzioni operative e alle misure di prevenzione e protezione individuate;
- utilizzare correttamente i DPI e mantenere in efficienza macchine, attrezzature e impianti, segnalando tempestivamente eventuali difetti;
- collaborare attivamente alle attività di informazione, formazione, addestramento e alle esercitazioni di emergenza;
- segnalare immediatamente, anche tramite il sistema di segnalazioni interne e whistleblowing, qualsiasi condizione di pericolo grave e immediato, near miss, violazione delle norme di sicurezza o mancato rispetto delle procedure.
La violazione delle presenti regole costituisce violazione del Modello 231 e può comportare l’applicazione delle sanzioni disciplinari interne e, per i terzi contrattualmente vincolati, delle sanzioni contrattuali (incluse le clausole risolutive espresse).
1.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
L’art. 30 D.Lgs. 81/2008 disciplina i modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente ai fini della responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.
In tale prospettiva, il modello deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo, tra l’altro:
- alla valutazione dei rischi e alla conseguente predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- alla gestione delle attività tecnico‑strutturali concernenti impianti, luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e agenti pericolosi;
- alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza sul rispetto di procedure e istruzioni operative;
- all’acquisizione e tenuta della documentazione e delle certificazioni obbligatorie;
- alle verifiche periodiche sull’efficacia e sull’osservanza del sistema adottato, nonché al suo aggiornamento in caso di violazioni significative o cambiamenti organizzativi, produttivi o tecnologici.
In coordinamento con l’art. 30 D.Lgs. 81/2008 e con la norma ISO 45001, Impresa Coromano ha strutturato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) che, per quanto qui rileva, prevede, tra l’altro:
- formalizzazione delle responsabilità in materia di SSL (organigramma prevenzionistico, deleghe di funzione, nomine RSPP, MC, RLS, addetti emergenze);
- valutazione sistematica dei rischi e stesura/aggiornamento del DVR, con coinvolgimento di RSPP, MC e RLS;
- definizione di procedure e istruzioni di lavoro per le principali lavorazioni a rischio (lavori in quota, scavi, elettrico, saldature, asfaltatura, frantumazione, gestione sostanze pericolose);
- pianificazione e registrazione delle attività di formazione, informazione e addestramento;
- gestione strutturata delle emergenze, del primo soccorso e della prevenzione incendi;
- controllo periodico dell’efficacia delle misure adottate, mediante monitoraggio, audit interni, analisi di infortuni e near miss, riesami periodici.
Inoltre, sono previsti:
- piani di manutenzione programmata per macchine, attrezzature e impianti (PQ.22, IST.03, PQ.27, IST.25);
- procedure specifiche per la gestione dei contratti di appalto e subappalto (IST.17) e dei rischi interferenziali (DUVRI, PSC, POS);
- flussi informativi periodici verso l’OdV sui principali indicatori di performance (infortuni, formazione, audit, non conformità, near miss).
Il Modello 231 di Impresa Coromano è costruito in modo da integrare e non sovrapporre tali presidi, recependo i contenuti del SGSL ISO 45001 e dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 nella logica della prevenzione dei reati 231.
1.9 Attività di formazione e informazione
Impresa Coromano assicura:
- informazione a tutti i lavoratori, neoassunti, collaboratori e, ove pertinente, ai lavoratori delle imprese appaltatrici, sui rischi generali e specifici connessi alle mansioni svolte, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui ruoli delle figure della sicurezza, sulle procedure di emergenza;
- formazione generale e specifica in materia di SSL, conforme a quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dagli Accordi Stato‑Regioni e dalla normativa tecnica applicabile, con:
- contenuti calibrati sui rischi della mansione;
- verifiche di apprendimento;
- aggiornamenti periodici;
- tracciabilità tramite registri presenze e attestati;
- addestramento pratico per attività e attrezzature che lo richiedono (mezzi di sollevamento, PLE, carrelli elevatori, lavori in quota, ambienti confinati, uso DPI di III categoria).
Per i lavoratori stranieri o con limitata conoscenza della lingua italiana, la formazione e informazione viene resa in forma comprensibile, verificando l’effettiva comprensione dei contenuti.
Sono organizzate esercitazioni periodiche di emergenza, con verbalizzazione degli esiti e individuazione delle eventuali azioni di miglioramento.
1.10 Istituzione di flussi informativi
Al fine di garantire la circolazione delle informazioni rilevanti in materia di SSL e prevenire i reati di cui all’art. 25‑septies, Impresa Coromano:
- mantiene un sistema interno di comunicazione che consente ai lavoratori di:
- accedere alle procedure e istruzioni di sicurezza;
- segnalare al proprio superiore, al RSPP, al RLS o all’OdV criticità, proposte di miglioramento o situazioni di rischio;
- assicura informative periodiche su:
- evoluzione del quadro normativo;
- aggiornamenti del DVR, dei POS, delle procedure;
- risultati di audit, statistiche infortuni e near miss, piani di miglioramento;
- garantisce flussi informativi strutturati verso l’OdV, comprendenti almeno:
- report periodici del RSPP (indicatori infortunistici, audit, NC, formazione, DVR);
- verbali delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- segnalazioni di incidenti significativi, infortuni gravi o gravi non conformità.
1.11 Conservazione della documentazione rilevante
Impresa Coromano assicura la corretta archiviazione, aggiornamento e conservazione, in formato cartaceo e/o informatico, della documentazione rilevante ai fini della presente Parte Speciale, tra cui:
- DVR e relativi allegati (valutazioni specifiche, relazioni tecniche, POS, PSC, DUVRI);
- nomine di RSPP, MC, RLS, addetti emergenze, preposti;
- verbali di riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- protocolli sanitari, cartelle sanitarie e di rischio (custodite dal Datore di Lavoro, con gestione riservata a cura del MC);
- registri infortuni, report statistici, analisi di trend;
- documentazione relativa a formazione, informazione e addestramento (piani formativi, registri, attestati);
- manuali e istruzioni fornite dai costruttori di macchine e attrezzature;
- registri di manutenzione, verbali di verifiche periodiche;
- documentazione relativa alla gestione dei contratti d’appalto/subappalto e ai DUVRI.
Tale documentazione deve essere messa a disposizione dell’OdV su richiesta.
1.12 Contratti di appalto/ subappalto clausole contrattuali
Nei rapporti di appalto e subappalto, Impresa Coromano:
- verifica l’idoneità tecnico‑professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici ai sensi dell’ 26 D.Lgs. 81/2008, acquisendo:
- certificato CCIAA, DURC, dichiarazioni di idoneità;
- evidenze documentali della formazione, della sorveglianza sanitaria e della dotazione di DPI;
- fornisce informazioni dettagliate sui rischi specifici dei luoghi di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- coopera e coordina gli interventi di prevenzione con le imprese terze, mediante:
- riunioni di coordinamento;
- predisposizione e aggiornamento del DUVRI;
- verifiche in corso d’opera sull’osservanza delle misure di sicurezza;
- inserisce nei contratti clausole specifiche che:
- richiamano l’adozione del Modello 231 e del Codice Etico da parte di Impresa Coromano;
- impongono il rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure aziendali;
- disciplinano le conseguenze (anche risolutive) in caso di violazione di tali obblighi.
Tali clausole costituiscono parte integrante dei presìdi di controllo ai fini dell’art. 25‑septies.
1.13 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
In relazione alla presente Parte Speciale, l’OdV:
- effettua verifiche periodiche sull’effettiva attuazione del SGSL ISO 45001 in chiave 231, con particolare riguardo a:
- esistenza, aggiornamento e adeguatezza del DVR e dei POS;
- operatività del RSPP e del SPP (risorse, autonomia, partecipazione ai processi decisionali);
- tracciabilità della formazione e dell’addestramento;
- gestione degli infortuni, near miss, non conformità e azioni correttive;
- analizza i flussi informativi ricevuti (report RSPP, verbali riunioni sicurezza, statistiche infortuni, audit interni ed esterni, segnalazioni whistleblowing);
- svolge, ove ritenuto opportuno, audit mirati in cantiere, anche a campione, per verificare:
- l’effettiva applicazione delle procedure e l’utilizzo dei DPI;
- la presenza delle protezioni collettive;
- la coerenza tra condizioni reali di lavoro e quanto previsto da DVR/POS;
- esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti da organi sociali, lavoratori, RLS, fornitori o terzi e promuove gli approfondimenti necessari.
L’OdV si incontra regolarmente, come previsto nella PMOG 11 – Procedura salute e sicurezza, con il RSPP e, ove opportuno, con il Medico Competente e gli RLS, per un confronto sui temi della sicurezza e sullo stato di attuazione del sistema prevenzionistico.
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
1.a Legge n. 215/2021 e art. 14 D.Lgs. 81/2008
Impresa Coromano tiene conto, nell’impostazione del proprio sistema di prevenzione, delle novità introdotte dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che ha:
- riscritto l’art. 14 D.Lgs. 81/2008;
- individuato, nell’Allegato I, le violazioni gravi che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o delle ASL;
- eliminato la discrezionalità nell’adozione della sospensione, rendendola sostanzialmente automatica al ricorrere delle violazioni elencate (mancanza DVR, mancata formazione, mancata nomina RSPP, mancanza armature scavi, assenza protezioni verso il vuoto, mancata fornitura DPI anticaduta, ecc.).
Tali previsioni, pur non integrando di per sé reati-presupposto ai fini 231, aggravano sensibilmente il quadro di rischio e rafforzano l’esigenza di un SGSL pienamente conforme.
1.b Allegato I D.Lgs. 81/2008 – Violazioni rilevanti
L’Allegato I al D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, elenca, tra le altre, violazioni quali:
- mancata elaborazione del DVR;
- mancata formazione e addestramento;
- mancata costituzione del SPP e nomina RSPP;
- mancata elaborazione del POS;
- mancata fornitura di DPI anticaduta;
- mancanza di protezioni verso il vuoto;
- mancata applicazione di armature di sostegno negli scavi;
- gravi carenze sugli impianti elettrici;
- omessa vigilanza sulla rimozione dei dispositivi di sicurezza;
- mancata notifica lavori con rischio amianto.
Impresa Coromano ha strutturato i propri presìdi (DVR, RSPP, procedure operative, formazione, manutenzioni, audit) proprio per prevenire tali violazioni, consapevole che esse costituiscono spesso il presupposto concreto per eventi di omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime.
1.c – 1.e Provvedimenti di sospensione, revoca e ricorsi
La società, infine, considera nelle proprie valutazioni organizzative:
- le condizioni e gli effetti dei provvedimenti di sospensione adottati da INL, ASL o VVF;
- le condizioni per la revoca dei provvedimenti (regolarizzazione lavoratori, ripristino condizioni di sicurezza, pagamento somme aggiuntive);
- la possibilità di ricorso avverso i provvedimenti di sospensione;
- le sanzioni penali per il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione.
Tali elementi rafforzano la necessità di un sistema di prevenzione efficace e di un Modello 231 integrato con il SGSL, al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25‑septies e, correlativamente, il rischio di applicazione di sanzioni amministrative all’ente.
PARTE SPECIALE
SEZIONE I
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO
(art. 25‑octies D.Lgs. 231/2001)
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INDICE
1.1 Introduzione e funzione della Parte Speciale
1.2 Le fattispecie di reato richiamate dall’art.25-octies D.Lgs. 231/2001
1.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p., come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195)
1.2.2 Riciclaggio (art. 648‑bis c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
1.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648‑ter c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
1.2.4 Autoriciclaggio (art. 648‑ter.1 c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
1.3 Le attività sensibili
1.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.5 Principi e regole di comportamento
1.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
1.7 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione della Parte Speciale
La presente Parte Speciale è dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, così come richiamati dall’art. 25‑octies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, “Decreto”).
Essa si applica ai comportamenti posti in essere da componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, a qualsiasi livello e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, Collaboratori esterni (consulenti, appaltatori, subappaltatori, fornitori strategici), Partner, come definiti nella Parte Generale del Modello (di seguito, congiuntamente, “Destinatari”).
La funzione della presente Parte Speciale è:
- descrivere, in forma sintetica e non interpretativa, le fattispecie di reato previste dall’art. 25‑octies del Decreto;
- individuare, sulla base dell’analisi di rischio condotta da Impresa Coromano, le attività sensibili e i principali processi aziendali in cui, in via astratta, potrebbero manifestarsi condotte riconducibili a tali fattispecie;
- indicare i principi generali di comportamento e i principi procedurali specifici che i Destinatari devono osservare nello svolgimento delle attività sensibili, in coerenza con il sistema di gestione integrato (SGI) e con le procedure aziendali vigenti;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (“OdV”) e alle funzioni aziendali coinvolte un quadro sistematico per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e proposta di aggiornamento del Modello con riferimento ai reati di cui all’art. 25‑
1.2 Le fattispecie di reato richiamate dall’art.25-octies D.Lgs. 231/2001
L’art. 25‑octies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai seguenti reati:
- 648 c.p. – Ricettazione;
- 648‑bis c.p. – Riciclaggio;
- 648‑ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 648‑ter.1 c.p. – Autoriciclaggio.
Ai sensi dell’art. 25‑octies:
- per i delitti richiamati al comma 1, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote;
- qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;
- in caso di condanna per uno dei delitti stessi, si applicano inoltre le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni;
- il Ministero della giustizia, sentita l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), formula le osservazioni di cui all’art. 6 del Decreto.
1.2.1 Ricettazione (art. 648 c.p., come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195)
La ricettazione ricorre quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto; ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
In via descrittiva:
- la fattispecie si applica anche quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, oppure quando manchi una condizione di procedibilità;
- la pena è aggravata, tra l’altro, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da specifiche ipotesi aggravate di rapina, estorsione o furto, oppure quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale;
- il D.Lgs. 195/2021 ha introdotto una disciplina sanzionatoria distinta per i casi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzioni con determinate soglie di pena, nonché ipotesi di particolare tenuità del fatto.
Ai fini del Decreto, la ricettazione assume rilievo quando l’ente, tramite propri esponenti, si avvantaggi dell’acquisizione o dell’utilizzo di beni, materiali o attrezzature di provenienza illecita, anche indirettamente, mediante prassi di acquisto prive di adeguate verifiche sulla provenienza dei beni.
1.2.2 Riciclaggio (art. 648‑bis c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
Il riciclaggio consiste nel fatto che un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie su di essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
In via descrittiva:
- il trattamento sanzionatorio è graduato a seconda che i beni provengano da delitto o da contravvenzione con determinate soglie di pena;
- la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale;
- è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto punito con pena massima inferiore a cinque anni.
Sono astrattamente rilevanti le situazioni in cui l’ente, tramite operazioni bancarie, finanziarie o commerciali non giustificate sul piano economico, consenta o agevoli la sostituzione o il trasferimento di proventi illeciti, rendendo difficoltosa la tracciabilità dell’origine delle risorse.
1.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648‑ter c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
La fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si configura quando un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalle condotte descritte negli artt. 648 (ricettazione) e 648‑bis (riciclaggio) c.p.
Anche qui:
- è previsto un regime sanzionatorio distinto per la provenienza da delitti o da contravvenzioni con determinate soglie di pena;
- la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale;
- è contemplata una diminuzione di pena in specifiche ipotesi richiamate dalla norma.
Ai fini dell’art. 25‑octies, assumono rilievo astratto le ipotesi in cui proventi di origine illecita vengano investiti in:
- acquisti immobiliari, macchinari, attrezzature, partecipazioni societarie;
- operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, scissioni);
- finanziamenti del capitale circolante o di nuove linee di business,
- determinando un’apparente legittimazione economico‑finanziaria di risorse di provenienza illecita.
1.2.4 Autoriciclaggio (art. 648‑ter.1 c.p., come modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
L’autoriciclaggio riguarda il caso in cui l’autore di un delitto, diverso da quelli colposi, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto stesso, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
In via descrittiva:
- sono previste soglie sanzionatorie differenziate per la provenienza da delitti o da contravvenzioni con determinate caratteristiche di pena;
- la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale;
- è prevista una diminuzione fino alla metà per chi si adoperi efficacemente per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità.
In relazione all’ente, assumono rilievo astratto le situazioni in cui proventi derivanti da reati presupposto eventualmente commessi nell’ambito dell’attività di Impresa Coromano (es. delitti contro la PA, reati tributari, reati ambientali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, frodi nelle pubbliche forniture, ecc.) siano reimpiegati nei flussi finanziari, negli investimenti o nelle operazioni aziendali, determinando un ostacolo concreto all’identificazione della loro origine delittuosa.
1.3 Le attività sensibili
Alla luce dell’analisi di rischio condotta da Impresa Coromano, in coerenza con i criteri metodologici di censimento e ponderazione delle potenzialità commissive dei reati‑presupposto illustrati in dottrina 231, sono stati individuati, in chiave unitaria, i seguenti ambiti di attività e processi aziendali nei quali, in astratto, potrebbero manifestarsi condotte riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
15.3 Le attività sensibili relative ai reati di cui all’art. 25‑octies D.Lgs. 231/2001
Alla luce dell’analisi di rischio condotta da Impresa Coromano, sono stati individuati, in chiave unitaria, i seguenti ambiti di attività e processi aziendali nei quali, in astratto, potrebbero manifestarsi condotte riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
Processi di approvvigionamento e gestione dei materiali
Rientrano fra le attività sensibili:
- la selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, servizi, attrezzature, mezzi e materiali, inclusa l’eventuale acquisizione di beni usati o provenienti da cantieri terzi;
- la negoziazione delle condizioni economiche e contrattuali, incluse eventuali forniture urgenti o extra‑procedurali;
- la formalizzazione e gestione degli ordini di acquisto, nonché la ricezione fisica della merce e la relativa verifica documentale (DDT, fatture, certificazioni, libretti d’uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità, ecc.);
- la gestione del magazzino, comprensiva di registrazione delle entrate/uscite, inventariazione, riconciliazione con la contabilità e gestione di eventuali eccedenze o materiali privi di chiara provenienza;
- i rapporti operativi con intermediari, noleggiatori, rivenditori, officine e soggetti comunque coinvolti nella catena di approvvigionamento di materiali e mezzi.
In tali ambiti, il rischio astratto è connesso all’eventuale ingresso nel ciclo aziendale di beni o utilità privi di adeguata tracciabilità o documentazione di origine, ovvero oggetto di condizioni anomale per prezzo, modalità di pagamento o caratteristiche qualitative.
Processi finanziari e di tesoreria
Costituiscono attività sensibili, in una logica trasversale ai reati di cui all’art. 25‑octies:
- la gestione dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari dell’ente (aperture, chiusure, movimentazioni, gestione dei poteri di firma);
- l’esecuzione di pagamenti verso fornitori, collaboratori, consulenti, appaltatori e altri soggetti terzi, nonché la ricezione di incassi da clienti, committenti e controparti contrattuali;
- la gestione di strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, carte carburante, altri mezzi di pagamento aziendali), incluse le attività di rendicontazione e controllo;
- la gestione di eventuali anticipazioni, finanziamenti soci, finanziamenti infragruppo o da terzi, nonché apporti patrimoniali;
- l’effettuazione delle riconciliazioni bancarie e la verifica delle movimentazioni anomale, sia in termini di importi sia in termini di controparte, frequenza e causale;
- l’eventuale utilizzo, nel rispetto della normativa vigente, di denaro contante per pagamenti.
In tali processi, il profilo di rischio astratto attiene alla possibilità che l’operatività finanziaria venga utilizzata, anche solo in parte, per movimentare o giustificare risorse economiche di provenienza non lecita, ovvero per ostacolare l’identificazione dell’origine di determinati flussi.
Processi di investimento e operazioni straordinarie
Sono considerate attività sensibili, ai fini della presente Sezione:
- gli investimenti in beni immobili (sedi, capannoni, depositi, aree operative, terreni), comprensivi delle fasi di valutazione, negoziazione, contrattualizzazione e pagamento;
- gli investimenti in beni strumentali rilevanti (macchinari, impianti, flotte di mezzi, attrezzature di valore) e, più in generale, in immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le operazioni straordinarie (acquisizione di partecipazioni societarie, acquisizione o cessione di rami d’azienda, fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni), ivi comprese le attività di due diligence correlate;
- gli incrementi di capitale sociale, gli apporti dei soci e le altre forme di rafforzamento patrimoniale che comportino l’immissione nell’ente di risorse da parte di terzi o dei medesimi soci;
- l’eventuale diversificazione in settori o iniziative non strettamente rientranti nel core business aziendale, specie in ambiti caratterizzati da elevata intensità finanziaria.
In tale contesto, la sensibilità al rischio riguarda sia l’origine delle risorse utilizzate (provenienza dei fondi) sia la corretta rappresentazione economico‑finanziaria delle operazioni poste in essere, in modo da prevenire l’impiego o il reimpiego di mezzi di provenienza delittuosa.
Processi amministrativo‑contabili e di reporting
Con riferimento ai reati di cui all’art. 25‑octies, assumono rilievo, in chiave unitaria, anche i processi che assicurano la tracciabilità e la rappresentazione delle operazioni aziendali, e segnatamente:
- la tenuta della contabilità generale e analitica, inclusa la registrazione sistematica degli incassi e dei pagamenti, delle movimentazioni di magazzino, degli investimenti e delle operazioni straordinarie;
- la riconciliazione periodica tra contabilità, estratti conto bancari, registri di magazzino e documentazione extracontabile di supporto (contratti, ordini, DDT, fatture, verbali di collaudo, ecc.);
- la predisposizione di bilanci, situazioni periodiche, rendiconti finanziari e report gestionali (per commessa, per area, per business unit), con analisi degli scostamenti rispetto a budget e consuntivi storici;
- la conservazione ordinata e completa della documentazione amministrativa e contrattuale a supporto delle operazioni registrate.
Tali processi, pur non costituendo in sé attività tipicamente generatrici di rischio, rappresentano un presidio essenziale per rilevare tempestivamente eventuali anomalie nei flussi di beni e denaro, e quindi per prevenire – in chiave sistemica – che l’ente divenga veicolo di operazioni di provenienza illecita o di reimpiego di proventi da reato.
Processi decisionali e di governance
Sono altresì rilevanti, in prospettiva generale:
- i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi delegati relativi a:
- approvazione di investimenti e operazioni straordinarie;
- definizione di politiche finanziarie e di tesoreria;
- scelte strategiche di sviluppo e diversificazione;
- i processi di definizione, aggiornamento e applicazione dei poteri di firma e delle deleghe interne, con particolare riguardo:
- alla capacità di impegnare l’ente verso terzi;
- alla sottoscrizione di contratti di fornitura e di finanziamento;
- all’autorizzazione di pagamenti di importo rilevante o non ricorrente.
La corretta strutturazione e tracciabilità di tali processi di governance costituisce un elemento fondamentale per ridurre la discrezionalità non controllata e garantire che le decisioni con impatto sui flussi di beni e risorse finanziarie siano adeguatamente motivate, documentate e soggette a controlli incrociati.
1.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte
In relazione alle attività sensibili sopra individuate, risultano particolarmente coinvolti, in via astratta, i seguenti organi e funzioni di Impresa Coromano, secondo le rispettive competenze organizzative:
Consiglio di Amministrazione (CdA)
definizione delle linee strategiche, deliberazione di investimenti rilevanti, operazioni straordinarie, politiche finanziarie e di gestione del rischio; approvazione del Modello e dei principali presidi 231.
RCA (Responsabile Commerciale e Acquisti)
attuazione operativa delle strategie approvate, sovrintendenza ai processi decisionali rilevanti in materia di investimenti, acquisti, finanza.
RAMM (Responsabile Amministrazione, Finanza e Tesoreria)
gestione dei flussi bancari e finanziari, riconciliazioni, pagamenti, incassi, monitoraggio delle operazioni di importo significativo, gestione carte aziendali.
AA (Operatore Amministrativo)
registrazioni contabili, conservazione documentale, riconciliazioni con la contabilità di magazzino, presidio della tracciabilità amministrativa delle operazioni.
Addetti Acquisti e Gestione Materiali (RTP, DT, ATT, CM, RM, OM, OF, CS)
gestione degli acquisti, selezione e qualifica dei fornitori, approvvigionamento di beni e servizi, gestione magazzino, registrazione delle movimentazioni, verifica della documentazione di provenienza.
RDD (Rappresentante Direzione)
valutazione controparti, due diligence su investimenti e partecipazioni, supporto alle decisioni del CdA in materia di operazioni straordinarie.
Commercialista e consulenti esterni: supporto tecnico‑contabile, fiscale e legale, valutazioni sulla sostenibilità finanziaria e sulle ricadute economiche di investimenti e operazioni complesse.
RSGI (Responsabile Sistema di Gestione Integrato)
coordinamento dei presidi procedurali e documentali che integrano la compliance 231 con i sistemi di gestione qualità/ambiente/sicurezza.
OdV (Organismo di Vigilanza)
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello in relazione ai reati di cui all’art. 25‑octies, nonché proposta di aggiornamento dello stesso.
1.5 Principi e norme generali di comportamento
In relazione alle attività sensibili individuate, è fatto divieto assoluto ai Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa, anche omissivamente, a comportamenti che, considerati singolarmente o nel loro complesso, siano idonei a integrare, anche solo astrattamente, le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25‑octies;
- utilizzare l’operatività aziendale per ricevere, occultare, sostituire, trasferire, impiegare o reimpiegare denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- favorire, mediante prassi di fatto o deroghe informali a procedure e controlli, la circolazione nel patrimonio aziendale di risorse finanziarie o materiali non adeguatamente giustificate o tracciate.
In particolare, i Destinatari:
- devono attenersi scrupolosamente alle procedure interne e alle istruzioni operative adottate da Impresa Coromano in materia di approvvigionamenti, gestione magazzino, finanza, investimenti, gestione documentale;
- devono astenersi dal concludere operazioni (acquisti, vendite, finanziamenti, investimenti) che presentino profili di anomalia non adeguatamente chiariti e documentati;
- hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’OdV qualsiasi situazione in cui sussista il sospetto che siano stati commessi o possano essere commessi reati di cui all’art. 25‑octies, o comunque significativi scostamenti rispetto alle procedure di controllo previste dal Modello e dal sistema SGI.
Le violazioni dei presidi previsti dalla presente Parte Speciale e dalle procedure richiamate sono soggette al Sistema Disciplinare adottato dalla Società, documento integrante del Modello Organizzativo 231, a cui si rimanda..
1.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
Ai fini dell’attuazione delle regole e dei divieti elencati al paragrafo 1.5, la Società e tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare i principi procedurali di seguito descritti, che si innestano sulle procedure del Sistema di Gestione Integrato (SGI) e costituiscono, nel loro complesso, il presidio organizzativo a presidio delle attività sensibili connesse ai reati di cui all’art. 25‑octies del Decreto.
Le regole che seguono sono vincolanti per la Società e per i Destinatari nello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo 1.3.
Approvvigionamento di beni e gestione del magazzino
La Società, attraverso le procedure PQ.15 – APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE MATERIALI e PQ.33 – VALUTAZIONE FORNITORI, assicura che:
i fornitori siano selezionati previa verifica documentata dei requisiti di base, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- visura camerale aggiornata;
- partita IVA e iscrizione alla CCIAA;
- regolarità contributiva (DURC);
- eventuali referenze commerciali o tecniche;
ogni acquisto sia tracciato mediante:
- ordini di acquisto formalizzati per iscritto, contenenti, tra l’altro, descrizione del bene/servizio, quantità, prezzo, termini di pagamento;
- documenti di trasporto (DDT) obbligatori, coerenti con l’ordine, da esibire al momento della consegna e conservare a supporto delle registrazioni contabili;
le movimentazioni di magazzino siano registrate in modo sistematico e tempestivo, con:
- aggiornamento dei registri o sistemi informatici di magazzino;
- inventari periodici e riconciliazione con la contabilità generale;
- analisi delle eventuali differenze inventariali e tracciabilità delle relative cause ed esiti;
per gli acquisti di beni usati siano previste cautele rafforzate, tra cui, in particolare:
- preventiva autorizzazione dell’organo delegato competente, in funzione dell’importo e della tipologia di bene;
- acquisizione di documentazione attestante l’origine e la legittima provenienza del bene (es. documenti di acquisto originari, libretti, certificazioni, dichiarazioni del cedente);
- valutazione della congruità del prezzo mediante perizia o comunque mediante idonei elementi comparativi;
- utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili;
- nei contratti e negli ordini con i fornitori siano inserite clausole 231, tra cui:
- dichiarazione di legittima provenienza dei beni forniti;
- impegno al rispetto della normativa applicabile e del Modello 231;
- clausole risolutive espresse e/o penali in caso di accertata violazione di obblighi rilevanti ai fini 231.
Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria
La Società, mediante la procedura PMOG.01 – GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E TRACCIABILITÀ PAGAMENTI, disciplina in modo puntuale l’operatività finanziaria, prevedendo che:
- siano utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, assegni non trasferibili, strumenti elettronici), salvo i soli casi di spese minute regolati da apposite procedure interne, con limiti di importo particolarmente contenuti;
- l’utilizzo del denaro contante sia vietato, salvo ipotesi eccezionali e residuali previste dalla procedura, comunque entro soglie interne restrittive e con obbligo di rendicontazione puntuale;
- sia assicurata la segregazione delle funzioni nelle fasi di:
- proposta e predisposizione del pagamento;
- autorizzazione in base a soglie di importo e tipologia di operazione;
- esecuzione materiale del pagamento;
- registrazione contabile;
- vengano effettuate riconciliazioni bancarie periodiche, che includano:
- verifica sistematica della corrispondenza tra estratti conto e registrazioni contabili;
- individuazione di eventuali movimentazioni anomale (per importo, causale, controparte, frequenza);
- segnalazione all’OdV di profili ritenuti significativi o comunque non adeguatamente giustificati;
- l’uso di carte di credito aziendali, carte carburante o altri strumenti similari sia regolato da regole interne che prevedano, tra l’altro:
- assegnazione nominativa;
- limiti di spesa;
- divieto di utilizzo per finalità personali;
- rendicontazione periodica con allegazione dei giustificativi.
Investimenti e operazioni straordinarie
Per gli investimenti rilevanti e per le operazioni aventi impatto strutturale sull’assetto patrimoniale o organizzativo, la Società prevede che:
- Vengano documentate:
- le ragioni economico‑strategiche dell’operazione;
- i costi stimati, i benefici attesi e l’analisi dei rischi;
- la provenienza dei fondi necessari all’investimento (autofinanziamento, finanziamenti esterni, apporti dei soci), con indicazione dei relativi documenti di supporto (estratti conto, contratti di finanziamento, delibere, ecc.);
- la congruità dei prezzi sia verificata mediante: raccolta di più preventivi comparativi, ove possibile, ovvero acquisizione di perizie indipendenti o valutazioni tecniche di terzi per beni e operazioni di importo rilevante (in particolare, beni immobili, impianti, partecipazioni);
per gli investimenti immobiliari, siano richieste ed esaminate, tra l’altro:
- perizie tecniche aggiornate;
- visure catastali e ipotecarie complete;
- documentazione urbanistico‑edilizia;
- ogni ulteriore documento ritenuto necessario ai fini di una due diligence minima di legalità e regolarità tecnico‑amministrativa;
per le acquisizioni di partecipazioni, rami d’azienda o altre operazioni straordinarie, sia svolta una due diligence completa (contabile, legale, fiscale, reputazionale) avvalendosi, ove opportuno, di professionisti esterni, con relativa documentazione conservata in apposito fascicolo dell’operazione e richiamata nelle deliberazioni degli organi sociali.
Controlli amministrativo‑contabili e tracciabilità delle operazioni
La Società assicura la tracciabilità delle operazioni e la coerenza tra flussi reali e rappresentazione contabile mediante:
un sistema di contabilità generale informatizzato, che garantisca:
- la tempestiva registrazione dei fatti di gestione;
- l’attribuzione corretta delle causali contabili;
- la segregazione delle funzioni tra chi dispone, esegue e registra le operazioni;
l’effettuazione di riconciliazioni periodiche tra:
- contabilità generale e conti bancari;
- contabilità e registri di magazzino;
- contabilità clienti/fornitori ed estratti conto analitici di saldaconto;
- con formalizzazione degli esiti e gestione documentata delle differenze riscontrate;
la predisposizione del bilancio annuale con il supporto del Commercialista e del Revisore Legale, nonché di situazioni infrannuali (ad esempio trimestrali) con analisi degli scostamenti rispetto a budget e consuntivi storici;
la corretta conservazione della documentazione amministrativa e contabile (contratti, ordini, DDT, fatture, estratti conto, report gestionali, verbali di organi sociali), in modo da consentire la ricostruzione, in ogni momento, del processo decisionale e operativo sottostante a ciascuna operazione.
Presidi per la prevenzione dell’autoriciclaggio
La Società considera la prevenzione dell’autoriciclaggio indissolubilmente collegata all’efficacia dei protocolli sui reati presupposto.
A tal fine:
- integra e coordina i protocolli 231 posti a presidio dei principali reati presupposto connessi all’attività (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati tributari, reati ambientali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, frodi, reati societari), come descritti nelle rispettive Parti Speciali del Modello;
- inserisce nel sistema di controllo interno specifici controlli di coerenza dei flussi finanziari con l’attività dichiarata, tra cui, a titolo esemplificativo:
- analisi dei margini per commessa e confronto con i preventivi;
- verifica degli scostamenti significativi rispetto a budget e standard di settore;
- esame di eventuali anomalie ricorrenti nei flussi di entrata e di uscita;
- documenta tali controlli in report periodici (es. gestionali, di controllo di gestione, relazioni del Commercialista e del Revisore), che costituiscono parte integrante del set documentale a disposizione dell’OdV.
Rapporti con fornitori, collaboratori esterni e partner contrattuali
Nella gestione dei rapporti con fornitori, collaboratori e partner, la Società prevede:
- verifiche preventive sull’attendibilità dei soggetti con i quali instaura relazioni economicamente rilevanti, mediante, tra l’altro:
- visure camerali aggiornate;
- verifica della regolarità contributiva (DURC) ove applicabile;
- analisi della coerenza tra l’oggetto sociale/attività dichiarata e le prestazioni richieste;
- verifiche, nei limiti consentiti, sull’assenza di carichi pendenti o procedimenti per reati particolarmente sensibili in chiave 231;
- l’inserimento nei contratti di forniture, consulenze, appalti, subappalti e partnership di specifiche clausole contrattuali 231, che prevedano, tra l’altro dichiarazione di conoscenza del D.Lgs. 231/2001, del Modello Organizzativo e del Codice Etico della Società, impegno al rispetto dei principi e delle regole del Modello e del Codice Etico e clausole risolutive espresse e/o penali in caso di violazione degli obblighi assunti, con facoltà per la Società di risolvere il rapporto e di attivare eventuali ulteriori rimedi.
Ulteriori principi organizzativi e formativi
A completamento dei presidi sopra indicati, la Società prevede:
- formazione 231 obbligatoria per le funzioni coinvolte nelle attività sensibili, nei quali siano espressamente trattati i contenuti dell’art. 25‑octies del Decreto, i presidi procedurali interni e i doveri di segnalazione verso l’OdV;
- Sistema di segnalazione (Whistleblowing) e Sistema Disciplinare: Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (D.Lgs. 24/2023), la Società ha adottato un sistema interno di segnalazione (whistleblowing) attraverso il quale tutti i Destinatari del Modello possono segnalare, anche in forma anonima e con garanzie di riservatezza e protezione, condotte illecite o violazioni del Modello 231, ivi comprese le violazioni della normativa in materia di riciclaggio.
- un aggiornamento periodico delle procedure interne (PQ.15, PQ.33, PMOG.01, PQ.26 e delle altre eventualmente rilevanti) in funzione dell’evoluzione normativa, delle prassi applicative e dell’esperienza maturata nell’attività di controllo interno e nelle verifiche dell’OdV.
1.7 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell’interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.
Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
L’Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
PARTE SPECIALE
SEZIONE L
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)
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INDICE
1.1 Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
1.2 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
1.3 Le attività sensibili
1.4 Principi generali di comportamento
1.5 Protocolli specifici di prevenzione
1.6 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione della parte speciale di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs.n.231/2001, con l’approvazione della Legge n.63 Art.20 del 1° marzo 2001 concernente la prevenzione ed il divieto a non indurre alcuno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria quando questi ha la facoltà di non rispondere
La presente parte speciale si riferisce ai reati di cui all’Art.25-decies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori di Impresa Coromano, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica
1.2 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
L’art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell’ente in relazione al delitto di cui all’art. 377-bis c.p., che punisce chi, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce una persona a:
- non rendere dichiarazioni;
- ovvero, rendere dichiarazioni mendacidavanti all’Autorità Giudiziaria, quando tale persona è chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e si trova in una posizione che le attribuisce la facoltà di non rispondere (tipicamente, indagati in procedimenti connessi o collegati).
Ai fini della prevenzione ex D.Lgs. 231/2001, il rischio rilevante per l’ente è, in sintesi, quello che soggetti apicali o sottoposti:
- esercitino pressioni, minacce, promesse o altre forme di condizionamento nei confronti di persone chiamate dall’A.G. a rendere dichiarazioni, affinché:
- non riferiscano fatti a loro conoscenza;
- riferiscano in modo parziale, reticente o mendace;
- sfruttino il proprio ruolo gerarchico o il rapporto di dipendenza economica/organizzativa per ottenere dichiarazioni funzionali alla difesa personale o alla tutela di interessi aziendali contingenti, in contrasto con i doveri di lealtà verso l’Autorità Giudiziaria.
1.2 Le attività sensibili
Nell’ambito delle attività sono individuate presso l’azienda le seguenti fattispecie a rischio:
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la Società
- Gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.
In particolare, in relazione alla specifica operatività di Impresa Coromano, risultano astrattamente esposte al rischio di commissione del reato di cui all’art. 377-bis c.p., e dunque rilevanti ai sensi dell’art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 le seguenti aree:
Gestione dei cantieri e della sicurezza sul lavoro
- incidenti gravi o mortali, infortuni con esiti permanenti;
- ispezioni dell’ATS / Ispettorato del Lavoro / P.G.;
- dichiarazioni rese da RSPP, preposti, capi cantiere, lavoratori.
Gestione degli aspetti ambientali di cantiere
- sversamenti, inquinamenti, gestione rifiuti;
- controlli ARPA / NOE / altri organi;
- dichiarazioni rese da RA, RSGI, tecnici, subappaltatori.
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- procedimenti contenziosi;
- dichiarazioni rese dai tecnici aziendali.
Gestione dei contenziosi civili, amministrativi, tributari e penali
- cause di lavoro, infortuni, responsabilità civile, contenziosi con PA;
- contenziosi fiscali potenzialmente collegati a profili penali;
- rapporti con legali, consulenti tecnici, CTU/CTP, testimoni interni ed esterni.
– Gestione delle “emergenze giudiziarie” e delle indagini 231
– accessi e sequestri della P.G. o A.G.;
– avvisi di garanzia, misure cautelari personali o reali;
– procedimenti penali a carico di apicali o della Società.
In tali aree, la possibilità che vengano rese dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria o ad organi inquirenti è elevata; di conseguenza, il rischio organizzativo che soggetti interni tentino di orientare, condizionare o manipolare le dichiarazioni di altri soggetti (interni o esterni) assume rilievo ai fini dell’art. 25-decies.
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
Organi e funzioni coinvolte:
- Consiglio di Amministrazione
- Datore di lavoro
- Ogni posizione di responsabile
1.3 Principi generali di comportamento
Divieti assoluti
Nel perimetro di applicazione del Modello 231, Impresa Coromano vieta in modo espresso e assoluto a tutti i Destinatari (apicali, dipendenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali, subappaltatori) di porre in essere, direttamente o indirettamente, qualsiasi condotta riconducibile all’art. 377-bis c.p., e, in particolare:
- minacciare o esercitare violenza, anche solo implicita, nei confronti di persone chiamate a rendere dichiarazioni;
- offrire, promettere o riconoscere denaro, vantaggi, utilità di qualsiasi natura (anche solo non patrimoniali) in cambio di:
- mancata resa di dichiarazioni;
- dichiarazioni parziali, reticenti o mendaci;
- sollecitare, suggerire, “preparare” o orientare il contenuto delle dichiarazioni di soggetti chiamati a deporre, in modo tale da alterarne la spontaneità e veridicità;
- di concordare con altri soggetti “versioni di comodo” dei fatti da rappresentare all’A.G., purché tali condotte siano dirette a influenzare dichiarazioni da rendere in un procedimento penale;
- di porre in essere qualsiasi forma, anche solo indiretta, di pressione o condizionamento nei confronti di whistleblower o segnalanti interni, finalizzata a indurli a modificare, ritrattare o minimizzare quanto segnalato e/o quanto riferito all’Autorità Giudiziaria.
Obblighi di collaborazione leale con l’Autorità Giudiziaria
Fermo restando il diritto di difesa del singolo e dell’ente, i Destinatari sono tenuti a:
- attenersi ai principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione nei rapporti con:
- Autorità Giudiziaria;
- Polizia Giudiziaria;
- Organi di Vigilanza (ATS, Ispettorato del Lavoro, ARPA, NOE, GdF, ecc.);
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche solo essere percepito come tentativo di:
- occultare informazioni rilevanti;
- indurre altri a non riferire fatti a loro conoscenza;
- orientare testimoni, consulenti o coindagati a rendere dichiarazioni non veritiere;
- informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico e/o l’OdV, o segnalare tramite canale whistleblowing, nel caso in cui:
- ricevano richieste, pressioni o sollecitazioni a modificare il proprio racconto dei fatti;
- vengano a conoscenza di condotte volte a “pilotare” dichiarazioni di altri soggetti.
Le violazioni dei presidi previsti dalla presente Parte Speciale e dalle procedure richiamate sono soggette al Sistema Disciplinare adottato dalla Società, documento integrante del Modello Organizzativo 231, a cui si rimanda.
1.4 Protocolli specifici di prevenzione
In linea con i principi generali sopra riportati e con il Codice Etico, Impresa Coromano ha adottato specifici protocolli di controllo interno 231 che costituiscono presidi strutturali essenziali per la prevenzione del rischio di commissione del reato di cui all’art. 25-decies.
Tali protocolli:
- sono parte integrante del Sistema di Gestione Integrato (SGI) e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231;
- disciplinano in modo tracciabile e verificabile la gestione delle situazioni a rischio di commissione del reato di cui all’art. 377-bis c.p.;
- definiscono ruoli, responsabilità, poteri autorizzativi e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- prevedono divieti operativi espressi, segregazione delle funzioni e controlli di conformità volti a prevenire condotte di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.
In relazione al rischio specifico di cui all’art. 25-decies D.Lgs. 231/2001, le procedure di riferimento sono:
PMOG 03 – Procedura accordi transattivi e controversie
La PMOG 03 – Procedura accordi transattivi e controversie costituisce un presidio strutturale di prevenzione del rischio di cui all’art. 25-decies, in quanto:
- disciplina in modo procedurale la gestione:
- degli accordi transattivi (stragiudiziali e giudiziali);
- del contenzioso civile, penale, amministrativo, tributario;
- degli arbitrati, conciliazioni e mediazioni;
- individua le Figure di riferimento per le diverse tipologie di controversie (CDA, RAMM, RP, RTA, RSPP, RA ecc.), stabilendo un assetto di poteri e responsabilità tracciato e verificabile;
- prevede, tra l’altro, specifici **divieti operativi** strettamente collegati alla prevenzione dell’art. 25-decies, quali:
- “È VIETATO offrire utilità a giudici, CTU, testimoni, arbitri”;
- “DIVIETO: NON indurre testimoni a false testimonianze”;
- “DIVIETO: NO compensi per testimonianze favorevoli”;
- “È VIETATO produrre documenti falsi come prove”;
- “DIVIETO: NON occultare/distruggere prove sfavorevoli”;
- “DIVIETO: NON alterare luoghi prima ispezione”.
Inoltre, la PMOG 03:
- stabilisce che i testimoni (interni/esterni) siano individuati e gestiti dal legale incaricato, con il supporto delle Figure di riferimento, le quali:
- possono contattarli per aspetti organizzativi e informativi;
- devono tuttavia **istruirli alla veridicità delle dichiarazioni, senza alcuna pressione sul contenuto;
- prevede che la lettera di incarico ai legali esterni includa obblighi e divieti coerenti con il Modello 231
- assicura la tracciabilità delle valutazioni, delle decisioni e dei pagamenti legati alle transazioni e ai contenziosi, riducendo il rischio di accordi occulti o pattuizioni illecite funzionali a “comprare” dichiarazioni.
La procedura, inoltre, prevede flussi informativi verso l’OdV (ad es. per controversie e transazioni oltre determinate soglie, nonché per segnalazioni “urgenti” di condotte anomale), consentendo un controllo sistematico da parte dell’Organismo di Vigilanza sull’applicazione dei protocolli e sull’eventuale emersione di situazioni riconducibili al rischio 25-decies.
PMOG 06 – Procedura gestione emergenze giudiziarie e contenzioso 231
La PMOG 06 – Procedura gestione emergenze giudiziarie e contenzioso 231 disciplina in modo organico la gestione delle cosiddette “Emergenze 231”, ossia:
- accessi, ispezioni e sequestri da parte dell’Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria;
- ricezione di avvisi di garanzia, citazioni o misure cautelari a carico di esponenti aziendali o della Società;
- infortuni gravi/mortali o disastri ambientali.
Tali scenari coincidono con le fasi di massima esposizione al rischio di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.
La PMOG 06 prevede, tra l’altro:
- a) Crisis Management Team (CMT) e ruolo dell’OdV
- Attivazione immediata del CMT in caso di emergenza, con composizione predefinita (RCA, RTA, RAMM, RP, RSPP, RA, RSGI, legale penale della Società).
- Partecipazione dell’OdV alle riunioni del CMT “in veste consultiva e di monitoraggio per garantire che le decisioni non violino il Modello 231”.
Ciò assicura che:
- le decisioni più delicate vengano assunte in modo collegiale e documentato;
- l’OdV sia costantemente informato sull’evoluzione della crisi e possa vigilare anche su eventuali dinamiche di pressione o condizionamento delle dichiarazioni.
- b) Protocollo gestione rapporti con l’Autorità
In caso di accessi/ispezioni di P.G. o Organi di Vigilanza:
- identificazione dei funzionari e acquisizione degli atti legittimanti (decreti, ordini di ispezione);
- attivazione immediata del CMT;
- obbligo di applicare la PCI 231 Gestione Ispezioni;
- divieto di rilasciare dichiarazioni spontanee non coordinate con il CMT e/o i legali;
- acquisizione di copia dei verbali.
Questo schema:
– centralizza la gestione dei rapporti con l’Autorità;
– riduce il rischio che singoli soggetti, isolati, subiscano o esercitino pressioni improprie;
– evita interferenze disordinate sui fatti, in coerenza con il Modello 231.
- c) Gestione del conflitto di interessi nella rappresentanza processuale
La PMOG 06 prevede un meccanismo di gestione del conflitto di interessi quando il Legale Rappresentante (o altri apicali) sia indagato per il medesimo reato presupposto:
- verifica di compatibilità all’apertura del procedimento;
- in caso di coinvolgimento del Presidente, trasferimento automatico del potere di rappresentanza dell’ente e di nomina del difensore al Vice Presidente, previa verifica della sua estraneità al reato;
- se anche il Vice è indagato, obbligo di astensione di entrambi e nomina, da parte dei consiglieri non coinvolti, di un Rappresentante Speciale (Curatore) indipendente;
- autonomia della difesa dell’ente:
- il difensore della Società deve essere diverso da quello degli amministratori indagati;
- la Società non può condividere la strategia difensiva con i soggetti fisici qualora vi sia potenziale conflitto (es. ammissione di colpa del soggetto fisico vs. prova dell’adeguatezza del Modello).
Questo assetto:
- previene il rischio che la difesa dell’ente sia assorbita da interessi individuali;
- riduce, in via organizzativa, la possibilità che apicali indagati utilizzino la posizione di vertice per indirizzare, in proprio favore, le dichiarazioni di dipendenti o collaboratori.
- d) Self-cleaning e revisione del Modello (art. 17 D.Lgs. 231/2001)
La PMOG 06 prevede che, prima dell’apertura del dibattimento, il CMT attivi misure di “Self-Cleaning”, tra cui:
- riparazione del danno (risarcimenti, bonifiche);
- allontanamento o sospensione cautelare dei soggetti apicali o dipendenti indagati;
- revisione del Modello 231 entro 30 giorni, sulla base di un’analisi causale dell’OdV;
- messa a disposizione del profitto (accantonamento in fondo vincolato).
Queste misure:
- incidono anche sul rischio 25-decies, poiché l’allontanamento/sospensione dei soggetti indagati può ridurre la loro capacità di pressione interna;
- consentono di recepire, in sede di aggiornamento del Modello, eventuali criticità emerse nella gestione dei rapporti con testimoni, coindagati, consulenti e organi inquirenti.
- e) Flussi informativi, comunicazione esterna e tutela dei dipendenti
La PMOG 06, infine, disciplina:
flussi informativi verso l’OdV
- notifica immediata dell’evento critico;
- trasmissione dei verbali;
- report periodici sullo stato della crisi;
comunicazione verso l’esterno:
- divieto assoluto per dipendenti e subappaltatori di rilasciare dichiarazioni a terzi o ai media;
- gestione di ogni comunicazione esterna da parte del Legale rappresentante (o suo sostituto in caso di conflitto), previa consultazione con i legali;
tutela dei dipendenti:
– protezione del whistleblower che abbia segnalato l’irregolarità;
– formazione specifica post-evento per il personale di cantiere.
Sul piano del rischio 25-decies:
- la centralizzazione della comunicazione previene iniziative individuali che potrebbero sfociare in dichiarazioni non coordinate o in indebite pressioni su altri soggetti;
- la protezione dei segnalanti riduce il rischio di ritorsioni o pressioni per indurli a modificare o ritrattare le informazioni rese, sia internamente sia all’A.G.
1.5 Ruolo dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (OdV), nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti dal Modello, svolge un ruolo centrale anche con riguardo al rischio di commissione del reato di cui all’art. 25-decies. In particolare, l’OdV:
- riceve i flussi informativi previsti da:
- PMOG 03 (contenziosi, transazioni, segnalazioni di anomalie nei rapporti con testimoni, giudici, CTU, ecc.);
- PMOG 06 (notifica delle emergenze 231, verbali di accesso/ispezione, report sull’andamento della crisi);
- verifica, anche mediante audit e richieste di informazioni mirate:
- l’effettiva applicazione dei divieti e delle prescrizioni contenuti nelle procedure;
- la corretta separazione tra difesa dell’ente e difesa delle persone fisiche;
- l’adeguatezza delle misure di self-cleaning e degli aggiornamenti del Modello in relazione a criticità emerse;
- segnala al CdA:
- eventuali carenze organizzative o procedurali che possano agevolare condotte di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci;
- proposte di modifica/integrazione del Modello e delle procedure (PMOG 03, PMOG 06, PCI 231 Gestione Ispezioni, procedure whistleblowing, sistema disciplinare).
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
PARTE SPECIALE
SEZIONE M
REATI AMBIENTALI
(Art. 25‑undecies D.Lgs. 231/2001)
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INDICE
1.1 Introduzione e funzione della Parte Speciale dei reati ambientali
1.2 Criteri per la definizione dei reati ambientali
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001
1.3.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
1.3.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
1.3.3 Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
1.3.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
1.3.5 Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
1.3.6 Associazioni a delinquere con finalità ambientale (circostanze aggravanti) (art. 452-octies c.p.)
1.3.7 Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)
1.3.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
1.3.9 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di specie protette (art. 727-bis c.p.)
1.3.10 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
1.3.11 Commercio internazionale di flora e fauna selvatiche (CITES) (L. 7 febbraio 1992, n. 150)
1.3.12 Scarichi di acque reflue – sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)
1.3.13 Albo nazionale gestori ambientali – sospensione e cancellazione (art. 212, comma 19-ter D.Lgs. 152/2006)
1.3.14 Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 D.Lgs. 152/2006)
1.3.15 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006)
1.3.16 Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)
1.3.17 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
1.3.18 Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)
1.3.19 Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
1.3.20 Violazione obblighi di comunicazione, registri e formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
1.3.21 Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
1.3.22 Aggravante dell’attività di impresa (art. 259-bis D.Lgs. 152/2006)
1.3.23 Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006)
1.3.24 Sistema di tracciabilità dei rifiuti e RENTRI (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006; D.M. 4 aprile 2023, n. 59)
1.3.25 Superamento valori limite di emissione (art. 279 D.Lgs. 152/2006)
1.3.26 Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
1.3.27 Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)
1.3.28 Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono (art. 3 L. 6 dicembre 1993, n. 549)
1.4 Le attività sensibili relative ai reati ambientali
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.6 Principi e regole di comportamento
1.7 Principi e norme generali di comportamento
1.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
1.9 Impegni per la salvaguardia ambientale
1.10 Controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati ambientali
La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di Impresa Coromano, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner commerciali e/o operativi (di seguito, congiuntamente, i “Destinatari”), come già definiti nella Parte Generale del Modello.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, in coerenza con:
- l’art. 25‑undecies D.Lgs. 231/2001;
- la normativa ambientale nazionale e regionale applicabile;
- il Sistema di Gestione Ambientale aziendale certificato UNI EN ISO 14001.
In particolare, la presente Parte Speciale si propone di:
- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare nelle aree e attività sensibili individuate dall’analisi dei rischi 231;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai Responsabili di funzione gli strumenti operativi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica in materia ambientale.
In applicazione dei principi contenuti nella presente Parte Speciale, la Società ha adottato e mantiene:
- un Sistema di Gestione Integrato, certificato ISO 14001 per la componente ambientale;
- procedure e istruzioni operative (PQ e IST) relative alla gestione degli aspetti ambientali, allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione scarichi/emissioni, alla gestione delle emergenze e delle bonifiche;
- presidi di controllo 231 (Codice Etico, sistema disciplinare, clausole contrattuali 231, whistleblowing, flussi verso OdV), integrati con il SGI.
1.2 Criteri per la definizione dei reati ambientali
Ai fini del Modello 231, per reati ambientali si intendono le fattispecie penali richiamate dall’art. 25‑undecies D.Lgs. 231/2001, la cui commissione:
- arreca o è idonea ad arrecare un deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo), della flora, della fauna, dell’agricoltura, della biodiversità o degli habitat protetti;
- può derivare sia da condotte dolose sia da condotte colpose (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).
L’evoluzione normativa, a partire dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, dal D.Lgs. 121/2011 e, da ultimo, dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, ha:
- ampliato e aggravato il catalogo dei reati ambientali;
- inciso profondamente sull’art. 25‑undecies D.Lgs. 231/2001 (sanzioni pecuniarie e interdittive, anche definitive ex art. 16, comma 3);
- introdotto specifiche aggravanti per i reati commessi nell’ambito di attività d’impresa (art. 259‑bis D.Lgs. 152/2006);
- esteso agli illeciti ambientali strumenti di indagine e operazioni sotto copertura già previsti per i reati transnazionali.
La presente Parte Speciale è stata redatta tenendo conto:
- delle modifiche normative sopra richiamate;
- dell’analisi di rischio 231 ambientale condotta da Impresa Coromano sulle proprie attività (cantieri stradali, impianto di frantumazione-vagliatura, gestione rifiuti inerti e pericolosi, scarichi idrici, emissioni in atmosfera);
- delle procedure e dei controlli del SGI- ISO 14001 già implementati.
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001
In considerazione delle caratteristiche operative di Impresa Coromano (settore costruzioni, con impianto di frantumazione/vagliatura inerti, gestione di rifiuti non pericolosi e pericolosi con AUA), risultano astrattamente rilevanti, tra quelle elencate dall’art. 25‑undecies, in particolare le seguenti fattispecie, per le quali l’analisi dei rischi ha individuato aree/processi sensibili e presidi:
1.3.1 Inquinamento ambientale (art. 452‑bis c.p.)
Introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68; aggravanti per aree protette/vincolate introdotte dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv. L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Descrizione sintetica: punisce chi, abusivamente, cagiona una compromissione o deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo/sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora, fauna o agricoltura.
Esempio astratto per Impresa Coromano: in sede aziendale si verifica una rottura della tubazione di carico del serbatoio gasolio. L’evento non viene gestito secondo IST.34 (“Gestione emergenze sostanze pericolose”):
- non si attivano i kit di contenimento;
- non si convoglia il prodotto verso le vasche;
- non si informa tempestivamente ARPA.
Il gasolio penetra nel sottosuolo e, a seguito di indagini, vengono rilevati superamenti significativi e misurabili delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). L’evento integra astrattamente un rischio di inquinamento ambientale ai sensi dell’art. 452‑bis c.p.
1.3.2 Disastro ambientale (art. 452‑quater c.p.)
Introdotto dalla L. 68/2015; modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv. L. 137/2023 (aggravanti per aree protette/vincolate).
Descrizione sintetica: punisce chi, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, inteso come:
alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, oppure
alterazione eliminabile solo con provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi, oppure
offesa alla pubblica incolumità per l’estensione o la gravità della compromissione.
Rilevanza per Impresa Coromano: rischio considerato remoto e non applicabile rispetto a dimensione e tipologia di attività; resta il divieto generale di comportamenti che possano aggravare eventi verso tale fattispecie.
1.3.3 Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452‑quinquies c.p.)
Introdotto dalla L. 68/2015.
Descrizione sintetica: prevede la punibilità per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452‑bis e 452‑quater; le pene sono diminuite rispetto ai corrispondenti delitti dolosi.
Esempio astratto per Impresa Coromano: nell’area impianto di frantumazione-vagliatura, la manutenzione programmata dei sistemi di abbattimento polveri (es. sistemi di bagnatura) viene ripetutamente rinviata:
- i responsabili non effettuano la manutenzione ordinaria impianto;
- non vengono eseguiti controlli periodici sulle emissioni;
- le segnalazioni interne di “near miss” polveri non sono gestite.
Nel tempo, le emissioni diffuse superano in modo rilevante i limiti autorizzativi, causando un deterioramento significativo della qualità dell’aria in prossimità di ricettori sensibili. La condotta, originata da negligenza e violazione di procedure, configura astrattamente un’ipotesi colposa di inquinamento ambientale ex art. 452‑quinquies c.p.
1.3.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452‑sexies c.p.)
Introdotto dalla L. 68/2015; modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con L. 3 ottobre 2025, n. 147 (aggravanti per pericolo di compromissione ambientale e per fatti in siti contaminati o strade di accesso).
Descrizione sintetica: punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività; pene aumentate se dal fatto deriva pericolo di compromissione ambientale o se commesso in o verso siti contaminati.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile (nessun impiego/trattamento di materiale radioattivo).
7.3.5 Impedimento del controllo
1.3.5 Impedimento del controllo (art. 452‑septies c.p.)
Introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 3 ottobre 2025, n. 147.
Descrizione sintetica: punisce chi, al fine di impedire, intralciare o eludere l’attività di vigilanza o controllo ambientale o in materia di sicurezza/igiene del lavoro, nega l’accesso, altera lo stato dei luoghi o adotta altri artifici idonei a compromettere gli esiti dell’ispezione.
Esempio astratto per Impresa Coromano: ARPA comunica un sopralluogo presso l’impianto di frantumazione per la verifica di conformità alle prescrizioni AUA o di corretta gestione dei cumuli di rifiuti inerti.
In vista dell’ispezione, un responsabile operativo:
- fa spostare temporaneamente, durante la notte, cumuli di rifiuti non conformi da un’area di deposito non autorizzata a un sito esterno non tracciato;
- dispone di non autorizzare l’accesso agli ispettori in tale area, adducendo motivi di “sicurezza” non fondati;
- istruisce informalmente il personale affinché riferisca di una capacità produttiva inferiore a quella reale.
Tale condotta costituisce, in astratto, un caso di impedimento del controllo ex art. 452‑septies c.p.
1.3.6 Associazioni a delinquere con finalità ambientale (circostanze aggravanti) (art. 452‑octies c.p.)
Introdotto dalla L. 68/2015.
Descrizione sintetica: prevede aggravamenti di pena quando i delitti ambientali sono commessi nell’ambito di associazioni ex art. 416 c.p. o per il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale; ulteriori aumenti se coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile in base al profilo organizzativo e assenza di fenomeni associativi; resta il divieto assoluto di qualsiasi coinvolgimento in condotte associativo‑criminali.
1.3.7 Omessa bonifica (art. 452‑terdecies c.p.)
Introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025.
Descrizione sintetica: punisce chi, essendo obbligato per legge, per ordine del giudice o dell’Autorità, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi in caso di contaminazione.
Esempio astratto per Impresa Coromano: a seguito di uno sversamento significativo di oli esausti da mezzi in manutenzione, l’area di officina esterna risulta contaminata.
ARPA, informata, dispone una caratterizzazione che evidenzia superamento CSR; viene approvato un progetto di bonifica con rimozione terreni contaminati e messa in sicurezza.
Nonostante il provvedimento, la Società prosegue l’attività sull’area senza avviare le opere di bonifica, attuare prescrizioni di messa in sicurezza, prevedere fondi o appalti per il ripristino.
Tale inerzia, in presenza di obbligo formale, configura astrattamente il reato di omessa bonifica ex art. 452‑terdecies c.p.
1.3.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies c.p.)
Aggiornamenti: derivato dall’art. 260 TUA (D.Lgs. 21/2018); aggravato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025 (pericolo per persone/ambiente, siti contaminati, confisca).
Descrizione sintetica: punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e mediante mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi.
Esempio astratto per Impresa Coromano: nel tempo, si struttura un sistema stabile in cui:
- l’impianto di frantumazione riceve sistematicamente rifiuti (codici EER) non compresi nell’AUA;
- una parte dei rifiuti da demolizione viene conferita, tramite trasportatori compiacenti, a cave dismesse prive di autorizzazione, mentre i FIR indicano falsamente conferimenti presso impianti autorizzati;
- la gestione è coordinata da apicali aziendali che pianificano i carichi, gestiscono i rapporti economici in nero con i trasportatori e assicurano la copertura documentale.
La reiterazione organizzata di tali condotte, su volumi rilevanti, configura astrattamente un rischio di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452‑quaterdecies c.p.
1.3.9 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di specie protette (art. 727‑bis c.p.)
Aggiornamenti: modificato dalla L. 6 giugno 2025, n. 82 (inasprimento delle pene, estensione tutela a specie animali e vegetali selvatiche protette e violazioni dei divieti di commercializzazione).
Descrizione sintetica: punisce, fuori dai casi consentiti, chi uccide, cattura o detiene esemplari di specie animali selvatiche protette o distrugge/preleva/detiene esemplari di specie vegetali selvatiche protette, nonché chi viola i divieti di commercializzazione di specie protette.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile alla tipologia ordinaria di cantieri (non insistenti su aree con specie protette); eventuali profili gestiti in via preventiva in sede di autorizzazioni ambientali e vincoli.
1.3.10 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733‑bis c.p.)
Aggiornamenti: modificato dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 (inserimento nel Titolo VIII‑bis c.p. – reati contro il patrimonio culturale) e dalla L. 6 giugno 2025, n. 82 (inasprimento pene).
Descrizione sintetica: punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione; previsione di sequestro in flagranza ad opera degli addetti alla sorveglianza delle aree protette e obbligo di ripristino/risarcimento del danno.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile in via ordinaria (cantieri non in siti Natura 2000 o aree protette); il rischio è indirettamente gestito attraverso le verifiche urbanistico‑ambientali e le eventuali valutazioni di incidenza.
1.3.11 Commercio internazionale di flora e fauna selvatiche (CITES) (artt. 1, 2, 3‑bis e 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150.)
Aggiornamenti: coordinamento periodico con Reg. (CE) n. 338/97, Reg. (CE) n. 939/97 e successivi; aggiornamenti non specificamente del 2025 sulla struttura incriminatrice, ma recepiti nel Catalogo 231.
Descrizione sintetica: sanziona condotte illecite nel commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche, in violazione dei regolamenti CITES (import/export/riesportazione, uso difforme dalle autorizzazioni, detenzione e cessione a fini commerciali, falsificazione o uso di certificati/licenze).
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile (nessuna attività di commercio internazionale di specie CITES)
1.3.12 Scarichi di acque reflue – sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 (TUA).
Aggiornamenti: modificato dal D.Lgs. 46/2014.
Descrizione sintetica: sanziona, tra l’altro, chi effettua:
- scarichi industriali senza autorizzazione;
- scarichi in violazione o oltre i limiti delle prescrizioni autorizzative (soprattutto per sostanze pericolose);
- scarichi in violazione dei divieti ex artt. 103 e 104 TUA.
Esempio astratto per Impresa Coromano: l’AUA autorizza lo scarico delle acque di piazzale e lavaggio mezzi dopo trattamento in vasca di decantazione/disoleazione. Per anni:
- non vengono eseguite le manutenzioni programmate dei disoleatori;
- non si effettuano i campionamenti periodici di autocontrollo previsti;
- fanghi e oli si accumulano oltre i livelli di sicurezza.
A seguito di un controllo ARPA, i campioni di scarico evidenziano superamento dei limiti per idrocarburi e metalli pesanti previsti dall’AUA. Tale condizione integra astrattamente una violazione penale dell’art. 137 TUA.
1.3.13 Albo nazionale gestori ambientali – sospensione e cancellazione (art. 212, comma 19‑ter D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: comma 19‑ter introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116 e modificato dalla L. 147/2025.
Descrizione sintetica: prevede, ferme restando le sanzioni per il reato di cui all’art. 256 TUA, la sospensione o la cancellazione dall’Albo nazionale autotrasportatori (L. 298/1974) per imprese che esercitano autotrasporto cose per conto terzi senza iscrizione e violano il Titolo VI della Parte IV TUA in attività di trasporto; disciplina la recidiva e la durata del divieto di reiscrizione.
Rilevanza per Impresa Coromano: iscritta presso Albo Nazionale Gestori Ambientali, la fattispecie rileva anche indirettamente (scelta di trasportatori iscritti e controlli sull’idoneità dei fornitori).
1.3.14 Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: rubrica e contenuto modificati dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv. L. 137/2023 e dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025 (distinzione tra rifiuti non pericolosi, casi particolari e rifiuti pericolosi; aumento sanzioni; disciplina accertamento tramite videosorveglianza).
Descrizione sintetica: disciplina l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi (da parte di privati e titolari d’impresa/enti), l’immissione in acque, le sanzioni amministrative e penali, nonché l’uso di veicoli a motore e gli inadempimenti alle ordinanze sindacali.
Rilevanza per Impresa Coromano: il nucleo penale (titolari di impresa/responsabili enti) è rilevante ma, ai fini 231, il rischio viene sostanzialmente assorbito dalle nuove fattispecie 255‑bis e 255‑ter, espressamente richiamate dall’art. 25‑undecies come reati presupposto.
1.3.15 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (255‑bis D.Lgs. 152/2006)
Introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025.
Descrizione sintetica: punisce l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi e l’immissione nelle acque, quando ricorrono circostanze aggravate (pericolo per vita/incolumità, pericolo di compromissione ambientale, esecuzione in siti contaminati o strade di accesso).
Esempio astratto per Impresa Coromano:
al termine di un cantiere stradale, per evitare costi di trasporto e conferimento, il capocantiere dispone che:
- parte del fresato bituminoso e degli inerti di risulta sia depositata stabilmente in un’area agricola confinante, con sola intesa verbale col proprietario;
- nessun FIR venga emesso;
- l’area non venga segnalata come deposito temporaneo autorizzato né inserita nel MUD.
In caso di forte pioggia, il materiale viene trascinato nel reticolo idrografico superficiale, con pericolo di compromissione per il corpo idrico. La condotta rientra astrattamente nel rischio di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari ex art. 255‑bis TUA.
1.3.16 Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255‑ter D.Lgs. 152/2006)
Introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025.
Descrizione sintetica: sanziona l’abbandono, il deposito incontrollato o l’immissione nelle acque di rifiuti pericolosi, con pene aggravate se vi è pericolo per persone o ambiente o se il fatto riguarda siti contaminati o aree in emergenza.
Esempio astratto per Impresa Coromano: in un cantiere di manutenzione viene rimossa una porzione di copertura contenente amianto compatto:
- il subappaltatore, non correttamente vigilato, deposita i manufatti su un terreno non autorizzato, senza protezione né cartellonistica;
- non viene emesso alcun FIR né conferimento verso impianto autorizzato;
- i materiali restano accessibili, con rischio per la salute pubblica e per l’ambiente.
L’episodio integra astrattamente il rischio di abbandono di rifiuti pericolosi ex art. 255‑ter TUA.
1.3.17 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: modificato da D.Lgs. 46/2014 e dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025 (nuove aggravanti, confisca, collegamento con art. 259‑bis).
Descrizione sintetica: punisce:
- gestione di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) senza autorizzazione/iscrizione/comunicazione;
- gestione in violazione delle prescrizioni autorizzative;
- realizzazione o gestione non autorizzata di discariche;
- miscelazione vietata e deposito irregolare di rifiuti.
Esempio astratto per Impresa Coromano:
l’impianto di frantumazione autorizzato con AUA per determinati codici EER (es. inerti non pericolosi) riceve sistematicamente:
- terre e rocce da scavo provenienti da un sito potenzialmente contaminato, non comprese tra i codici autorizzati;
- rifiuti misti da costruzione e demolizione con frazione pericolosa non separata.
Nonostante le indicazioni del RA e i limiti AUA, la Direzione operativa decide di trattare tali rifiuti per incrementare il fatturato, senza aggiornare o estendere l’autorizzazione. La condotta integra astrattamente un’attività di gestione non autorizzata ex art. 256 TUA.
1.3.18 Combustione illecita di rifiuti (art. 256‑bis D.Lgs. 152/2006)
Introdotto e modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025 (nuova struttura, aggravanti per pericolo a persone/ambiente, siti emergenziali, confisca mezzi/aree).
Descrizione sintetica: punisce chi appicca il fuoco a rifiuti (pericolosi e non) abbandonati o depositati in modo incontrollato, nonché chi pone in essere condotte di abbandono in funzione della successiva combustione; aggravanti per pericolo per persone/ambiente, siti contaminati o aree interessate da emergenze rifiuti; previste confisca mezzi/aree e obblighi di ripristino/bonifica.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile in base alla politica aziendale e ai processi tipici; la Società prevede espressamente il divieto assoluto di incenerire rifiuti in sede o cantiere.
1.3.19 Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: coordinato con il Titolo V, Parte IV TUA.
Descrizione sintetica: punisce chi cagiona un inquinamento con superamento delle CSR e omette la bonifica secondo il progetto approvato, nonché chi omette la comunicazione di evento potenzialmente contaminante all’Autorità competente.
Esempio astratto per Impresa Coromano: in un’area di deposito temporaneo rifiuti in sede, perdite croniche di oli da mezzi parcheggiati determinano, nel tempo:
- superamento dei valori di CSR per idrocarburi nel suolo;
- evidenza di chiazze oleose e odori persistenti.
L’evento non viene comunicato ad ARPA né al Comune; non vengono avviate caratterizzazioni e progettazioni di bonifica. Tale inerzia, a fronte di obblighi di comunicazione e ripristino, configura astrattamente il rischio di violazione dell’art. 257 TUA.
1.3.20 Violazione obblighi di comunicazione, registri e formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: riformato dal D.Lgs. 116/2020 e dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025 (RENTRI, aumento sanzioni, sanzioni accessorie).
Descrizione sintetica: punisce:
- omessa o incompleta tenuta dei registri di carico/scarico;
- trasporto di rifiuti senza FIR o con FIR falsi/alterati (specie pericolosi);
- omissioni e falsità nelle comunicazioni (MUD, RENTRI);
- falsificazione dei certificati di analisi dei rifiuti.
Esempio astratto per Impresa Coromano: per diminuire gli oneri amministrativi, il Responsabile amministrativo:
- registra sul registro di carico/scarico solo una parte dei movimenti di rifiuti prodotti nei cantieri;
- concorda con un trasportatore la compilazione di FIR “standard” riportando sempre il codice EER di inerti non pericolosi, anche quando il carico contiene rifiuti misti potenzialmente pericolosi;
- omette di inserire nel MUD alcuni flussi di rifiuti pericolosi effettivamente conferiti.
La condotta rientra astrattamente nelle violazioni dell’art. 258 TUA, con possibile responsabilità 231 ex art. 25‑undecies.
1.3.21 Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: rubrica e testo modificati dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025, con allineamento al Reg. (CE) n. 1013/2006 e al Reg. (UE) n. 2024/1157 (definizione di “spedizione illegale di rifiuti”).
Descrizione sintetica: punisce chi effettua una spedizione illegale di rifiuti (trasfrontaliere) in violazione dei regolamenti europei sulla movimentazione transfrontaliera; prevede confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile (nessuna attività di spedizione transfrontaliera di rifiuti).
1.3.22 Aggravante dell’attività di impresa (art. 259‑bis D.Lgs. 152/2006)
Introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025.
Descrizione sintetica: prevede che, se i reati di cui agli artt. 256, 256‑bis e 259 sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o di un’attività organizzata, le pene siano aumentate di un terzo; il titolare o responsabile è ritenuto responsabile anche per omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali, con applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001.
Rilevanza per Impresa Coromano: rilevante
in quanto ogni violazione di gestione/combustione/spedizione rifiuti commessa nell’ambito aziendale espone anche al rischio di aggravamento sanzionatorio.
1.3.23 Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259‑ter D.Lgs. 152/2006)
Introdotto dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. L. 147/2025.
Descrizione sintetica: stabilisce che, se i fatti di cui agli artt. 255‑bis, 255‑ter, 256 e 259 sono commessi per colpa, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi, estendendo il perimetro penale a condotte colpose in materia di rifiuti.
Rilevanza per Impresa Coromano: rilevante (abbandono e gestione illecita rifiuti anche per colpa).
1.3.24 Sistema di tracciabilità dei rifiuti e RENTRI (art. 260‑bis D.Lgs. 152/2006; D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (istituzione e disciplina RENTRI)).
Aggiornamenti: soppressione SISTRI (D.Lgs. 135/2018) e introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), con nuova disciplina operativa e sanzionatoria (poi recepita nell’art. 258 TUA).
Descrizione sintetica: disciplina il sistema informatico di controllo della tracciabilità (oggi integrato in RENTRI), sanzionando falsificazioni o falsità nelle analisi, nei formulari informatici, nelle schede di movimentazione, con richiamo alle fattispecie di falso ideologico e materiale nel codice penale.
Rilevanza per Impresa Coromano: indirettamente applicabile attraverso gli obblighi RENTRI e le violazioni oggi sanzionate prevalentemente via art. 258 TUA.
1.3.25 Superamento valori limite di emissione (art. 279 D.Lgs. 152/2006)
Aggiornamenti: modifiche connesse al D.Lgs. 46/2014 (AIA e IPPC).
Descrizione sintetica: punisce chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni autorizzative o derivanti da allegati/piani/programmi in materia di emissioni in atmosfera; pena più grave se il superamento determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria.
Rilevanza per Impresa Coromano: emissioni da impianto frantumazione e mezzi, rispetto AUA e controlli.
1.3.26 Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
Descrizione sintetica: punisce il comandante, l’equipaggio, il proprietario o l’armatore che, dolosamente, violino disposizioni sul divieto di scarico in mare di sostanze inquinanti (allegati MARPOL), causando inquinamento delle acque e, nei casi più gravi, danni permanenti o di particolare gravità.
Non rilevante per Impresa Coromano.
1.3.27 Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)
Descrizione sintetica: analogo all’art. 8 ma con elemento soggettivo colposo; sanziona sversamenti colposi in mare di sostanze inquinanti.
Rilevanza per Impresa Coromano: non applicabile.
1.3.28 Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono (art. 3 L. 6 dicembre 1993, n. 549)
Aggiornamenti: coordinamento con Reg. (CE) n. 1005/2010 e successivi.
Descrizione sintetica: regola produzione, consumo, import/export, detenzione e commercio di sostanze lesive dello strato di ozono (tabb. A e B legge); vieta nuovi impianti che le utilizzino oltre determinate date; sanziona penalmente violazioni con arresto e ammenda sino al triplo del valore delle sostanze.
Rilevanza per Impresa Coromano: in via ordinaria non applicabile; eventuali profili possono emergere solo in presenza di specifici impianti (es. refrigerazione, condizionamento) con utilizzo di gas ozono‑lesivi, attualmente non caratteristici dell’attività core.
1.4 Le attività sensibili relative ai reati ambientali
Alla luce dell’analisi dei rischi 231 e del SGI- ISO 14001, sono state individuate, per Impresa Coromano, in particolare le seguenti macroaree sensibili:
Gestione di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi e pericolosi
- caratterizzazione e classificazione rifiuti;
- deposito temporaneo in sede e cantiere;
- selezione e gestione fornitori di trasporto e smaltimento;
- gestione impianto di frantumazione/vagliatura.
Gestione adempimenti e attività connesse a eventi potenzialmente contaminanti
- comunicazioni ad Autorità (ARPA, Comune, ATS) in caso di evento;
- caratterizzazione sito, progettazione ed esecuzione di misure di messa in sicurezza e bonifica.
Gestione impianti e infrastrutture ambientali
- scarichi idrici con vasche di decantazione/disoleazione;
- emissioni in atmosfera da impianto frantumazione;
- sistemi di contenimento e prevenzione sversamenti (kit emergenze, bacini di contenimento, ecc.).
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
Sono in particolare coinvolte, per le attività a rischio reato ambientale:
CDA (indirizzo e approvazione politica ambientale, Modello 231, deleghe ambientali);
Direttore Tecnico (DT), Tecnico di Cantiere (TC), Capi Squadra (CS), Squadre Operative (SQ);
Responsabile Ambientale (RA) e Responsabile SGI (RSGI);
Responsabile Impianto Frantumazione/Vagliatura (RF);
Responsabile Amministrativo (RM) per MUD, RENTRI, registri e FIR.
1.6 Principi e regole di comportamento
Nello svolgimento delle attività sensibili sopra individuate, i destinatari del Modello — con particolare riferimento ad amministratori, componenti degli organi sociali, dipendenti, procuratori e partner contrattuali che agiscono per conto della Società — sono tenuti alla rigorosa osservanza di:
- Quadro normativo: leggi e regolamenti ambientali nazionali e locali applicabili;
- Documentazione interna: prescrizioni del Modello 231, del Codice Etico e della policy ambientale;
- Standard tecnici: procedure (PQ) e istruzioni (IST) previste dal Sistema di Gestione Integrato (ISO 14001);
- Standard di controllo: principi di segregazione delle funzioni, tracciabilità degli atti, trasparenza e correttezza comportamentale.
È fatto divieto assoluto di:
- Porre in essere o concorrere alla realizzazione di condotte che possano configurare, anche a livello di tentativo, i reati di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01;
- Ostacolare o eludere le attività di controllo e vigilanza in materia ambientale, sia interne che condotte dagli Organi di Pubblica Amministrazione;
- Privilegiare scelte operative basate esclusivamente sulla riduzione dei costi, qualora tali scelte comportino la violazione di norme di sicurezza ambientale o delle prescrizioni autorizzative.
1.7 Principi e norme generali di comportamento
La presente Parte Speciale disciplina le condotte dei soggetti destinatari che operano nelle aree a rischio e nello svolgimento delle attività sensibili identificate dalla Società.
Divieti Generali
Al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, è fatto espresso divieto a tutti i destinatari di:
- Porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, integrino fattispecie di reato di cui all’Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.
- Violare le procedure aziendali, i protocolli operativi e i principi etici richiamati nel presente Modello e nel Codice Etico.
- Adottare condotte che possano generare rischi ambientali non gestiti, anche laddove tali condotte siano finalizzate al perseguimento di un interesse o vantaggio per la Società.
Misure di Prevenzione Generale
La prevenzione si attua attraverso un sistema integrato di presidi organizzativi, con particolare riferimento a:
- Codice Etico: applicazione delle indicazioni specifiche volte a impedire la commissione di illeciti ambientali.
- Sistema Sanzionatorio: applicazione di sanzioni disciplinari (per i dipendenti) o clausole risolutive (per le terze parti) in caso di violazione dei controlli preventivi.
- Formazione e Sensibilizzazione: programmi periodici volti a diffondere la consapevolezza dei rischi ambientali e delle responsabilità connesse.
Principi Generali di Controllo e Integrazione ISO 14001
I presidi di controllo specifici si fondano sui seguenti principi cardine, integrati con i requisiti del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:
| Principio | Descrizione e Presidio |
| Segregazione delle attività | Netta separazione tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività chiave a impatto ambientale. |
| Assetto Procedurale | Esistenza di procedure formalizzate (PQ/IST) che definiscano ruoli, responsabilità e modalità operative. |
| Poteri e Deleghe | Attribuzione di poteri di firma e spesa coerenti con le responsabilità organizzative e i livelli di rischio ambientale. |
| Tracciabilità | Ogni operazione deve essere registrata e verificabile ex-post attraverso adeguati supporti documentali. |
| Gestione Segnalazioni | Canali attivi (Whistleblowing) per la raccolta e l’analisi di potenziali illeciti o anomalie ambientali. |
| Flussi verso l’OdV | Obbligo di informativa immediata all’Organismo di Vigilanza in merito a irregolarità o eventi critici. |
Integrazione con ISO 14001: I suddetti principi agiscono in sinergia con i requisiti del sistema certificato, segnatamente: l’identificazione degli aspetti ambientali, la definizione di obiettivi e traguardi, il controllo operativo, la preparazione e risposta alle emergenze, gli audit interni e il periodico riesame della Direzione.
1.8 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili
Al fine di prevenire le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, tutti i soggetti coinvolti nelle attività a rischio sono tenuti all’osservanza rigorosa del sistema normativo interno.
1.8.1 Il Sistema di Gestione Integrato come presidio 231
Il SGI- ISO 14001 costituisce il pilastro organizzativa su cui si innestano i controlli specifici richiesti dal Modello. Pertanto, le procedure operative (PQ) e le istruzioni tecniche (IST) citate nella mappatura dei rischi — con particolare riferimento a PQ.03, PQ.10, PQ.11, PQ.12, PQ.15, PQ.16, PQ.22, PQ.23, PQ 24, PQ.27, PQ.33 e IST.05, 13, 14, 17, 27, 28, 34, 35 — non sono meri standard qualitativi, ma costituiscono parte integrante e sostanziale del presidio di controllo 231, oltre alle Procedure di controllo interno 231 rilevanti per le attività sensibili correlate ai reati ambientali (PMOG 03-06- 07- 08- 11).
La loro violazione equivale alla violazione del Modello stesso, con la conseguente applicazione del Sistema Disciplinare adottato dalla Società, parte integrante del Modello, a cui si rinvia.
1.8.2 Protocolli di controllo specifici
Nello svolgimento delle attività sensibili, devono essere garantiti i seguenti presidi:
Deleghe e Poteri: Esistenza di un sistema di deleghe funzioni che garantisca al delegato poteri decisionali e di spesa proporzionati alle responsabilità ambientali assegnate.
Pianificazione e Risorse: Redazione di piani ambientali approvati che specifichino scadenze, responsabili e risorse (umane e finanziarie) necessarie.
Gestione Autorizzazioni: Monitoraggio rigoroso dell’iter di ottenimento, rinnovo e modifica delle autorizzazioni (AUA, ecc.), garantendo la tracciabilità dalla raccolta dati fino alla comunicazione dell’esito.
Gestione Asset e Manutenzione: Programmazione della manutenzione degli impianti e dei sistemi di protezione per garantirne costantemente l’integrità e l’efficacia anti-inquinamento.
Gestione Rifiuti e Depositi Temporanei:
- Divieto assoluto di miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità o con rifiuti non pericolosi.
- Identificazione certa delle aree di deposito temporaneo e segregazione per categorie omogenee (CER).
Bonifiche e Gestione Eventi: In caso di potenziale contaminazione (suolo, acque), attivazione immediata delle procedure di comunicazione alle Autorità e monitoraggio degli interventi in linea con i progetti approvati.
Gestione trasportatori e smaltitori esterni: inserimento di clausole 231 e verifiche su Albo trasportatori/gestori ambientali
1.8.3 Monitoraggio, Audit e Reporting
L’efficacia del sistema di controllo ambientale è garantita attraverso:
- Audit Ambientali: Svolti da personale indipendente secondo un piano formalizzato, volti a rilevare scostamenti e definire azioni correttive obbligatorie.
- Reporting all’OdV e alla Direzione: Flussi informativi periodici riguardanti la performance ambientale, gli esiti degli audit e l’eventuale insorgenza di emergenze o prescrizioni da parte di enti di controllo (ARPA, NOE, ecc.).
- Formazione Continua: Programmi di addestramento specifico sulle procedure PQ/IST per tutto il personale operante in aree a rischio.
1.9 Impegni per la salvaguardia ambientale
Impresa Coromano riconosce la tutela dell’ambiente come un valore primario e un fattore determinante per lo sviluppo sostenibile del territorio.
In coerenza con la propria attività di frantumazione, vagliatura e recupero di materiali inerti, l’azienda si pone l’obiettivo di essere protagonista dell’economia circolare, promuovendo il riutilizzo dei residui di produzione e riducendo il ricorso a materie prime vergini.
A tal fine, la Società conferma formalmente l’impegno a:
- Mantenere e implementare costantemente il SGI- ISO 14001, quale strumento dinamico per la riduzione degli impatti e il miglioramento continuo delle performance operative.
- Integrare gli obiettivi di sostenibilità con i protocolli di conformità previsti dal Modello 231, garantendo che ogni scelta gestionale sia orientata alla massima legalità ambientale.
- Presidiare rigorosamente i parametri ambientali critici — con particolare attenzione alle emissioni in atmosfera (polveri), agli scarichi idrici, alla gestione dei rifiuti e ai consumi energetici degli impianti — utilizzando tali dati come indicatori chiave (KPI) per valutare l’efficacia dei presidi preventivi 231.
- Valorizzare l’impianto di frantumazione e vagliatura non solo come sito produttivo, ma come centro di eccellenza per la trasformazione degli inerti da scarto a risorsa, minimizzando l’impatto ambientale della filiera delle costruzioni.
- Promuovere tra i dipendenti e i partner contrattuali una cultura fondata sulla responsabilità ambientale e sulla consapevolezza dei rischi, affinché la sostenibilità diventi una pratica operativa quotidiana.
1.10 Controlli dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale
Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello.
Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
Inoltre, i compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:
- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati ambientali;
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- Monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell’azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell’azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
PARTE SPECIALE
SEZIONE Q
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
(Art. 25‑septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
Versione 0.0
INDICE
1.1 Introduzione e funzione della Parte Speciale dei delitti contro il patrimonio culturale
1.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001
1.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)
1.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)
1.3.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)
1.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)
1.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)
1.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)
1.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)
1.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)
1.3.9 Contraffazione di opere d’arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)
1.4 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
1.6 Principi e norme generali di comportamento
1.7 Protocolli operativi e Presidi di controllo (PQ 06)
1.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
1.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei delitti contro il patrimonio culturale
La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro il patrimonio culturale di cui all’art. 25‑septiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, e ha ad oggetto le fattispecie del titolo VIII‑bis del libro II del codice penale.
Essa è rivolta a tutti i destinatari del Modello di Impresa Coromano, ossia:
- componenti degli organi sociali;
- dirigenti e dipendenti;
- consulenti, collaboratori, partner contrattuali e soggetti terzi comunque coinvolti nelle attività sensibili,
al fine di descrivere il quadro dei reati presupposto rilevanti e il collegamento con la responsabilità amministrativa dell’ente.
In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- illustrare, in chiave sistematica, il contenuto dei delitti contro il patrimonio culturale richiamati dall’art. 25‑septiesdecies D.Lgs. 231/2001;
- ricondurre tali fattispecie all’operatività astrattamente rilevante della Società, con indicazione delle attività sensibili e delle funzioni più esposte;
- enunciare i principi di comportamento e i principi organizzativi generali ai quali devono conformarsi i destinatari del Modello nell’ambito dei processi sensibili;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (OdV) e alle funzioni aziendali che cooperano con esso i riferimenti strutturali per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica, in coerenza con la Parte Generale del Modello.
1.2 Criteri per la definizione di delitti in materia di reati contro il patrimonio culturale
La legge 9 marzo 2022, n. 22 (“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”) ha:
- inserito nel codice penale il titolo VIII‑bis – “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, composto da un catalogo di fattispecie specificamente rivolte alla tutela penale dei beni culturali e, in parte, dei beni paesaggistici;
- esteso il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, introducendo, tra l’altro, l’art. 25‑septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e l’ 25‑duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali).
L’art. 25‑septiesdecies collega, dunque, la responsabilità degli enti ai delitti che abbiano ad oggetto beni culturali o paesaggistici, intesi in conformità alla nozione di bene culturale e alle relative tipologie individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare art. 10) e alle categorie di beni paesaggistici tutelate dalla normativa di settore.
In via astratta, rientrano nel perimetro dei reati presupposto:
- condotte di impossessamento, appropriazione o intermediazione illecita aventi ad oggetto beni culturali;
- condotte di ricettazione o falsificazione documentale finalizzate a mascherare l’origine o la circolazione di beni culturali;
- condotte che violano obblighi di denuncia, autorizzazione o controllo pubblico in materia di alienazione, circolazione, importazione ed esportazione di beni culturali;
- condotte di distruzione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso incompatibile di beni culturali o paesaggistici;
- condotte di contraffazione e falsificazione di opere d’arte o oggetti di antichità o di interesse storico/archeologico.
1.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001
L’art. 25‑septiesdecies D.Lgs. 231/2001 (come da estratto normativo) prevede che:
In relazione alla commissione del delitto previsto dall’art. 518‑novies c.p. (violazioni in materia di alienazione di beni culturali), si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518‑ter (appropriazione indebita), 518‑decies (importazione illecita) e 518‑undecies (uscita o esportazione illecite) c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518‑duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) e 518‑quaterdecies (contraffazione di opere d’arte) c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 518‑bis (furto di beni culturali), 518‑quater (ricettazione di beni culturali) e 518‑octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
Le fattispecie richiamate sono:
Art. 518‑bis c.p. – Furto di beni culturali;
Art. 518‑ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali;
Art. 518‑quater c.p. – Ricettazione di beni culturali;
Art. 518‑octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
Art. 518‑novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
Art. 518‑decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali;
Art. 518‑undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
Art. 518‑duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
Art. 518‑quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d’arte.
Di seguito si richiamano, in sintesi, le singole fattispecie indicate.
1.3.1 Furto di beni culturali (Art. 518‑bis c.p.)
La norma punisce la condotta di chi:
- si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
- si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
Il delitto è aggravato, con aumento di pena, in presenza di talune circostanze (ad es. quelle richiamate dall’art. 625, comma 1, c.p., o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto apposita concessione di ricerca).
Ai fini del D.Lgs. 231/2001, per il delitto di cui all’art. 518‑bis c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote (comma 4 art. 25‑septiesdecies);
si applicano, in caso di condanna, le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
1.3.2 Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518‑ter c.p.)
La fattispecie riguarda l’ipotesi in cui l’agente:
- si appropria di un bene culturale altrui del quale abbia il possesso a qualsiasi titolo, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- con aggravamento di pena se il fatto riguarda cose possedute a titolo di deposito necessario.
Ai fini 231:
per il delitto di cui all’art. 518‑ter c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (comma 2 art. 25‑septiesdecies);
nei casi di condanna si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, fino a due anni.
1.3.3 Ricettazione di beni culturali (Art. 518‑quater c.p.)
Questa disposizione punisce, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, chi:
acquista, riceve, occulta o comunque si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
con aumento di pena se i beni culturali provengono da delitti di rapina aggravata o estorsione aggravata.
Ai fini del D.Lgs. 231/2001:
per il delitto di cui all’art. 518‑quater c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote (comma 4 art. 25‑septiesdecies);
sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, per un massimo di due anni.
1.3.4 Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518‑octies c.p.)
La norma punisce chi:
- forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- nonché chi fa uso della scrittura privata così falsificata o alterata senza aver concorso nella sua formazione, con diversa graduazione di pena.
Ai fini 231:
per il delitto di cui all’art. 518‑octies c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote (comma 4 art. 25‑septiesdecies);
trovano applicazione le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 fino a due anni.
1.3.5 Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518‑novies c.p.)
La disposizione recepisce nell’ordinamento penale la fattispecie già contenuta nell’art. 173 del Codice dei beni culturali, punendo:
- chi aliena o immette sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione;
- chi, essendovi tenuto, non presenta entro il termine previsto la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettui la consegna della cosa in pendenza del termine di legge.
Ai fini 231:
per il delitto di cui all’art. 518‑novies c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote (comma 1 art. 25‑septiesdecies);
in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, per un massimo di due anni.
1.3.6 Importazione illecita di beni culturali (Art. 518‑decies c.p.)
È punita la condotta di chi:
- importa beni culturali provenienti da delitto;
- ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato di rinvenimento;
- ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
Ai fini del D.Lgs. 231/2001:
per il delitto di cui all’art. 518‑decies c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (comma 2 art. 25‑septiesdecies);
si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, fino a due anni.
1.3.7 Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518‑undecies c.p.)
La norma sanziona:
- chi trasferisce all’estero beni culturali o cose di interesse culturale senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- chi non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanea;
- chi rende dichiarazioni mendaci per comprovare al competente ufficio di esportazione la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all’uscita.
Ai fini 231:
per il delitto di cui all’art. 518‑undecies c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (comma 2 art. 25‑septiesdecies);
in caso di condanna sono applicabili le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, fino a due anni.
1.3.8 Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518‑duodecies c.p.)
L’art. 518‑duodecies, come modificato dalla legge 22 gennaio 2024, n. 6, disciplina:
- la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- nonché la condotta di chi deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
È prevista, tra l’altro, la subordinazione della sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Ai fini del D.Lgs. 231/2001:
per il delitto di cui all’art. 518‑duodecies c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote (comma 3 art. 25‑septiesdecies);
in caso di condanna sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, fino a due anni.
1.3.9 Contraffazione di opere d’arte (Art. 518‑quaterdecies c.p.)
La norma reprime:
- chi, al fine di trarne profitto, contraffa, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- chi, anche senza aver concorso nella contraffazione/alterazione/riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a tal fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione come autentici esemplari contraffatti, alterati o riprodotti;
- chi, conoscendone la falsità, autentica tali opere od oggetti;
- chi, con qualsiasi mezzo (dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, timbri, etichette, ecc.), accredita o contribuisce ad accreditare come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.
È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti (salvo beni appartenenti a terzi estranei), con divieto senza limiti di tempo di vendita nelle aste dei corpi di reato.
Ai fini 231:
per il delitto di cui all’art. 518‑quaterdecies c.p. si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote (comma 3 art. 25‑septiesdecies);
in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, fino a due anni.
1.4 Le attività sensibili relative ai delitti contro il patrimonio culturale
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, costituiscono “attività sensibili” le attività nel cui ambito potrebbe astrattamente configurarsi il rischio di commissione dei delitti di cui all’art. 25‑septiesdecies.
Alla luce dell’analisi dei rischi condotta, nel contesto di Impresa Coromano, si considerano attività sensibili, con specifico riferimento ai delitti di cui agli artt. 518‑bis e 518‑duodecies c.p.:
- le fasi di pianificazione e organizzazione dei cantieri stabili e mobili
- l’individuazione dei percorsi, dei punti di deposito e delle aree di intervento;
- le attività di gestione operativa dei cantieri nella fase esecutiva;
- le attività specifiche relative a vincoli archeologici e ritrovamenti, che assumono rilievo diretto ai fini dei delitti contro il patrimonio culturale, in particolare:
- la gestione dei cantieri in aree sottoposte a tutela archeologica o comunque ricadenti in zone storiche o paesaggisticamente sensibili;
- il coordinamento con l’Archeologo/a incaricato dal committente e con la Soprintendenza;
- la gestione dei ritrovamenti archeologici fortuiti, con sospensione delle lavorazioni interessate e tracciabilità delle comunicazioni con le Autorità.
1.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte
In relazione ai reati e alle condotte astrattamente rilevanti, le funzioni che, in via generale, possono risultare più esposte sono:
- Consiglio di Amministrazione (CDA);
- Direzione Tecnica e funzioni di progettazione e coordinamento tecnico (DT, Responsabili Tecnici di Progetto – RTP);
- funzioni di Cantiere;
- funzioni preposte al Sistema Qualità/SGI (SQ), in quanto coinvolte nella definizione e nell’aggiornamento delle procedure operative in aree sensibili (es. protocollo rinvenimenti archeologici);
- funzioni coinvolte nella gestione dei subappalti e dei fornitori operanti in aree di potenziale rischio archeologico o paesaggistico.
1.6 Principi e norme generali di comportamento
Ferme le previsioni generali del Modello e del Codice Etico, i Destinatari che operano nei processi disciplinati dalla PQ 06 devono improntare la propria condotta alla massima tutela dei beni culturali e paesaggistici.
In particolare, è fatto espresso divieto di:
- Porre in essere condotte che possano causare il deterioramento, la distruzione o l’uso incompatibile di beni di interesse storico/archeologico.
- Sottrarre reperti rinvenuti (reato di furto di beni culturali).
- Proseguire lavorazioni o scavi in presenza di rinvenimenti fortuiti o vincoli senza le prescritte autorizzazioni.
1.7 Protocolli operativi e Presidi di controllo (PQ 06)
In coerenza con la procedura PQ 06, i principi di comportamento si declinano nelle seguenti modalità operative obbligatorie per tutte le funzioni coinvolte (RTA, TC, CS, SQ, OS):
- Gestione Operativa e Vincoli Archeologici
Attuazione dei parr. 4.4 e 4.4.1 (PQ 06): Presenza obbligatoria dell’Archeologo/a nelle aree vincolate e rispetto formale delle sue prescrizioni (preventivo al reato di distruzione/deterioramento).
Gestione Ritrovamenti: Obbligo di segnalazione immediata, sospensione delle attività e archiviazione dei riscontri nella “Cartella di Commessa” (tracciabilità necessaria a prevenire il furto di beni culturali).
Rapporti con ADM/Soprintendenza: Collaborazione costante e registrazione di ogni decisione operativa.
- Gestione Gestionale e dei Terzi
Qualificazione Subappaltatori (par. 4.3 PQ 06): Verifica dell’affidabilità dei partner anche rispetto al rischio di danni al patrimonio culturale.
- Vigilanza e Disciplina
Flussi verso l’OdV (par. 8 PQ 06): Obbligo di invio del Registro Lavori (RTA) e inclusione dell’OdV nella corrispondenza con la Soprintendenza in caso di ritrovamenti.
Formazione 231: La Società garantisce percorsi di addestramento specifici rivolti a tecnici e maestranze operanti nei cantieri. La formazione verte sulla conoscenza dei reati dell’Art. 25-septiesdecies, sulle modalità di riconoscimento dei reperti e sul corretto flusso di segnalazione previsto dalla PQ 06. La partecipazione è documentata e costituisce prova dell’adempimento dei doveri di diligenza organizzativa.
Ogni violazione dei presidi 231 previsti dalla PQ 06 è assoggettata al Sistema Disciplinare aziendale, parte integrante del Modello, a cui si fa rinvio e può essere segnalata tramite il sistema Whistleblowing.
1.8 I controlli dell’Organismo di Vigilanza
Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.
Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l’idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro il patrimonio culturale sono i seguenti:
- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati contro il patrimonio culturale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute
A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante
I flussi informativi specifici, le modalità e la periodicità delle trasmissioni sono dettagliati nella procedura PMOG 07 – Gestione flussi informativi ODV e riepilogati nella tabella sintetica FOV allegata al Modello, a cui si fa integrale rinvio.
